Al 31 gennaio referto lavoro flessibile
Lavoro flessibile. Monitoraggio da inviare alla Funzione pubblica entro gennaio ma mancano le
istruzioni
Controlli al buio su co.co.co e incarichi
E n t r o i l 3 1 g e n n a i o v a p r e d i s p o s t o i l
monitoraggio del lavoro flessibile dell' anno
2017.
Ciascuna amministrazione deve redigere un
referto riassuntivo da inviare al proprio Nucleo
di valutazione o Organismo indipendente di
valutazione. Le informazioni andrebbero
t r a s m e s s e a n c h e a l d i p a r t i m e n t o d e l l a
Funzione pubblica, ma ormai da qualche anno
mancano le istruzioni operative.
Si possono così riassumere gli adempimenti
previsti dall' articolo 36, comma 3 del decreto
legislativo 165/2001 che in sostanza non ha
subìto cambiamenti anche dopo i decreti
attuativi della riforma Madia.
Il contenuto preciso di questa comunicazione
rimane però un mistero. Infatti, la norma
p r e v e d e c h e d o v r a n n o e s s e r e r e d a t t e
istruzioni fornite con direttiva del ministro per
l a S e m p l i f i c a z i o n e e l a P u b b l i c a
amministrazione.
Ad oggi, al massimo, sono disponibili le
indicazioni fornite qualche anno fa, quando per
la prima volta era entrato in vigore l' obbligo
dell' adempimento.
Q u i n d i , n a v i g a n d o a v i s t a , p r o v i a m o a
identificare quella che potrebbe essere una checklist
da sottoporre ai propri organi di controllo.
La finalità della disposizione è quella di «combattere gli abusi» nell' utilizzo delle forme flessibili di
lavoro, ed è prevista immediatamente dopo l' ormai noto principio che si può ricorrere a queste attività
soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalità di reclutamento previste dal testo unico del pubblico impiego.
Poiché la violazione di questi principi porta la nullità dei contratti e la responsabilità dirigenziale e
patrimoniale, questi elementi dovranno sicuramente far parte del monitoraggio da trasmettere agli
organismi di controllo.
Il documento, potrebbe anche fornire le indicazioni sul rispetto dei vincoli finanziari da parte dell' ente.
Sappiamo, infatti, che ogni assunzione deve avvenire nel rispetto del pareggio di bilancio, del
contenimento delle spese di personale (comma 557 e seguenti della legge 296/2006) e del limite
specifico per lavoro flessibile fissato dall' articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.
Per ciascun contratto, poi, si potrebbero evidenziare: la durata la modalità di reclutamento la finalità
(esigenza temporanea o eccezionale) la tipologia (tempo determinato, contratto di formazione e lavoro,
di somministrazione, eccetera) Andrà poi aggiunta ogni altra informazione utile per mettere i soggetti
nelle condizioni di ricevere il maggior numero di notizie necessarie ai fini della valutazione della finalità
del «combattere gli abusi».
Da ultimo, va ricordato che la rilevazione non si deve limitare alle forme di lavoro flessibile.
L' articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 estende infatti gli obblighi di comunicazione anche agli
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. In questo caso, saranno da indicare nel
monitoraggio da inviare a nuclei e organismi interni di valutazione le condizioni di legittimità, soggettive
e oggettive, previste dal medesimo articolo.
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Gialuca Bertagna
22 gennaio 2018
Pagina 32 Il Sole 24 Ore
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