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Deroghe a concorso pubblico delimitate in modo rigoroso
La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2 marzo 2018, accogliendo i dubbi sollevati dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato incostituzionale il citato art. 6 comma 8.
La Corte delle leggi ha sottolineato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Nel caso di specie, la normativa sarda oggetto del sindacato di legittimità costituzionale non fornisce alcuna indicazione in ordine alle condizioni di ammissibilità della deroga al principio del concorso pubblico. In base ad essa è, infatti, irrilevante il modo in cui il personale delle due società private è stato reclutato, né sono richieste specifiche modalità di inserimento nell’Agenzia regionale, non è previsto alcun meccanismo di verifica dell’attività professionale svolta in precedenza, né sono stabiliti limiti percentuali all’assunzione in assenza di concorso.
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/marzo/1520276990252.html
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