Concertazione necessaria su materie regionali
Concertazione necessaria sulle materie regionali
Dalla Consulta limiti alla legge statale
La Consulta mette un argine alle interferenze
legislative statali su materie di competenza
delle regioni. Con la recente sentenza n.
61/2018, i giudici delle leggi hanno dichiarato
costituzionalmente illegittimo l' art. 1, comma
202, della legge 190/2014 (legge di Stabilità
2015), nella parte in cui non ha previsto l'
intesa in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano al fine di
definire la ripartizione dei finanziamenti a
c a r i c o d e l f o n d o p e r l e p o l i t i c h e p e r l a
valorizzazione, la promozione e la tutela, in
Italia e all' estero, delle imprese e dei prodotti
agricoli e agroalimentari.
Al di là del caso concreto, la pronuncia è di
p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e n e l l a p a r t e i n c u i
evidenzia quali «paletti» il legislatore statale
debba rispettare per non invadere il campo di
quello regionale, aggiornando e attualizzando
quanto già chiarito nella sentenza n. 303 del
2003.
L' art. 117 Cost., come noto, distribuisce le
competenze legislative in base a uno schema
imperniato sull' enumerazione di quelle statali,
mentre «con un rovesciamento completo della
previgente tecnica del riparto» sono ora
a f f i d a t e a l l e r e g i o n i , o l t r e a l l e f u n z i o n i
concorrenti, le funzioni legislative residuali.
Ciò, peraltro, non significa che lo Stato non possa intervenire su materie di competenza regionale
quando lo richiedano esigenze di unitarietà quali, nella fattispecie, quelle connesse con lo sviluppo dell'
economia, soprattutto nei periodi di crisi. Sotto tale profilo, la sentenza richiama le «istanze unificanti»
derivate dall' impatto della riforma costituzionale del 2012. In tale contesto il novellato art. 81 Cost. ha
assunto (soprattutto attraverso la formulazione del primo comma) un significato «anticiclico» in termini
di politica fiscale e monetaria e, più in generale, di politica economica, consistente nella missione di
attenuare le fluttuazioni, intervenendo sul mercato per frenare la ripresa o contrastare la depressione
dell' attività economica a seconda delle contingenze caratterizzanti i relativi cicli economici.
In sostanza, la legge di bilancio dello stato, e più in generale, le leggi finanziarie che prevedono
interventi strutturali di ampio raggio (volti a favorire lo sviluppo e la crescita economica del paese e, per
naturali caratteristiche, travalicanti singole materie legislative e amministrative nella più ampia
prospettiva di una visione di insieme delle politiche pubbliche) comportano un inevitabile
coinvolgimento delle competenze regionali. Per essere legittimi, però tali interventi devono rispettare
alcuni requisiti: devono essere strutturali, finanziariamente neutrali, non sovrapporsi ai meccanismi
perequativi generali e soprattutto rispettare le esigenze della concertazione. Proprio su tale ultimo
punto, come detto, è inciampata la norma impugnata, che quindi è stata censurata dalla Corte.
Ma spesso la legislazione risulta carente anche sotto gli altri profili.
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6 aprile 2018
Pagina 39 Italia Oggi
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