Solo dirigenti doc
Corte conti: assegnazioni a soggetti con esperienza
Solo dirigenti doc
Niente incarico se il cv è ordinario
Un curriculum ordinario non può giustificare un
incarico dirigenziale a contratto.
S i v a s e m p r e p i ù c o n s o l i d a n d o n e l l a
giurisprudenza contabile l' orientamento
secondo il quale l' assegnazione degli incarichi
dirigenziali a soggetti esterni negli enti locali
presuppone il possesso dei particolari requisiti
imposti dall' articolo 19, comma 6, del dlgs
165/2001, che debbono essere connotati da
specifica rilevanza ed eccellenza.
Dopo la sentenza della Corte dei conti,
sezione giurisdizionale della Lombardia 22
giugno 2017, n. 91, è la sezione del Friuli a
intervenire sul punto, con la sentenza 2
novembre 2017, n. 70.
I l c a s o e s a m i n a t o h a r i g u a r d a t o l '
assegnazione di un incarico extra dotazione
organica, ai sensi dell' articolo 110, comma 2,
del dlgs 267/2000. Il collegio ha evidenziato
che la normativa del testo unico degli enti
locali in tema di incarichi a contratto deve
necessariamente essere coordinata con le
disposizioni previste dall' articolo 19, comma
6, del dlgs 165/2001.
Ciò comporta conseguenze inevitabili sulle
modalità procedurali e sui presupposti per la
scelta del soggetto cui attribuire l' incarico. In
particolare, spiega la sentenza, e inevitabile
che gli incarichi ricadano «su soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale»
come indicata dal citato comma 6 dell' articolo 19 del Tupi: su persone, quindi «con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali». O che vantino «una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni
funzionali previste per l' accesso alla dirigenza»; o che provengano «dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello stato». Non sono
possibili altri indicatori per rilevare le competenze speciali da possedere, che giustificano incarichi
senza selezioni concorsuali.
Nel caso di specie, l' incarico venne assegnato a un destinatario che nel curriculum evidenziava solo
laurea in giurisprudenza, breve tirocinio legale, collaborazione prestata in favore di una piccola società,
attività lavorativa di agente di polizia municipale e provinciale, senza «alcuna evidenza di una
qualificazione professionale acquisita nell' esercizio di funzioni dirigenziali». Per altro, l' incarico venne
attribuito tre giorni soli dopo dalla deliberazione con la quale l' ente (la provincia di Pordenone) aveva
stabilito di avvalersi dell' incarico a contratto, segno, secondo i giudici contabili, di un' istruttoria del tutto
insufficiente.
La sentenza evidenzia in modo tranciante che l' assegnazione di incarichi a contratto a persone prive
della qualificazione professionale particolarmente elevata imposta dalla normativa risulti non solo
contraria alla disciplina che regola la materia, ma anche ai principi di ragionevolezza e buon andamento
della pubblica amministrazione. Ma, l' elemento più grave, consiste nella circostanza che l'
assegnazione di incarichi a contratto a soggetti che dispongano di curriculum del tutto ordinari è in
insanabile contrasto con la «ratio di uno strumento volto a favorire l' acquisizione, da parte della
pubblica amministrazione, di professionalità esterne dotate di qualità aggiuntive e comunque non
inferiori rispetto ai già elevati requisiti previsti per le nomine di funzionari appartenenti ai ruoli
dirigenziali (vd., sezione del Controllo di legittimità sugli atti del governo, delibera n. 3 del 9.1.2003)»
Dall' illegittima assegnazione dell' incarico la sentenza ricava l' irrimediabile «pregiudizio conseguente
all' erogazione di emolumenti retributivi in favore di un soggetto privo dei titoli richiesti per lo
svolgimento delle funzioni dirigenziali» e, dunque, la connessa responsabilità erariale in capo al vice
presidente della provincia, che aveva disposto l' assunzione del dirigente a contratto.
LUIGI OLIVERI
26 gennaio 2018
Pagina 35 Italia Oggi
|