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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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  tributi delibere ritardatarie valide dal voto

Tributi

Delibere ritardatarie in vigore dal voto

Le delibere tributarie "tardive", cioè approvate

dai Comuni oltre il termine previsto per il

bilancio di previsione, non possono avere

efficacia retroattiva ma sono comunque valide

dalla data della loro adozione.

Lo ha stabilito il Tar Torino con la sentenza 39

d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 8 , c h e h a a c c o l t o

parzialmente il ricorso del ministero dell'

Economia contro una delibera Tari approvata

dal Comune il 6 aprile del 2017, con sei giorni

di ritardo rispetto al termine perentorio del 31

marzo.

Si tratta di una decisione innovativa, che apre

ora uno spiraglio sulla validità delle delibere

tardive, sia pure con effetti limitati a partire

dalla loro adozione, ma di dubbia praticabilità.

In primo luogo il Tar Torino ribadisce la

legittimazione e l' interesse del ministero dell'

Economia e delle finanze ad agire in giudizio

contro una delibera approvata tardivamente, in

base a quanto previsto dall' articolo 52 comma

4 del Dlgs 446/97.

Il Tar passa poi in rassegna le norme che

fissano il termine di adozione delle delibere

(comma 169 legge 296/06, comma 683 legge

147/13, articolo 5 comma 11 Dl 244/16) e si

concentra poi sulle conseguenze dell' inosservanza di questo termine, dando per scontato che si tratta

comunque di un termine perentorio.

Venendo al caso in questione, secondo la tesi ministeriale, l' adozione tardiva della delibera determina l'

illegittimità e comunque l' inefficacia, mentre per il Comune (che richiama la recente sentenza del

Consiglio di Stato 4104/2017) la delibera deve ritenersi valida ma solo sfornita di efficacia retroattiva dal

1° gennaio 2017.

Ebbene, il Tar finisce per aderire alla tesi comunale ritenendo le nuove tariffe Tari applicabili dal 6 aprile

2017, data di adozione della delibera dichiarata immediatamente eseguibile. I giudici amministrativi

giungono a questa conclusione per le seguenti ragioni: 1) negare che le tariffe possano essere applicate

non retroattivamente ma in corso d' anno significherebbe, di fatto, sancirne l' inefficacia pur avendone

riconosciuto la legittimità (e ciò appare illogico); 2) alcune norme (articolo 193 comma 3 del Testo unico

degli enti locali e articolo 54 comma 1bis

del Dlgs 446/97) prevedono la possibilità per l' ente locale di

modificare le tariffe nel corso dell' esercizio finanziario, in caso di particolari circostanze, per cui una

modifica «in corso d' opera» non è di per sé incompatibile con il sistema; 3) la sentenza n. 4104/2017

del Consiglio di Stato censura l' efficacia retroattiva delle delibere tardive, dovendosi ritenere che il

periodo di tempo contestato sia quello decorrente dal 1° gennaio alla data di esecutività delle

deliberazioni impugnate.

In conclusione il Tar Torino ritiene che le tariffe Tari approvate tardivamente il 6 aprile 2017 siano valide

a partire dalla data di approvazione. Ma così si avrebbe una stessa annualità con due tariffe diverse:

quelle del 2016 dal 1° gennaio al 5 aprile 2017, quelle nuove dal 6 aprile al 31 dicembre 2017. E questo

non solo complica la vita ai Comuni nel calcolo e nella bollettazione ma si pone in evidente contrasto

con il comma 650 della legge 147/2013, che impone l' applicazione di un' unica tariffa commisurata ad

anno solare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Debenedetto

15 gennaio 2018

Pagina 34 Il Sole 24 Ore

 



 
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