"La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente".
Ancora: "Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all’interesse pubblico rispetto all’interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".