IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
Sei in: Home page --> Blog

PRIVACY E COOKIE

Il Comune Informa 2.0


You Can Go: Portale del turismo

Fatturazione elettronica Pa e conservazione sostitutiva


ICT Global Service srl


viewpoints.it la cittą intelligente


Amministrazione Aperta


viewpoints.it la cittą intelligente

Il blog e' organizzato in aree tematiche ognuna delle quali puo' avere una o piu' aree di discussione. Nelle area di discussioni possono essere inseriti uno o piu commenti.
Le aree di discussione possono essere riservate o libere. Nelle discussioni riservate, identificate da un iconcina rossa, gli utenti possono inserire i propri commenti solo dopo aver effettuato l'autenticazione attraverso la pagina di login. Nelle discussioni libere, identificate da un iconcina verde, l'utente puo commentare liberamente senza la necessita di autenticarsi.
  Sicurezza versus Privacy incertezza del diritto

Se l'incertezza del diritto regna ormai sovrana....che fare? Quale regola applicare? quale prevale? Alcuni, pragmaticamente, consigliano sistemi di accordi tra privati e autoregolamentazione. Ma così il diritto, la legge uguale per tutti muore.



Discordanti le tesi di garante privacy, giudici penali e civili sulle riprese: ecco la via d' uscita

Telecamere, meglio il faidate

Sulle posizioni incerte prevale l' autoregolamentazione

Telecamere sulle parti comuni: sì, no, forse. Il

garante dice di no, il giudice penale dà l' ok; il

giudice civile non ha ancora una posizione

univoca.

Nel frattempo o si sceglie l' alea giudiziaria o

ci si mette d' accordo tra privati.

L' ultimo caso è stato affrontato dal Tribunale

di Avellino (sentenza 30 ottobre 2017, solo ora

resa nota).

Il vicino installa all' esterno del suo cancello

una telecamera, puntata sulla proprietà

esclusiva dei dirimpettai, che si sentono

costantemente spiati. La telecamera è puntata

sul vialetto di accesso alle abitazioni.

Chi ha installato la telecamera ha subito furti di

appartamento e intende tutelare la propria

sicurezza.

Il vicino non gradisce che siano prese le

immagini sugli spostamenti suoi e di chi lo

viene a trovare.

Garante contro giudici.

Per il fatto non c' è una sola regola, ma più

regole in conflitto tra loro.

Una regola fa prevalere la sicurezza; l' altra la

riservatezza. La seconda viene applicata dal

garante della privacy; la prima viene applicata,

ma non in maniera concorde, dai giudici dei

tribunali.

In attesa che una delle autorità si adegui all' orientamento dell' altra, bisogna sapere a cosa si va

incontro se si va dall' una o dall' altra.

Se si va dal garante è molto probabile ricevere un ordine di non trattare dati con la telecamera sul

vialetto; ma non bisogna dimenticare che i provvedimenti sono impugnabili davanti al giudice.

Se si va dal giudice penale è molto probabile che chi ha messo la telecamera sul vialetto sarà assolto

dal reato di interferenze illecite sulla vita privata; se si va dal giudice civile (subito o in opposizione a

provvedimenti del garante), bisogna considerare che qualche giudice di merito ritiene vincolanti il

provvedimento del garante (divieto di riprese delle parti comuni) e che qualche altro giudice si

pronuncia indipendentemente dal provvedimento di garante (e quindi dà il via libere alle telecamere sul

vialetto).

Facile constatare un groviglio di incertezze, rispetto al quale l' unica soluzione ragionevole sarebbe l'

autoregolamentazione: gli interessati si siedono attorno al tavolo e, cercando di capire le rispettive

ragioni, stilano il loro regolamento sulla videosorveglianza del vialetto.

Magari riusciranno a darsi delle regole (contrattuali) sull' oggetto della ripresa, sui tempi delle riprese,

sulla conservazione e sulla cancellazione delle immagini, sui costi da condividere e in che misura, ecc.

Se questo non è possibile, allora via libera al contenzioso. Ma non dimentichiamo che nelle more di una

legge o di un orientamento consolidato della giurisprudenza, qualcuno potrà mettere le telecamere e

qualcun altro no, qualcuno dovrà subire di essere ripreso mentre dal cancello di ingresso percorre il

vialetto che porta all' uscio di casa sua e qualcun altro, invece, no.

Ma passiamo a esaminare i vari passaggi e le varie tesi contrapposte, che sono, tra l' alto, riepilogate

dalla sentenza del Tribunale di Avellino.

Non è penale. Non c' è responsabilità penale per interferenze alla vita privata (articolo 615bis

del

codice penale): le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono la

funzione di consentire l' esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in

realtà, destinati all' uso di un numero indeterminato di soggetti.

Di conseguenza, per i giudici penali, non comportano interferenze illecite nella vita privata le

videoriprese del «pianerottolo» di un' abitazione privata, oltre che dell' area antistante all' ingresso di un

garage condominiale; le videoregistrazioni dell' ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede

dell' attività di una società commerciale; l' area condominiale destinata a parcheggio e del relativo

ingresso.

La legge sulla privacy.

L' articolo 5, comma 3, del dlgs 196/2003 dispone che «il trattamento di dati personali effettuato da

persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all' applicazione del codice della privacy

solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione».

Alla ripresa di immagini del vialetto non si applica il codice della privacy, perché il trattamento è

eseguito dal resistente per finalità esclusivamente personali, relative alla tutela dell' incolumità della

famiglia e della proprietà.

Posizione garante privacy. Il garante per la protezione dei dati personali nel suo provvedimento in

materia di videosorveglianza dell' 8/4/2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

99 del 29/4/2010), quanto ai trattamenti effettuati per finalità esclusivamente personali, non

accompagnati da comunicazione sistematica o diffusione di dati, ha preso una posizione di cautela.

Anche se non si applica la disciplina del codice della privacy, al fine di evitare di incorrere nel reato di

interferenze illecite nella vita privata (articolo 615bis

codice penale), ha scritto il garante, l' angolo

visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (per

esempio antistanti all' accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza

registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) oppure ad

ambiti antistanti all' abitazione di altri condomini.

La posizione del tribunale. Se non è penale, siano di fronte a un illecito civile?

Alcuni tribunali, come quello di Avellino, che è in buona compagnia, prendono le distanze dal garante.

Le indicazioni dettate dal garante, dicono i sostenitori di questo orientamento, non tengono conto, del

fatto che le aree comuni non rientrano nei concetti di domicilio, di privata dimora e di appartenenza di

essi.

Inoltre, per essere al riparo da occhi indiscreti non basta che un certo comportamento venga tenuto in

luoghi di privata dimora, ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo

tendenzialmente non visibile ai terzi: se l' azione può essere liberamente osservata dai terzi senza

dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può avanzare una pretesa di

riservatezza.

Quindi, secondo questo filone, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di sorveglianza

video, contrariamente a quanto affermato nel citato provvedimento del garante.

In sostanza, il garante, nel momento in cui ha dato le indicazioni sopra riportate su quale angolo visuale

dovrebbero tenere le telecamere, ha affermato che seguire tale indicazioni è necessario al fine di

«evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615bis

codice penale).

Però le sentenze penali, hanno escluso che la ripresa relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale,

garage comuni) oppure ad ambiti antistanti all' abitazione di altri condomini integri di per sé reato,

ogniqualvolta si tratti di spazio fisico direttamente e materialmente accessibile nonché visibile da parte

di chiunque, senza che sia necessario il consenso di nessuno.

Quindi, nota il tribunale di Avellino, il garante, per mezzo delle indicazioni da lui fornite con il

provvedimento del 2010 (relative a evitare che l' angolo visuale della telecamera riprenda «aree comuni

(cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti all' abitazione di altri condomini»

ha fornito un' interpretazione del reato di cui all' art. 615bis

c.p. in buona parte smentita dalla

giurisprudenza di legittimità.

Quindi se le indicazioni del Garante non sono corrette, allora non possono in alcun modo vincolare o

condizionare il giudice civile.

I passaggi del giudice civile sono i seguenti: 1. il trattamento di dati effettuato da chi riprende il vialetto,

oltre a non essere penalmente rilevante, non è neppure soggetto al codice della privacy; 2. il vialetto

oggetto di ripresa da parte della telecamera è spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da

parte di chiunque (non essendovi alcun cancello o altro ostacolo apposto all' inizio di esso), senza che

sia necessario il consenso di nessuno; 3. bisogna tener conto del diritto alla tutela dell' incolumità fisica;

4. ritenere che la telecamera dovrebbe avere un angolo visuale tale da escludere del tutto la ripresa del

vialetto di accesso significherebbe frustare del tutto lo scopo dell' apposizione della telecamera, la

quale potrebbe a questo punto essere rivolta solo verso l' interno della dimora dell' interessato, senza

poter in alcun modo identificare chi percorra il vialetto anche con scopi eventualmente illeciti o

penalmente rilevanti di aggressione all' incolumità fisica; 5. l' apposizione della telecamera con angolo

visuale relativo al solo vialetto è proporzionata a quanto sia necessario per la tutela dell' incolumità

fisica e non viola, nell' ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi

fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza altrui.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI ANTONIO CICCIA MESSINA

22 gennaio 2018

Pagina 27 Italia Oggi Sette

 



 
  Nick Name:     
Risposta:   
Codice controllo:   
Per poter inviare il messaggio occorre inserire la stringa che appare nella parte superiore