il principio che regola la materia è che le fattispecie relative alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono di stretta interpretazione in quanto limitative del diritto costituzionalmente garantito (art. 51) di accedere alle cariche pubbliche. Per cui si deve procedere sempre con la massima prudenza.
Quella del comma 1.bis sarebbe una causa di incompatibilità.
Se si accede alla tesi (ormai recessiva dopo il varo del codice degli appalti del 2006) che l'incarico di progettazione sia un contratto di opera intellettuale (art. 2222 e ss. c.c.) si può ritenere che non sussista la causa di incompatibilità. In questo senso un parere del Min interno riportato in Italia Oggi del 22.02.2013 (cfr. http://mail.comune.sanpolodenza.re.it/rassegna/20130222/51270a1e15.pdf ) da prendere però con le molle.
Se, invece, si accede (come si comprende anche da quanto accenni tu stesso nella domanda per cui si è tenuta una vera gara d'appalto) alla tesi che l'incarico di progettazione è un vero e proprio appalto di servizi, allora si deve ritenere sussistere l'incompatibilità.
Ad ulteriore chiarimento va ricordato che, per la diversa fattispecie della ineleggibilità del Consigliere (poi trasformata in incompatibilità) la Cass, sez.I, 14 gennaio 1980, n. 327 ha ritenuto rilevante l’incarico della progettazione di opere pubbliche, quand’anche avesse rinunciato, per il futuro, ad altri incarichi.
Propenderei quindi anch’io per l’incompatibilità ma se può servire il parere richiamato sopra a metterci una pezza ancorché temporanea…..
Scusa, ma il segretario si mette in ferie nei giorni che precedono il consiglio di convalida? Mi sa che non ce la racconti giusta!