Discussione libera proposta da: incazzato nero il 09/08/2017 alle ore 09:46
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nota operativa INPDAP 23 del 15/6/2011
con la nota operativa citata,l'INPDAP valuta ai fini IPS(cosiddetta liquidazione) la retribuzione di posizione SOLO limitatamente a 4,5,6 milioni di lire per chi nel contratto 2001 non aveva l'area della dirigenza.....anche chi aveva 21 milioni di lire di retribuzione di posizione,rimane fregato proprio perche' era inquadrato nella ex ottava o nona qualifica funzionale...risultato:SI PERDONO CIRCA 22MILA EURO SULLA LIQUIDAZIONE CON 42 ANNI E 10 MESI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA....NEL PROSSIMO CONTRATTO SI DEVE TROVARE UNA SOLUZIONE A CIO' PRIMA DI TUTTO IL RESTO...CHI VA IN PENSIONE PRIMA O CI E' GIA' ANDATO,RIMANE FREGATO!!DE!!
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vl 2 (18/04/2019 08:53)
errata corrige impregiudicata.... |
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vl (18/04/2019 08:53)
hai ragione in effetti potranno ritentare in quanto rimane inpregiudicata la questione differimento del tfr per le pensioni di vecchiaia |
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Massimino Allegrj (17/04/2019 21:27)
Dopo questa sconfitta alla corte costituzionale,vinceremo il prossimo anno |
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per 13,04 h 16,03 (15/04/2019 10:12)
bravo, ben detto, colpito, affondato, ahahaha |
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(15/04/2019 09:14)
circa 120.000 lorde |
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(15/04/2019 07:20)
In concreto a quanto ammonta la liquidazione dopo 42 anni di servizio per chi era ottavo o nona qualifica nel 2001?certo che è l ennesima disparità per la categoria sui generis almeno per certe sue componenti che poi sn le più deboli |
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(14/04/2019 12:42)
peccato potevi essere un buon candidato alle europee |
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x Ciro (13/04/2019 20:29)
Forse ho trovato la soluzione ma la dico solo a te in pvt.
Ciao e buona serata |
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(13/04/2019 16:45)
io ho il cervello fino perchè grazie alla mia prestigiosa carriera e ai tanti rogiti e incarichi mi sono fatto una integrativa da 3000 euro al mese che si somma alla normale pensione.
e delle sentenze me ne frego.
ciaone
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scemo!!! (13/04/2019 16:16)
qui si sta parlando di liquidazione(ips,tfs,chiamala come vuoi!!!)E NON DI PENSIONE!!!prima di scrivere conta fino a 1000!!!IL PUNTO E` CHE,INDIPENDENTEMENTE DA QUELLA CHE E` LA TUA ULTIMA SEDE DI SERVIZIO(FOSSE ANCHE MILANO!!)PER L`INPDAP-INPS CONTI QUELLO CHE ERI AL 30 NOVEMBRE 1995!!!!LO CAPISCI QUESTO O TE LO DEVO SPIEGARE CON UN DISEGNINO???PER LA CASSAZIONE IL MONDO SI E` FERMATO ALLA LEGGE 152/1968 E NON VALA A NIENTE TUTTO QUELLO CHE E` SUCCESSO DOPO!!!E` TROPPO DIFFICILE PER IL TUO LIMITATO CERVELLINO???? |
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(13/04/2019 16:03)
per prendere più di pensione dovevi fare carriera non fermarti al primo paesello di nomina. |
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non c`e` niente da fare!!! (13/04/2019 15:23)
la cassazione ha un atteggiamento "talebano" e se ne frega di tutti i CCNL succedutisi nel tempo,da quello 1998-2001 all`ultimo 2006-2009!!!!si guarda alla legge 152/1968 senza santi né madonne!!VEDASI ORDINANZA 7655 DEL 12 FEBBRAIO 2019,DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 MARZO 2019.NON SI PUO` OPERARE NEPPURE TRAMITE NUOVO CCNL;L`UNICA SOLUZIONE E` MODIFICARE LA LEGGE 152/1968!!!! |
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(25/08/2017 13:14)
e finalmente dopo 22 anni lo hai capito .
e sarà sempre peggio. |
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per 12.19 (25/08/2017 12:41)
grazie dell'informazione,comunque le avevo gia' trovate e sono sfavorevoli.....quello che rincresce di piu',in tutta questa paradossale vicenda,e' che il tempo sembra essersi fermato al 30.11.1995,a nulla valendo quanto successo dopo....puoi essere diventato segretario mega-galattico,ma vali per quello che eri a quella data e basta.... |
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(25/08/2017 12:19)
Le sentenze della Cassazione sono da tempo liberamente consuntabili. |