Fondo risorse decentrate, adempimento inutile?
la conferma arriva indirettamente dalla corte conti lombardia
Fondo risorse decentrate, adempimento inutile
L a c o s t i t u z i o n e d e l f o n d o d e l l e r i s o r s e
decentrate anche se obbligatoria si rivela un
a d e m p i m e n t o b u r o c r a t i c o i n u t i l e e d
incompleto.
Lo conferma indirettamente la deliberazione
della Corte dei conti, sezione regionale di
controllo per la Lombardia 21 febbraio 2018, n.
54 che conferma l' indirizzo ormai consolidato
secondo il quale nel tetto delle risorse del
salario accessorio indicato dall' articolo 23,
comma 2, del dlgs 75/2017 vanno considerate
«tanto le risorse del bilancio imputate al fondo
quanto le risorse direttamente stanziate in
bilancio a copertura degli oneri relativi alle
posizioni organizzative nei comuni privi di
qualifiche dirigenziali».
Occorre ricordare che quando entrerà in
vigore il nuovo Ccnl anche negli enti in cui
siano presenti qualifiche dirigenziali le
posizioni organizzative saranno extra fondo,
ma gli oneri di spesa saranno da computare
nel tetto del 2016.
Infatti, spiega la sezione Lombardia, le due
opzioni presentano «nel computo del tetto di
spesa ora previsto dal comma 2 dell' art. 23
del decreto legislativo n. 75 del 2017 rientrano
tutte le risorse stanziate in bilancio dall' ente
con destinazione al trattamento accessorio del
personale, indipendentemente dall' origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell' ente
medesimo, a tal fine destinate».
Questo perché il legislatore non ha riferito il tetto alle sole risorse del fondo decentrato, ma ha usato
locuzioni come «l' ammontare complessivo delle risorse» destinate al «trattamento accessorio del
personale»: il che dimostra, per la magistratura contabile, che il medesimo legislatore «ha voluto
comprendere nel limite stabilito, al di fuori di fattispecie tipiche ed eccezionali, anche le eventuali
entrate, proprie dell' ente, ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrate».
Così stando le cose, la pretesa della costituzione del fondo quale premessa inderogabile ai fini della
legittimità dell' erogazione del salario accessorio, per altro imposta dal principio contabile 4/2, punto
5.2, al dlgs 118/2011, si rivela adempimento sostanzialmente inutile. Infatti, una volta vigente il nuovo
Ccnl, tutti gli enti locali costituendo il fondo evidenzieranno solo una parte (sia pure molto ampia e
significativa) delle somme destinate al salario accessorio. La parte destinata a finanziare i funzionari
incaricati nell' area delle posizioni organizzative resterà sempre non evidenziabile col fondo e trarrà la
sua destinazione esclusivamente dal bilancio.
Di fatto ciò conferma che a ben vedere è lo stanziamento nel bilancio la corretta e vera fonte che
legittima l' impiego dell' «ammontare complessivo delle risorse» e non l' atto formale di costituzione, che
si manifesta più che altro come mera formalità, priva di contenuto sostanziale, tale da imporre un
urgente ripensamento dei principi contabili e delle interpretazioni giurisprudenziali, volto ad attuare
quella semplificazione nella gestione dei contratti decentrati, predicata dal dlgs 75/2017 ma
oggettivamente rimasta solo nelle intenzioni.
LUIGI OLIVERI
30 marzo 2018
Pagina 50 Italia Oggi
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