La consulta sblocca gli avanzi.
La Consulta: il blocco dal 2020 crea un vulnus. Niente effetti negativi sulla finanza pubblica
Enti, sbloccati gli avanzi e il Fpv
Devono avere effetti neutrali sull' equilibrio di bilancio
Il blocco dell' avanzo di amministrazione e del
Fondo pluriennale vincolato (Fpv) degli enti
locali a partire dal 2020 è incostituzionale.
Perché crea «un evidente vulnus» per gli enti
con riguardo all' equilibrio di bilancio che lo
s t a t o ( a r t . 8 1 C o s t . ) e l e p u b b l i c h e
amministrazioni locali, in quanto facenti parte
della finanza pubblica allargata (art. 97 Cost.),
devono garantire. Lo ha stabilito la Corte
costituzionale con la sentenza n. 101/2018
depositata ieri in cancelleria (relatore Aldo
Carosi), che contiene tre dichiarazioni di
illegittimità costituzionale di altrettante
disposizioni della legge di bilancio del 2017
(legge n. 232/2016), la prima delle quali ha
effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali.
La Consulta ha bocciato l' art. 1 comma 466,
della legge n. 232 del 2016 «nella parte in cui
stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della
determinazione dell' equilibrio del bilancio
degli enti territoriali, le spese vincolate
provenienti dai precedenti esercizi debbano
trovare finanziamento nelle sole entrate di
competenza». La stessa disposizione è stata
dichiarata incostituzionale anche là dove «non
prevede che l' inserimento dell' avanzo di
amministrazione e del fondo pluriennale
v i n c o l a t o n e i b i l a n c i d e i m e d e s i m i e n t i
territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell' equilibrio dell' esercizio di competenza».
A differenza di quanto affermato nelle sentenze n. 247 e 252/2017, in cui la Corte aveva offerto un'
interpretazione adeguatrice delle precedenti disposizioni in materia di avanzo di amministrazione e di
Fpv, salvandole dalla declaratoria di illegittimità, questa volta la Consulta non ha potuto fare altro che
ammettere che la norma della legge di bilancio 2017 «è andata a confliggere con gli artt. 81, 97 e 119
della Costituzione».
«A differenza di quanto consentito fino al 2019», si legge nella sentenza, «per il 2020 (esercizio
finanziario che viene già in rilievo per effetto della programmazione triennale 20182020)
gli enti
territoriali sarebbero costretti tra due alternative: a) rinuncia a onorare gli impegni e le obbligazioni
previste dal Fondo pluriennale vincolato a far data dal 2020, ovvero b) ricerca di una nuova copertura
per impegni e obbligazioni già perfezionati negli anni precedenti». Con evidente danno per gli enti, visto
che, prosegue la Consulta, «la riduzione in itinere dei fondi stanziati per fronteggiare spese pluriennali e
la conseguente incertezza sulla loro definitiva entità non consentono una proficua utilizzazione degli
stessi, in quanto solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una
corretta ripartizione delle risorse». La sentenza precisa che l' incostituzionalità del comma 466 non ha
effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché i cespiti inerenti al Fpv e all' avanzo
di amministrazione, se correttamente accertati, costituiscono cespiti impiegabili sia direttamente che per
liberare spazi finanziari di altri enti, attraverso le intese su base regionale.
Al contrario, osservano i giudici delle leggi, la preclusione a utilizzare l' avanzo e i fondi destinati a
spese pluriennali muterebbe la sostanza costituzionale del pareggio di bilancio configurandolo come un
«attivo strutturale inertizzato», cioè «inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale,
costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione».
La Consulta ha però avvertito: gli avanzi di amministrazione «devono essere assoggettati a una
rigorosa verifica in sede di rendiconto» e non vanno confusi con le disponibilità di cassa momentanee.
«I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in
quanto legati a una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti
sommersi, in grado di dissimulare la reale situazione economicofinanziaria
dell' ente».
La Corte ha inoltre dichiarato costituzionalmente illegittimo nei soli confronti delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della regione Friuli Venezia Giulia il comma 475, lettere a) e b) della legge di
bilancio 2017 nella parte in cui prevede che gli enti locali di tali autonomie territoriali sono tenuti a
versare l' importo della sanzione per il mancato conseguimento dell' equilibrio di bilancio alle casse
dello stato anziché a quelle delle province autonome di appartenenza.
Infine, è stato dichiarato illegittimo il comma 519 della Manovra 2017 per violazione del giudicato
contenuto nella sentenza della Consulta n.
188/2016 la quale ha stabilito che al Friuli Venezia Giulia spettasse il conguaglio del gettito Imu
risultante dal confronto tra gli accertamenti effettivi del triennio 20122015
e le somme accantonate
preventivamente dallo stato per tale periodo.
FRANCESCO CERISANO
18 maggio 2018
Pagina 33 Italia Oggi
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