IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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  Vademecum per riscatti e contributi parte I

L' anzianità contributiva Le vie per riunificare gli spezzoni e maturare il diritto alla pensione Caccia ai contributi per mettersi in pensione. Le nuove vie di prepensionamento introdotte dal decreto legge n. 4/2019, infatti, hanno fatto tornare d' interesse le diverse opportunità per riunire i contributi al fine di maturare il diritto alla pensione, magari (appunto) anche con qualche anno di anticipo. In tempi di lavori brevi e discontinui, la pensione è sempre più un puzzle di contributi, tra Inps e altre casse di previdenza, comprese quelle professionali. Anche lo stesso assegno di pensione può risultare, talvolta, non unico ma il risultato della somma di tante quote corrispondenti ai diversi spezzoni di contributi pagati in fondi, casse e gestioni previdenziali diversi. Per comporre questo puzzle i lavoratori hanno a disposizione varie vie, talvolta sovrapponibili tra di loro: dalla tradizionale ricongiunzione (gratuita per i fortunati vecchi lavoratori, oggi invece a pagamento) fino alle recenti novità della «pace contributiva» per la valorizzazione dei c.d. «buchi» contributivi (dei periodi, cioè, di non lavoro frapposti tra periodi di occupazione) e del riscatto della laurea soft (si veda, in merito, ItaliaOggi Sette del 4 febbraio 2019), passando per il «nuovo cumulo» della legge bilancio 2017, richiamato a favore del prepensionamento con quota 100. Il puzzle dei contributi, inoltre, può riguardare anche la natura degli stessi contributi. I periodi utili a ottenere la pensione, infatti, sono generalmente quelli durante i quali sono stati versati i contributi obbligatori in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa. La legge, però, consente di utilizzare anche altri tre «tipi» di copertura contributiva, per esempio quelli relativi a periodi di malattia oppure agli anni di studio, al periodo di servizio militare. Riassumendo, i contributi utili alla pensione sono: i contributi «obbligatori» (da lavoro); i contributi «figurativi»; i contributi «da riscatto»; i contributi «volontari». L' ordine d' elencazione non è casuale, ma corrisponde a una priorità stabilita dalle norme di legge. Ciò vuol dire che, in caso di coesistenza nella stessa settimana di una contribuzione obbligatoria e una figurativa, come, per esempio, la sovrapposizione tra retribuzione e inizio della maternità - si dà valore alla prima, senza possibilità di raddoppiare il periodo (lavoro più maternità). Così avviene anche per il secondo e il terzo tipo di contribuzione. Nel caso più frequente - coincidenza tra gli studi universitari e la leva - il riconoscimento figurativo per il servizio militare è preminente e quindi «annulla» il corrispondente riscatto di laurea (anche in questo caso è escluso il «raddoppio» dei periodi/contributi). Scopo di questo inserto è offrire una panoramica sulle diverse opportunità a disposizione dei lavoratori per riunificare eventuali versamenti contributivi che risultino sparsi nell' universo della previdenza sociale. I CONTRIBUTI FIGURATIVI Si chiamano «figurativi» i contributi che vengono riconosciuti (accreditati), senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore con riferimento ad alcuni momenti particolari della carriera lavorativa: periodi durante i quali il lavoratore dipendente licenziato ha diritto a percepire l' indennità di disoccupazione Naspi. L' indennità è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione possedute dal lavoratore negli ultimi quattro anni; quindi la prestazione Naspi arriverà a un massimo di due anni e così anche la copertura dei contributi figurativi; periodi di sospensione dell' attività coperti dalla cassa integrazione; periodi successivi al licenziamento da parte di azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali il lavoratore fruisca di indennità di «mobilità»; servizio militare o servizio sostitutivo civile (obiezione di coscienza); periodi di malattia o di infortunio. Il periodo massimo di accredito figurativo è fissato in 95 settimane (cioè 22 mesi) nell' intera vita lavorativa; periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio (c.d. «congedo di maternità» della durata di cinque mesi: due prima e tre dopo il parto). Quest' accredito di contributi figurativi è riconosciuto anche, per cinque mesi, anche in assenza di un rapporto di lavoro (cioè se la donna è senza occupazione), a patto che si possa far valere il requisito di cinque anni di contributiva acquisita in relazione ad effettiva attività lavorativa; periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità (c.d. «congedo parentale») per la durata massima di sei mesi, anche frazionati, fruiti entro i primi 12 anni di vita del figlio; permessi dal lavoro dovuti a malattia del bambino di età inferiore a tre anni; periodi di ricovero per malattia tubercolare e periodi per i quali è prevista l' erogazione dell' indennità giornaliera per cura ambulatoriale, successiva al ricovero, o del sussidio post sanatoriale (compreso l' assegno di cura o di sostentamento); periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue; periodi di aspettativa per i quali il lavoratore dipendente è chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.

 
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