Le funzioni gestionali... ed il "modello Stufano"
Ve la ricordate la lettera che la scorsa estate Tommaso Stufano, segretario della Provincia di Siena, indirizzò alla Presidente della Provincia di Reggio Emilia riguardo la manifestata retinenza della seconda a nominare il proprio segretario generale? Per chi non la ricordasse eccone il testo: http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2012/Lettera_a_%20Pres_Masini.pdf
Uno dei passaggi centrali, che fece sobbalzare me (ma anche altri) sulla sedia, era il seguente: “il mio Presidente – al contrario – ha deciso di investire sulla figura professionale del Segretario-Direttore conferendogli la direzione ad interim di due Settori “pesanti” (Patrimonio e Demanio prima e successivamente Opere Pubbliche ed Assetto del Territorio) dopo che i relativi Dirigenti sono fuoriusciti, per pensione anticipata uno e per “ricollocazione” presso un Comune l’altro, con un risparmio annuo sulla spesa di personale dirigenziale di circa 150.000 euro!”…
Era la clamorosa logica del prendi 3 paghi 1, degna più di un supermarket che di istituzioni pubbliche serie. In verità esiste tuttora, nonostante la diffusa tendenza alla rimozione, l’art. 97 della Costituzione, che ancora recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ……..
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari…” . Insomma, si suppone un sistema ordinato e normativamente predefinito di competenze e funzioni, tutt’altro rispetto alla libera contrattazione mercantile pure largamente in voga.
Negli scorsi mesi la questione relativa all’affidamento di funzioni gestionali al segretario è stata sottoposta all’esegesi dei funzionari ministeriali. Il notiziario UNSCP ne da notizia nel suo numero odierno.
La fattispecie (chi vuole, può leggere il parere in: http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1658 ) è interessante per due ordini di ragioni.
La prima è che il caso viene sollevato “dall’esposto, presentato da un consigliere contro un Comune, concernente l’affidamento, da oltre un anno, di un incarico dirigenziale al Segretario Generale, nonostante la presenza nell’ente di figure dirigenziali”……
Vedete come è strano il mondo? Il consigliere comunale (“vil razza dannata” che noi, sacerdoti della legalità, guardiamo sempre con risentito sospetto) si presenta, nella fattispecie, come il vero paladino della legittimità.
Anzi, non può rivolgersi neppure direttamente al segretario (in palese conflitto di interessi) che dovrebbe garantire almeno la legalità del suo ruolo (altrimenti che ci sta a fare in comune o in provincia!)…
Quindi, nella specie (che sembra riecheggiare il “modello Stufano” di cui sopra) emerge un gravissimo vulnus all’immagine del segretario stesso. In un sistema serio quelle quattro cose scontate scritte nel parere che ha visto coinvolti addirittura DFP e Mininterno dovrebbe saperle riferire ogni segretario comunale che anzi dovrebbe prevenire l’insorgere di situazioni siffatte. E’ un po’ come se l’avvocato si facesse dire dal Giudice: guardi che lei non può stare in causa perché non è fornito di “procura ad litem”!!!!!!!!!!!!!! Vi fidereste di un legale così superficiale e distratto?
Nel merito, si ribadiscono, appunto, cose scontate. Il segretario non deve svolgere, d’ordinario, funzioni gestionali. Queste gli possono essere attribuite solo a determinate condizioni e comunque in via straordinaria e temporanea. Lo stesso parere ha cura di richiamare il nostro contratto integrativo del 2003 (http://veneto.agenziasegretari.it/dinamico/articoli/11325452_E_contratto_decentrato_n._2_del_22.12.2003.pdf ) che così recita: “Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente”.
Ossia, diversamente da quello che proclamava urbi et orbi Stufano lo scorso luglio non è questa una materia su cui si possa “investire” (ossia programmare in via ordinaria).
La situazione, al di là dei principi, solennemente affermati e consacrati nelle diverse norme, resta – anche per colpa nostra (sarebbe interessante conoscere il collega che ha dato luogo a questo casus) – che lo stesso legislatore non ha idee chiarissime. Basti ricordare il DL 5/2012, quello che ci ha – di fatto – attribuito la responsabilità procedimentale di ultima istanza, che se non è materia gestionale spiegatemi voi cos’è!
Come al solito, in Italia, la situazione è grave ma non seria (come ci ha insegnato Flaiano), per cui c’è in giro, tra i nostri, chi continua a sostenere che la questione del ruolo e delle funzioni non sarebbe la principale delle nostre preoccupazioni!
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