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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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  La consulta sblocca gli avanzi.

La Consulta: il blocco dal 2020 crea un vulnus. Niente effetti negativi sulla finanza pubblica

Enti, sbloccati gli avanzi e il Fpv

Devono avere effetti neutrali sull' equilibrio di bilancio

Il blocco dell' avanzo di amministrazione e del

Fondo pluriennale vincolato (Fpv) degli enti

locali a partire dal 2020 è incostituzionale.

Perché crea «un evidente vulnus» per gli enti

con riguardo all' equilibrio di bilancio che lo

s t a t o ( a r t . 8 1 C o s t . ) e l e p u b b l i c h e

amministrazioni locali, in quanto facenti parte

della finanza pubblica allargata (art. 97 Cost.),

devono garantire. Lo ha stabilito la Corte

costituzionale con la sentenza n. 101/2018

depositata ieri in cancelleria (relatore Aldo

Carosi), che contiene tre dichiarazioni di

illegittimità costituzionale di altrettante

disposizioni della legge di bilancio del 2017

(legge n. 232/2016), la prima delle quali ha

effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali.

La Consulta ha bocciato l' art. 1 comma 466,

della legge n. 232 del 2016 «nella parte in cui

stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della

determinazione dell' equilibrio del bilancio

degli enti territoriali, le spese vincolate

provenienti dai precedenti esercizi debbano

trovare finanziamento nelle sole entrate di

competenza». La stessa disposizione è stata

dichiarata incostituzionale anche là dove «non

prevede che l' inserimento dell' avanzo di

amministrazione e del fondo pluriennale

v i n c o l a t o n e i b i l a n c i d e i m e d e s i m i e n t i

territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell' equilibrio dell' esercizio di competenza».

A differenza di quanto affermato nelle sentenze n. 247 e 252/2017, in cui la Corte aveva offerto un'

interpretazione adeguatrice delle precedenti disposizioni in materia di avanzo di amministrazione e di

Fpv, salvandole dalla declaratoria di illegittimità, questa volta la Consulta non ha potuto fare altro che

ammettere che la norma della legge di bilancio 2017 «è andata a confliggere con gli artt. 81, 97 e 119

della Costituzione».

«A differenza di quanto consentito fino al 2019», si legge nella sentenza, «per il 2020 (esercizio

finanziario che viene già in rilievo per effetto della programmazione triennale 20182020)

gli enti

territoriali sarebbero costretti tra due alternative: a) rinuncia a onorare gli impegni e le obbligazioni

previste dal Fondo pluriennale vincolato a far data dal 2020, ovvero b) ricerca di una nuova copertura

per impegni e obbligazioni già perfezionati negli anni precedenti». Con evidente danno per gli enti, visto

che, prosegue la Consulta, «la riduzione in itinere dei fondi stanziati per fronteggiare spese pluriennali e

la conseguente incertezza sulla loro definitiva entità non consentono una proficua utilizzazione degli

stessi, in quanto solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una

corretta ripartizione delle risorse». La sentenza precisa che l' incostituzionalità del comma 466 non ha

effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché i cespiti inerenti al Fpv e all' avanzo

di amministrazione, se correttamente accertati, costituiscono cespiti impiegabili sia direttamente che per

liberare spazi finanziari di altri enti, attraverso le intese su base regionale.

Al contrario, osservano i giudici delle leggi, la preclusione a utilizzare l' avanzo e i fondi destinati a

spese pluriennali muterebbe la sostanza costituzionale del pareggio di bilancio configurandolo come un

«attivo strutturale inertizzato», cioè «inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale,

costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione».

La Consulta ha però avvertito: gli avanzi di amministrazione «devono essere assoggettati a una

rigorosa verifica in sede di rendiconto» e non vanno confusi con le disponibilità di cassa momentanee.

«I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in

quanto legati a una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti

sommersi, in grado di dissimulare la reale situazione economicofinanziaria

dell' ente».

La Corte ha inoltre dichiarato costituzionalmente illegittimo nei soli confronti delle province autonome di

Trento e di Bolzano e della regione Friuli Venezia Giulia il comma 475, lettere a) e b) della legge di

bilancio 2017 nella parte in cui prevede che gli enti locali di tali autonomie territoriali sono tenuti a

versare l' importo della sanzione per il mancato conseguimento dell' equilibrio di bilancio alle casse

dello stato anziché a quelle delle province autonome di appartenenza.

Infine, è stato dichiarato illegittimo il comma 519 della Manovra 2017 per violazione del giudicato

contenuto nella sentenza della Consulta n.

188/2016 la quale ha stabilito che al Friuli Venezia Giulia spettasse il conguaglio del gettito Imu

risultante dal confronto tra gli accertamenti effettivi del triennio 20122015

e le somme accantonate

preventivamente dallo stato per tale periodo.

FRANCESCO CERISANO

18 maggio 2018

Pagina 33 Italia Oggi

 



 
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