Con nota del 20 ottobre 2017, ANAC rimetteva lo schema di Linee guida per l’affidamento dei servizi legali al Consiglio Nazionale forense, al fine di acquisire un parere relativamente la natura fiduciaria, anche se non esclusiva, di tali servizi legale .
Nella seduta dello scorso 15 dicembre, il Collegio ha precisato in materia che «nei casi di difesa in giudizio il contratto di patrocinio non è un comune contratto d’opera professionale, perché contiene uno specialissimo potere di rappresentanza che ne enfatizza il profilo fiduciario, in uno con quello che concerne i poteri esclusivi di svolgimento dell’attività processuale, nonché i doveri e la responsabilità del difensore; l’attività del difensore munito del patrocinio si svolge in un contesto del tutto diverso sia da quello che riguarda sia il contratto di appalto sia, in verità, da quello che riguarda il contratto d’opera professionale di per sé, ed essa, attuando valori primari dell’ordinamento, garantisce la protezione di diritti costituzionali fondamentali». In conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 «i servizi legali elencati all’art. 17, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell’allegato IX al codice e degli artt. 140 e ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei termini e secondo i presupposti identificati da tali ultime disposizioni; così come ha sottolineato il giudice amministrativo in una recentissima decisione (TAR Puglia, sez. Il, sentenza 11 dicembre 2017, n. 1289), confermando la posizione del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n. 2730 del 2012».