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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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  piccoli enti incubo contabilitą patrimoniale

ragionieri in affanno. i comuni chiedono la proroga al 31 luglio

Contabilità economicopatrimoniale,

un incubo

Incubo contabilità economicopatrimoniale

per

i ragionieri degli enti locali. Ma anche per i loro

amministratori, che rischiano di perdere il

posto se gli uffici non dovessero riuscire a

c h i u d e r e i l c o n t o e c o n o m i c o e l o s t a t o

patrimoniale in tempo utile per portarli in

approvazione insieme al rendiconto 2017 entro

il prossimo 30 aprile. L' Anci prova a correre ai

ripari, con una richiesta di proroga, almeno al

31 luglio, che però si scontra con lo stallo

istituzionale dovuto alla mancanza di un

governo con pieni poteri. Come previsto da

ItaliaOggi del 9 marzo 2018, la bomba ad

orologeria sta puntualmente per scoppiare.

Entro il 30 aprile, i comuni fino a 5 mila abitanti

devono portare a termine la complessa

operazione di riclassificazione e rivalutazione

dell' inventario e del patrimonio risultante alla

data del 1° gennaio 2017, resa obbligatoria dal

p r i n c i p i o c o n t a b i l e 4 / 3 a l l e g a t o a l d l g s

118/2011.

Quest' ultimo ha previsto che regioni ed enti

locali adottino, a fini conoscitivi, un sistema

contabile civilistico, garantendo la rilevazione

unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo

finanziario che sotto il profilo economico

patrimoniale. A tal fine, occorre predisporre

uno stato patrimoniale di apertura da allegare

al rendiconto della gestione, insieme a quello di chiusura ed al conto economico (oltre che ovviamente

al conto del bilancio).

Si tratta di attività molto complesse, sia per la necessità da parte degli uffici di assimilare correttamente

i nuovi criteri di valutazione, che sovente richiedono analisi molto dettagliate ed il ricorso ad apposite

perizie di stima, e sia per la difficoltà ed i ritardi con cui le case di software riescono ad adeguarsi alle

(continue) modifiche normative.

Non a caso, lo scorso anno, quando l' obbligo riguardava inderogabilmente gli enti di maggiori

dimensioni, venne concessa una proroga di tre mesi. Ora che in ballo ci sono gli enti più piccoli e (di

norma) meno attrezzati sul piano amministrativo, è l' esigenza di una proroga si pone con ancora

maggior forza. Tuttavia, essa si scontra con la paralisi dell' attività legislativa statale conseguente al

rinnovo del parlamento: con il governo uscente in carica solo per l' ordinaria amministrazione,

difficilmente si troveranno veicoli normativi utili prima della scadenza. Il mancato rispetto di quest'

ultima, è bene ricordarlo, avrebbe conseguenze molto gravi, potendo portare addirittura al

commissariamento ed eventualmente allo scioglimento del consiglio.

L' Anci è sulla barricate e ha anche elaborato un piano B, che però risulta molto scivoloso. In una nota

del 23 marzo scorso, che è stata trasmessa al presidente della Commissione Arconet (l' organismo che

sovrintende all' applicazione del nuovo ordinamento contabile delle p.a. locali) si profila una lettura delle

disposizioni del Tuel da cui si evincerebbe la decorrenza dell' adempimento non dal rendiconto 2017,

bensì da quello 2018, il che permetterebbe di guadagnare un anno di tempo.

Ciò in base all' art. 232, comma 2, ai sensi del quale «gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila

abitanti possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale

fino all' esercizio 2017»: tale

formulazione, secondo Anci, «determina con sufficiente evidenza la decorrenza dall' esercizio 2018 di

tale obbligo (con rendicontazione nel 2019), confermata dal medesimo tenore del comma 3 dell' articolo

233bis,

relativo al bilancio consolidato». Tuttavia, è difficile non leggere in tali previsioni la chiara

volontà del legislatore di differire di un solo anno la scadenza a beneficio delle amministrazioni di minori

dimensioni, come del resto confermato anche dal principio contabile applicato del bilancio consolidato,

che impone la redazione del documento (il cui presupposto necessario è la tenuta della contabilità

economicopatrimoniale)

già nel 2018 con riferimento all' esercizio 2017.

Nel merito, la posizione di Anci è peraltro pienamente condivisibile: l' impianto attualmente previsto

dalla normativa e gli adempimenti richiesti appaiono eccessivi rispetto agli obiettivi di conoscenza

fissati, soprattutto nei comuni più piccoli, nei quali la contabilità finanziaria appare già ampiamente

idonea a gestire l' attività di bilancio e a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni dell' ente.

Da qui l' auspicio per un maggior gradualità nell' implementazione dei nuovi istituti, cosa che però deve

passare necessariamente attraverso un correttivo normativo.

Ma nelle more il problema resta aperto e rischia di portare in molte realtà alla presentazione di un

rendiconto incompleto, che verrebbe bocciato prima di tutto dai revisori dei conti e potrebbe essere

quindi contestato dalle prefetture e dalla Corte dei conti.

MATTEO BARBERO

28 marzo 2018

Pagina 34 Italia Oggi

 



 
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