INACCETTABILI PROPOSTE ANCI - DIRIGENTE APICALE - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=63722
Art. 13 (Dirigente apicale nei Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 e nelle Città Metropolitane) 1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un’unica figura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell’indirizzo politico, di coordinamento dell’attività amministrativa e di controllo dell’azione amministrativa. Al titolare della posizione dirigenziale apicale sono conferite le funzioni previste dall’articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l’accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 5 (Armonizzazione norma sulla responsabilità amministrativo‐contabile) 1. All’articolo 107, comma 6, del TUEL aggiungere il seguente periodo: “Sono altresì titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo‐contabile per l’attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell’organo di vertice politico”.
Ed ecco cosa propongono in cambio
Art. 19 (Utilizzo temporaneo di segretari comunali in disponibilità) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente comma: 20 “2‐bis. Al fine di costituire una task force per i Piccoli Comuni, i segretari comunali in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l’Anci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tale associazione. I Segretari distaccati mantengono la propria posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell’Interno. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 101 del presente decreto è sospeso per l’intera durata del distacco.”
|