IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: nemo il 04/09/2019 alle ore 21:52
conte-bis
Commenti su Lamorgese e Dadone?

mn (08/09/2019 21:48)
esattamente
(07/09/2019 09:09)
Ma la prescrizione esiste anche in materia civile ed amministrativa, ovviamente. Per quanto riguarda il c.d. danno erariale (cioè, semplificando al massimo, il danno che si provochi ad un Ente pubblico e quindi a tutta la collettività, direttamente o meno) la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, delimita i confini dell?azione di responsabilità e, all?art. 1, dispone: ?La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l?insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali?. e, all?art. 2, precisa: ?Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.? da altalex giudizio civile 10 anni contabile 5 mi pare di capire
(06/09/2019 19:31)
forse in caso di indebito oggettivo è decennale... V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 6/9/2019) QUI Corte di Cassazione, sentenza n. 20997/2019 L?Ente locale è abilitato al recupero di eventuali somme corrisposte al segretario comunale calcolate dopo il galleggiamento, non essendo suscettibili di salvezza gli importi corrisposti fino alla data della legge n. 183/2011 la quale ha stabilito che ?Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall`articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l`eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell`articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l`esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge». Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 20997/2019) legislatore, a fronte di incertezze interpretative, può emanare una nuova normativa che abbia la finalità di rendere esplicito il precetto già desumibile dalla disciplina previgente, senza, però, imporre l`interpretazione per il passato e, quindi, senza conferire retroattività alla norma. In altri termini, la normativa prevista dalla legge n. 183/2011 non ha carattere innovativo, ma ha solo precisato n modo più chiaro ed appropriato una norma preesistente, dettando una nuova disciplina che provveda a regolare per il futuro la materia attraverso precetti non dissimili da quelli previgenti. La conseguenza di tali indicazioni è che eventuali pagamenti disposti al Segretario anche prima della disposizione legislativa sono da considerare contra legem ossia al di fuori della norma contrattuale e come tali nulli. La nullità di eventuali atti dispositivi che abbiano consentito il pagamento in violazione di una norma imperativa rientrano nell?indebito oggettivo (art.2033 c.c.) con possibilità da parte dell?Ente locale di recuperare le somme corrisposte indebitamente nel periodo massimo della prescrizione decennale.
prescrizione, per post 11,32 (06/09/2019 18:28)
ma la prescrizione non è quinquennale?
(06/09/2019 14:22)
Sì, infatti, risponde senza senso qua anziché nella discussione dove ho inviato il messaggio, d`altronde cosa ti aspetti dal signor nessuno, se non vacue provocazioni?
(06/09/2019 13:18)
ma che rispondi riprendendo il post di altra persona !!! mi sa che hai sbagliato interlocutore oltre a non rispondere alle tue contraddizioni.
nemo (06/09/2019 13:07)
GIOCHIAMO, DAI!!!! "Nessuna disposizione di legge prevede che il segretario sia chiamato a «svolgere la sua funzione di garante del diritto», nessuna norma dispone che possa «esigere la verbalizzazione della sua opposizione», sono falsità clamorose, assurte a diritto vivente perché ripetute per anni e anni dalla Corte dei Conti senza che mai nessuno abbia formulato obiezioni (i sindacati di altre categorie professionali di fronte a una tale assurdità sarebbero scesi in piazza e avrebbero proclamato scioperi ad oltranza). Anzi il ruolo di «garante della legalità» è stato grottescamente e irresponsabilmente rivendicato unitamente a quello, anch`esso totalmente insussistente e fittizio secondo le norme di legge, «di direzione apicale» dell`ente locale, la cui perniciosa conseguenza è il fantuttone parafulmine esposto a qualsiasi tipo di responsabilità, come dimostrano le continue inchieste, indagini, inquisizioni, condanne, per danno erariale e penali, di cui leggiamo pressoché tutti i giorni sulla cronaca.
(06/09/2019 11:32)
Ma quando scrivi ,lo capisci cosa scrivi "nemo (06/09/2019 08:48) Lamorgese conosce a fondo lo status e le problematiche della nostra categoria" le sentenze che quotidianamente colpiscono i segretari (se non te ne sei accorto )non derivano dal nostro status contraddittorio?! Non sono pessimista,sono realista e vedo giorno per giorno provvedimenti sempre sfavorevoli ai segretari. Se tu ne vedi qualcuno favorevole dimmelo. A dimenticavo anche la sentenza di cassazione che condannava un collega a restituire come indebito oggettivo la maggiorazione di retribuzione indebita percepita.Prescrizione decennale. Vediamo il tuo ottimismo universale cosa invece ci porta da esempio...
nemo (06/09/2019 11:15)
Per vl PESSIMISMO COSMICO A parte il fatto che l`argomento esula dal tema, ad ogni modo penso che ci sia alla base delle nosrte lamentele un equivoco di fondo ( la madre di tutte le illazioni), cioè che tutti gli incaricati su base fiduciaria debbano essere esenti da responsabilità perchè devono eseguire i dictat dei politici che sono tutti illegittimi ed illeciti. Come se un dirigente generale capo dipartimento fosse esente da responsabilità civile penale ed amministrativa. E BASTA!!!!!!!!!!!!
vl (06/09/2019 10:24)
se non lo conosce lo status,basta leggersi l`articolo di oliveri su italia oggi,odierno,a commento sentenza corte conti calabria su condanna e responsabilità del segretario per incarichi irregolari e incoerenza con nomina fiduciaria... naturalmente tutti problemi che interessano poco a chi lotta per l`apicalato e per i diritti di rogito
nemo (06/09/2019 08:48)
Lamorgese conosce a fondo lo status e le problematiche della nostra categoria, Dadone avrà l`opportunità di approfondire la conoscenza della realtà della pubblica amministrazione, con la guida sicura del suo delegante. ;)
(05/09/2019 16:48)
sono perplesso sulle competenze di questo governo...di maio agli esteri e bellanova terza media ex sindacalista ,all`agricoltura.Speriamo che i ministri preposti alla p.a. siano competenti e comincino a mettere mano ai rinnovi contrattuali e alle varie problematiche che riguardano p.a. ed enti locali compreso il nostro ruolo,il nostro status ,le nostre responsabilità ormai ampiamente oggettive.
243 (05/09/2019 16:45)
le convenzioni tra grandi comuni ,intendendo per grandi quelli da 15000 a salire si fanno sia per motivi di bilancio sia perchè incrementano notevolmente la retribuzione del segretario.E` un fenomeno sempre più esteso forse più logico delle convenzioni a 10 picccoli comunio atteso che nei grandi comuni c`è un vicesegretario sicuramente.
dadone (05/09/2019 15:57)
e` molto sensibile alle problematiche della categoria e a quelle dei piccoli comuni,essendo stata presente a vari convegni dell`ANPCI.le ho telefonato ieri sera per complimentarmi con lei e spero che,a breve,possa ricevere un gruppo di colleghi...
daredevilthemanwithoutfear (05/09/2019 15:23)
sono stufo di sentire che le convenzioni si fanno per motivi di bilancio, quando 20mila euro si buttano sempre per qualche patrocinio.....a volte conviene anche a noi visto che si guadagna il 25% in più e non si devono vedere tutti i giorni le stesse facce di m.....ma che si fanno le convenzioni per motivi di bilancio i comuni di seconda o di 1B non lp ho mai accettato..