IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
Sei in: Home page --> Blog

PRIVACY E COOKIE

Il Comune Informa 2.0


You Can Go: Portale del turismo

Fatturazione elettronica Pa e conservazione sostitutiva


ICT Global Service srl


viewpoints.it la cittą intelligente


Amministrazione Aperta


viewpoints.it la cittą intelligente

Il blog e' organizzato in aree tematiche ognuna delle quali puo' avere una o piu' aree di discussione. Nelle area di discussioni possono essere inseriti uno o piu commenti.
Le aree di discussione possono essere riservate o libere. Nelle discussioni riservate, identificate da un iconcina rossa, gli utenti possono inserire i propri commenti solo dopo aver effettuato l'autenticazione attraverso la pagina di login. Nelle discussioni libere, identificate da un iconcina verde, l'utente puo commentare liberamente senza la necessita di autenticarsi.
  Incenti tecnici fuori dal trattamento accessorio

La Corte conti dell' Umbria analizza le modifiche apportate dalle legge di Bilancio

Appalti, incentivi fuori dal tetto

Non confluiscono nel capitolo del trattamento accessorio

Incentivi per le funzioni tecniche negli appalti

fuori dal tetto di spesa del salario accessorio.

La Corte dei conti, sezione regionale di

controllo per l' Umbria, con la deliberazione 5

febbraio 2018, n. 14, analizza le modifiche

apportate al sistema degli inventivi derivanti

dall' introduzione operata dalla legge 205/2017

del comma 5bis

nell' articolo 113 del codice

dei contratti, rilevandone gli inevitabili effetti

innovativi, tali da sovvertire le conclusioni cui

era pervenuta la sezione autonomie con le

delibere 17 e 24 del 2017.

La sezione autonomie, come è noto, ha

ritenuto che gli incentivi per le funzioni

tecniche rientrino nel tetto del fondo per la

contrattazione decentrata. Ma, secondo la

sezione umbra, tale lettura non regge più alla

luce del mutato quadro normativo.

Il comma 5bis

dell' articolo 113 del codice dei

contratti oggi stabilisce che «gli incentivi di cui

al presente articolo fanno capo al medesimo

capitolo di spesa previsto per i singoli lavori,

servizi e forniture». Dunque, secondo la

sezione Umbria «il legislatore ha voluto,

pertanto, chiarire come gli incentivi non

confluiscono nel capitolo di spesa relativo al

trattamento accessorio (sottostando ai limiti di

spesa previsti dalla normativa vigente) ma

fanno capo al capitolo di spesa dell' appalto).

Tale osservazione è fondamentale per superare le obiezioni poste a suo tempo dalla sezione

autonomie: infatti, il dettato normativo assorbe il problema della «natura di tali incentivi (come spese

corrente o spesa di investimento)» e della «circostanza che gli incentivi remunerino o meno prestazioni

professionali tipiche». In sostanza, per la sezione Umbria non si pone più il problema della

qualificazione della spesa come investimento o corrente e la novella normativa consente di individuare i

soggetti aventi diritto all' incentivo tenendo conto delle funzioni «tecniche», garantendo l' incentivo ai

dipendenti pubblici che le espletano.

Il parere 14/2018 aggiunge che escludere gli incentivi delle funzioni tecniche dal tetto della

contrattazione nemmeno «determina un ampliamento indeterminato della spesa in esame».

Infatti, l' ordinamento contiene già dei vincoli. Il primo deriva dalla necessità che gli incentivi trovino

copertura negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della

spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Sono quindi i quadri economici degli appalti a finanziare la spesa, entro il tetto massimo del 2%. In

secondo luogo, al singolo dipendente non possono erogarsi incentivi di importo superiore del 50%

rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo. Infine, modalità e criteri di ripartizione del

fondo sono previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito

regolamento, atto che vincola i dirigenti quando liquidano gli incentivi: sono i regolamenti la fonte a cui

guardare per evitare erogazioni «a pioggia».

Dunque, conclude la Sezione Umbria, il nuovo comma 5bis

dell' articolo113 va letto nel senso che il

fondo incentivante delle funzioni tecniche non rientra nel computo della spesa rilevante ai fini del

rispetto del tetto previsto dall' articolo 23 del dlgs n.75 del 2017, cioè il fondo del 2016.

Anche perché questa visione non comporta effetti espansivi della spesa, come del resto aveva già

dimostrato la delibera della sezione di controllo per la Liguria 58/2017, che però la sezione autonomie

non aveva inteso considerare allo scopo di rivedere il proprio assunto.

Nel parere 14/2018, la sezione Umbria esclude, inoltre, che le stazioni uniche appaltanti possano

convenzionarsi con i comuni, applicando l' articolo 43 della legge 4449/1997, che permette di offrire a

soggetti pubblici o privati servizi aggiuntivi a titolo oneroso.

La sezione Umbria rileva che la disciplina delle attività quale stazione unica appaltante ricada in via

esclusiva nell' ambito degli appalti pubblici e, dunque, risulti inquadrata solo nel dlgs 150/2016, per cui

non è applicabile la normativa prevista dall' articolo 43 della legge 449/1997, fermo restando che «non

sono preclusi accordi con ricorso ad altre norme dell' ordinamento giuridico, per regolamentare

convenzioni» per regolare interventi «di natura diversa da quelli descritti dal dlgs. n. 50 del 2016».

© Riproduzione riservata.

LUIGI OLIVERI

7 febbraio 2018

Pagina 35 Italia Oggi

 



 
  Nick Name:     
Risposta:   
Codice controllo:   
Per poter inviare il messaggio occorre inserire la stringa che appare nella parte superiore