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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 15/01/2018 alle ore 10:15
tributi delibere ritardatarie valide dal voto

Tributi

Delibere ritardatarie in vigore dal voto

Le delibere tributarie "tardive", cioè approvate

dai Comuni oltre il termine previsto per il

bilancio di previsione, non possono avere

efficacia retroattiva ma sono comunque valide

dalla data della loro adozione.

Lo ha stabilito il Tar Torino con la sentenza 39

d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 8 , c h e h a a c c o l t o

parzialmente il ricorso del ministero dell'

Economia contro una delibera Tari approvata

dal Comune il 6 aprile del 2017, con sei giorni

di ritardo rispetto al termine perentorio del 31

marzo.

Si tratta di una decisione innovativa, che apre

ora uno spiraglio sulla validità delle delibere

tardive, sia pure con effetti limitati a partire

dalla loro adozione, ma di dubbia praticabilità.

In primo luogo il Tar Torino ribadisce la

legittimazione e l' interesse del ministero dell'

Economia e delle finanze ad agire in giudizio

contro una delibera approvata tardivamente, in

base a quanto previsto dall' articolo 52 comma

4 del Dlgs 446/97.

Il Tar passa poi in rassegna le norme che

fissano il termine di adozione delle delibere

(comma 169 legge 296/06, comma 683 legge

147/13, articolo 5 comma 11 Dl 244/16) e si

concentra poi sulle conseguenze dell' inosservanza di questo termine, dando per scontato che si tratta

comunque di un termine perentorio.

Venendo al caso in questione, secondo la tesi ministeriale, l' adozione tardiva della delibera determina l'

illegittimità e comunque l' inefficacia, mentre per il Comune (che richiama la recente sentenza del

Consiglio di Stato 4104/2017) la delibera deve ritenersi valida ma solo sfornita di efficacia retroattiva dal

1° gennaio 2017.

Ebbene, il Tar finisce per aderire alla tesi comunale ritenendo le nuove tariffe Tari applicabili dal 6 aprile

2017, data di adozione della delibera dichiarata immediatamente eseguibile. I giudici amministrativi

giungono a questa conclusione per le seguenti ragioni: 1) negare che le tariffe possano essere applicate

non retroattivamente ma in corso d' anno significherebbe, di fatto, sancirne l' inefficacia pur avendone

riconosciuto la legittimità (e ciò appare illogico); 2) alcune norme (articolo 193 comma 3 del Testo unico

degli enti locali e articolo 54 comma 1bis

del Dlgs 446/97) prevedono la possibilità per l' ente locale di

modificare le tariffe nel corso dell' esercizio finanziario, in caso di particolari circostanze, per cui una

modifica «in corso d' opera» non è di per sé incompatibile con il sistema; 3) la sentenza n. 4104/2017

del Consiglio di Stato censura l' efficacia retroattiva delle delibere tardive, dovendosi ritenere che il

periodo di tempo contestato sia quello decorrente dal 1° gennaio alla data di esecutività delle

deliberazioni impugnate.

In conclusione il Tar Torino ritiene che le tariffe Tari approvate tardivamente il 6 aprile 2017 siano valide

a partire dalla data di approvazione. Ma così si avrebbe una stessa annualità con due tariffe diverse:

quelle del 2016 dal 1° gennaio al 5 aprile 2017, quelle nuove dal 6 aprile al 31 dicembre 2017. E questo

non solo complica la vita ai Comuni nel calcolo e nella bollettazione ma si pone in evidente contrasto

con il comma 650 della legge 147/2013, che impone l' applicazione di un' unica tariffa commisurata ad

anno solare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Debenedetto

15 gennaio 2018

Pagina 34 Il Sole 24 Ore

 



(15/01/2018 11:36)

dalla finanza creativa alla giurisprudenza creativa

Tributi stop aumenti (15/01/2018 10:22)

La legge di Bilancio ha confermato lo stop agli aumenti adottato nel 2016 e nel 2017

Tributi locali, enti bloccati

Possibile intervenire solo su Tari e canoni patrimoniali

Stop all' aumento di imposte e tasse negli enti

locali per il 2018.

Anche per l' anno in corso, infatti, non è

consentito innalzare il livello della pressione

fiscale, poiché alle amministrazioni locali è

impedito di aumentare aliquote a tariffe

rispetto a quelle deliberate nel 2015. La misura

già adottata nel 2016 e 2017 vale anche per

quest' anno.

Allo stesso modo non è possibile istituire nuovi

tributi o ridurre le agevolazioni già concesse ai

contribuenti.

Sono escluse dal blocco la Tari e tutte le

entrate che hanno natura patrimoniale, come il

canone occupazione spazi e aree pubbliche, il

canone idrico e via dicendo. Non sono soggetti

al vincolo gli enti che hanno deliberato il

predissesto o il dissesto. Per il 2018, però, la

sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe

non si applica ai comuni istituiti in seguito alla

loro fusione.

V i e n e c o n f e r m a t o , i n v e c e , i l p o t e r e d i

mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello

0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'

h a n n o i s t i t u i t a e c o n f e r m a t a n e g l i a n n i

precedenti. Queste previsioni sono contenute

nell' articolo 1, comma 37, della legge di

Bilancio 2018 (205/2017).

Sospensione degli aumenti e deroghe. La norma della legge di Bilancio (articolo, 1, comma 37)

modifica l' articolo 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 (208/2015), che non consentiva per il 2016

e 2017 di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali, ed estende il beneficio per i contribuenti anche

per il 2018.

Il blocco dei tributi porta a escludere aumenti di aliquote e tariffe di imposte e tasse, nonché delle

addizionali, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere. Non va dato

rilievo alla differenza terminologica tra «aumento» e «istituzione», poiché ciò che conta è che rimanga

invariato il carico fiscale sui contribuenti, siano essi residenti o meno nel territorio comunale (Corte dei

conti, sezione regionale di controllo per l' Abruzzo, deliberazione 35/2016).

Tra l' altro, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche impedito che

possano essere aboliti benefici già deliberati dagli enti (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni), che

comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione.

Non possono essere istituiti neppure nuovi tributi (per esempio, addizionale Irpef), con l' unica

eccezione rappresentata dall' imposta di soggiorno. In effetti, con la manovra correttiva 2017 (articolo 4,

comma 7, del decreto legge 50/2017), in deroga al vincolo, è stata concessa ai comuni la facoltà di

istituire o rimodulare l' imposta di soggiorno anche in corso d' anno e oltre i limiti temporali fissati dalla

legge per l' emanazione dei regolamenti sulle entrate.

Non rientra nel blocco solo la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di

smaltimento rifiuti. Inoltre, possono deliberare gli aumenti di aliquote e tariffe solo gli enti locali che

abbiano deliberato il predissesto o il dissesto. La novità di quest' anno è che la sospensione non si

applica neppure ai comuni istituiti in seguito alla loro fusione, in base a quanto disposto dagli articoli 15

e 16 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), «al fine di consentire, a parità di

gettito, l' armonizzazione delle diverse aliquote».

È del tutto evidente che la scelta del legislatore, che ancora una volta pone un freno all' innalzamento

della pressione tributaria, penalizza i comuni virtuosi che negli anni precedenti all' istituzione del blocco

hanno operato una riduzione delle spese e non hanno fatto uso della leva fiscale, aumentando le

entrate. Lo stop all' aumento dei tributi costituisce una lesione dell' autonomia finanziaria e del potere

regolamentare degli enti locali. I vincoli imposti anche dalla legge di bilancio 2018, invece, non hanno

alcuna incidenza negativa per i comuni che hanno mantenuto in passato un livello di imposizione

elevato, giocando al rialzo con imposte e tasse, in quanto hanno fissato aliquote e tariffe nella misura

massima consentita dalle norme di legge e hanno istituito nuovi balzelli.

L' interpretazione ministeriale.

Il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia (risoluzione 2/2016) ha fornito un'

interpretazione ministeriale rigida sugli effetti della sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe,

affermando che non possono essere istituiti nuovi tributi locali, ad eccezione dell' imposta di soggiorno

a partire dal 2017, come già rilevato, né possono essere ridotte le agevolazioni esistenti.

Ha sostenuto che era sottoposto al vincolo anche il contributo di sbarco nelle isole minori previsto dal

«Collegato ambientale» (legge 221/2015) in sostituzione dell' imposta di sbarco.

Per il ministero la norma della legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 26, legge 208/2015), riprodotta

dalla legge di Bilancio per il 2017, «deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il

blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si

configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'

istituzione di nuove fonti impositive».

Stesso discorso vale per l' imposta sbarco che il collegato ambientale ha sostituito con l' imposta di

sbarco, fissando delle tariffe più elevate. Al riguardo, il dipartimento pone in evidenza che «nel caso in

cui il comune avesse già applicato nel 2015 l' imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo

contributo di sbarco, quest' ultimo non si applica per le parti difformi e ampliative rispetto a quanto

precedentemente disciplinato dal singolo regolamento comunale in materia di imposta di sbarco».

Inoltre, è possibile «continuare a mantenere l' imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015, nei

limiti previsti dalla precedente normativa e dal regolamento comunale istitutivo del tributo, nell' ipotesi in

cui il comune non abbia ancora introdotto il contributo di sbarco».

Maggiorazione Tasi. Per l' anno 2018 i comuni possono continuare a mantenere la maggiorazione Tasi,

purché già confermata per gli anni 2016 e 2017. La scelta va effettuata con deliberazione del consiglio

comunale. Naturalmente, sono esclusi gli immobili esentati.

Al riguardo, sempre il ministero ha precisato che per quanto concerne la maggiorazione Tasi (nella

misura massima dello 0,8 per mille), nonostante la legge 208/2015 abbia attribuito ai comuni il potere di

mantenerla, attraverso un' espressa deliberazione di conferma nella stessa misura applicata per l' anno

2015, se il comune l' aveva deliberata solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, la

maggiorazione non può essere ovviamente mantenuta per questa tipologia di immobili, essendo

divenuti esenti anche ai fini Tasi, né è possibile recuperare la maggiorazione applicandola ad altre

fattispecie.

© Riproduzione riservata.

15 gennaio 2018

Pagina 10 Italia Oggi Sette