tributi delibere ritardatarie valide dal voto
Tributi
Delibere ritardatarie in vigore dal voto
Le delibere tributarie "tardive", cioè approvate
dai Comuni oltre il termine previsto per il
bilancio di previsione, non possono avere
efficacia retroattiva ma sono comunque valide
dalla data della loro adozione.
Lo ha stabilito il Tar Torino con la sentenza 39
d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 8 , c h e h a a c c o l t o
parzialmente il ricorso del ministero dell'
Economia contro una delibera Tari approvata
dal Comune il 6 aprile del 2017, con sei giorni
di ritardo rispetto al termine perentorio del 31
marzo.
Si tratta di una decisione innovativa, che apre
ora uno spiraglio sulla validità delle delibere
tardive, sia pure con effetti limitati a partire
dalla loro adozione, ma di dubbia praticabilità.
In primo luogo il Tar Torino ribadisce la
legittimazione e l' interesse del ministero dell'
Economia e delle finanze ad agire in giudizio
contro una delibera approvata tardivamente, in
base a quanto previsto dall' articolo 52 comma
4 del Dlgs 446/97.
Il Tar passa poi in rassegna le norme che
fissano il termine di adozione delle delibere
(comma 169 legge 296/06, comma 683 legge
147/13, articolo 5 comma 11 Dl 244/16) e si
concentra poi sulle conseguenze dell' inosservanza di questo termine, dando per scontato che si tratta
comunque di un termine perentorio.
Venendo al caso in questione, secondo la tesi ministeriale, l' adozione tardiva della delibera determina l'
illegittimità e comunque l' inefficacia, mentre per il Comune (che richiama la recente sentenza del
Consiglio di Stato 4104/2017) la delibera deve ritenersi valida ma solo sfornita di efficacia retroattiva dal
1° gennaio 2017.
Ebbene, il Tar finisce per aderire alla tesi comunale ritenendo le nuove tariffe Tari applicabili dal 6 aprile
2017, data di adozione della delibera dichiarata immediatamente eseguibile. I giudici amministrativi
giungono a questa conclusione per le seguenti ragioni: 1) negare che le tariffe possano essere applicate
non retroattivamente ma in corso d' anno significherebbe, di fatto, sancirne l' inefficacia pur avendone
riconosciuto la legittimità (e ciò appare illogico); 2) alcune norme (articolo 193 comma 3 del Testo unico
degli enti locali e articolo 54 comma 1bis
del Dlgs 446/97) prevedono la possibilità per l' ente locale di
modificare le tariffe nel corso dell' esercizio finanziario, in caso di particolari circostanze, per cui una
modifica «in corso d' opera» non è di per sé incompatibile con il sistema; 3) la sentenza n. 4104/2017
del Consiglio di Stato censura l' efficacia retroattiva delle delibere tardive, dovendosi ritenere che il
periodo di tempo contestato sia quello decorrente dal 1° gennaio alla data di esecutività delle
deliberazioni impugnate.
In conclusione il Tar Torino ritiene che le tariffe Tari approvate tardivamente il 6 aprile 2017 siano valide
a partire dalla data di approvazione. Ma così si avrebbe una stessa annualità con due tariffe diverse:
quelle del 2016 dal 1° gennaio al 5 aprile 2017, quelle nuove dal 6 aprile al 31 dicembre 2017. E questo
non solo complica la vita ai Comuni nel calcolo e nella bollettazione ma si pone in evidente contrasto
con il comma 650 della legge 147/2013, che impone l' applicazione di un' unica tariffa commisurata ad
anno solare.
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Giuseppe Debenedetto
15 gennaio 2018
Pagina 34 Il Sole 24 Ore
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