La legge di Bilancio ha confermato lo stop agli aumenti adottato nel 2016 e nel 2017
Tributi locali, enti bloccati
Possibile intervenire solo su Tari e canoni patrimoniali
Stop all' aumento di imposte e tasse negli enti
locali per il 2018.
Anche per l' anno in corso, infatti, non è
consentito innalzare il livello della pressione
fiscale, poiché alle amministrazioni locali è
impedito di aumentare aliquote a tariffe
rispetto a quelle deliberate nel 2015. La misura
già adottata nel 2016 e 2017 vale anche per
quest' anno.
Allo stesso modo non è possibile istituire nuovi
tributi o ridurre le agevolazioni già concesse ai
contribuenti.
Sono escluse dal blocco la Tari e tutte le
entrate che hanno natura patrimoniale, come il
canone occupazione spazi e aree pubbliche, il
canone idrico e via dicendo. Non sono soggetti
al vincolo gli enti che hanno deliberato il
predissesto o il dissesto. Per il 2018, però, la
sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe
non si applica ai comuni istituiti in seguito alla
loro fusione.
V i e n e c o n f e r m a t o , i n v e c e , i l p o t e r e d i
mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello
0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'
h a n n o i s t i t u i t a e c o n f e r m a t a n e g l i a n n i
precedenti. Queste previsioni sono contenute
nell' articolo 1, comma 37, della legge di
Bilancio 2018 (205/2017).
Sospensione degli aumenti e deroghe. La norma della legge di Bilancio (articolo, 1, comma 37)
modifica l' articolo 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 (208/2015), che non consentiva per il 2016
e 2017 di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali, ed estende il beneficio per i contribuenti anche
per il 2018.
Il blocco dei tributi porta a escludere aumenti di aliquote e tariffe di imposte e tasse, nonché delle
addizionali, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere. Non va dato
rilievo alla differenza terminologica tra «aumento» e «istituzione», poiché ciò che conta è che rimanga
invariato il carico fiscale sui contribuenti, siano essi residenti o meno nel territorio comunale (Corte dei
conti, sezione regionale di controllo per l' Abruzzo, deliberazione 35/2016).
Tra l' altro, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche impedito che
possano essere aboliti benefici già deliberati dagli enti (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni), che
comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione.
Non possono essere istituiti neppure nuovi tributi (per esempio, addizionale Irpef), con l' unica
eccezione rappresentata dall' imposta di soggiorno. In effetti, con la manovra correttiva 2017 (articolo 4,
comma 7, del decreto legge 50/2017), in deroga al vincolo, è stata concessa ai comuni la facoltà di
istituire o rimodulare l' imposta di soggiorno anche in corso d' anno e oltre i limiti temporali fissati dalla
legge per l' emanazione dei regolamenti sulle entrate.
Non rientra nel blocco solo la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di
smaltimento rifiuti. Inoltre, possono deliberare gli aumenti di aliquote e tariffe solo gli enti locali che
abbiano deliberato il predissesto o il dissesto. La novità di quest' anno è che la sospensione non si
applica neppure ai comuni istituiti in seguito alla loro fusione, in base a quanto disposto dagli articoli 15
e 16 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), «al fine di consentire, a parità di
gettito, l' armonizzazione delle diverse aliquote».
È del tutto evidente che la scelta del legislatore, che ancora una volta pone un freno all' innalzamento
della pressione tributaria, penalizza i comuni virtuosi che negli anni precedenti all' istituzione del blocco
hanno operato una riduzione delle spese e non hanno fatto uso della leva fiscale, aumentando le
entrate. Lo stop all' aumento dei tributi costituisce una lesione dell' autonomia finanziaria e del potere
regolamentare degli enti locali. I vincoli imposti anche dalla legge di bilancio 2018, invece, non hanno
alcuna incidenza negativa per i comuni che hanno mantenuto in passato un livello di imposizione
elevato, giocando al rialzo con imposte e tasse, in quanto hanno fissato aliquote e tariffe nella misura
massima consentita dalle norme di legge e hanno istituito nuovi balzelli.
L' interpretazione ministeriale.
Il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia (risoluzione 2/2016) ha fornito un'
interpretazione ministeriale rigida sugli effetti della sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe,
affermando che non possono essere istituiti nuovi tributi locali, ad eccezione dell' imposta di soggiorno
a partire dal 2017, come già rilevato, né possono essere ridotte le agevolazioni esistenti.
Ha sostenuto che era sottoposto al vincolo anche il contributo di sbarco nelle isole minori previsto dal
«Collegato ambientale» (legge 221/2015) in sostituzione dell' imposta di sbarco.
Per il ministero la norma della legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 26, legge 208/2015), riprodotta
dalla legge di Bilancio per il 2017, «deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il
blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si
configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'
istituzione di nuove fonti impositive».
Stesso discorso vale per l' imposta sbarco che il collegato ambientale ha sostituito con l' imposta di
sbarco, fissando delle tariffe più elevate. Al riguardo, il dipartimento pone in evidenza che «nel caso in
cui il comune avesse già applicato nel 2015 l' imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo
contributo di sbarco, quest' ultimo non si applica per le parti difformi e ampliative rispetto a quanto
precedentemente disciplinato dal singolo regolamento comunale in materia di imposta di sbarco».
Inoltre, è possibile «continuare a mantenere l' imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015, nei
limiti previsti dalla precedente normativa e dal regolamento comunale istitutivo del tributo, nell' ipotesi in
cui il comune non abbia ancora introdotto il contributo di sbarco».
Maggiorazione Tasi. Per l' anno 2018 i comuni possono continuare a mantenere la maggiorazione Tasi,
purché già confermata per gli anni 2016 e 2017. La scelta va effettuata con deliberazione del consiglio
comunale. Naturalmente, sono esclusi gli immobili esentati.
Al riguardo, sempre il ministero ha precisato che per quanto concerne la maggiorazione Tasi (nella
misura massima dello 0,8 per mille), nonostante la legge 208/2015 abbia attribuito ai comuni il potere di
mantenerla, attraverso un' espressa deliberazione di conferma nella stessa misura applicata per l' anno
2015, se il comune l' aveva deliberata solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, la
maggiorazione non può essere ovviamente mantenuta per questa tipologia di immobili, essendo
divenuti esenti anche ai fini Tasi, né è possibile recuperare la maggiorazione applicandola ad altre
fattispecie.
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15 gennaio 2018
Pagina 10 Italia Oggi Sette