Sicurezza versus Privacy incertezza del diritto
Se l'incertezza del diritto regna ormai sovrana....che fare? Quale regola applicare? quale prevale? Alcuni, pragmaticamente, consigliano sistemi di accordi tra privati e autoregolamentazione. Ma così il diritto, la legge uguale per tutti muore.
Discordanti le tesi di garante privacy, giudici penali e civili sulle riprese: ecco la via d' uscita
Telecamere, meglio il faidate
Sulle posizioni incerte prevale l' autoregolamentazione
Telecamere sulle parti comuni: sì, no, forse. Il
garante dice di no, il giudice penale dà l' ok; il
giudice civile non ha ancora una posizione
univoca.
Nel frattempo o si sceglie l' alea giudiziaria o
ci si mette d' accordo tra privati.
L' ultimo caso è stato affrontato dal Tribunale
di Avellino (sentenza 30 ottobre 2017, solo ora
resa nota).
Il vicino installa all' esterno del suo cancello
una telecamera, puntata sulla proprietà
esclusiva dei dirimpettai, che si sentono
costantemente spiati. La telecamera è puntata
sul vialetto di accesso alle abitazioni.
Chi ha installato la telecamera ha subito furti di
appartamento e intende tutelare la propria
sicurezza.
Il vicino non gradisce che siano prese le
immagini sugli spostamenti suoi e di chi lo
viene a trovare.
Garante contro giudici.
Per il fatto non c' è una sola regola, ma più
regole in conflitto tra loro.
Una regola fa prevalere la sicurezza; l' altra la
riservatezza. La seconda viene applicata dal
garante della privacy; la prima viene applicata,
ma non in maniera concorde, dai giudici dei
tribunali.
In attesa che una delle autorità si adegui all' orientamento dell' altra, bisogna sapere a cosa si va
incontro se si va dall' una o dall' altra.
Se si va dal garante è molto probabile ricevere un ordine di non trattare dati con la telecamera sul
vialetto; ma non bisogna dimenticare che i provvedimenti sono impugnabili davanti al giudice.
Se si va dal giudice penale è molto probabile che chi ha messo la telecamera sul vialetto sarà assolto
dal reato di interferenze illecite sulla vita privata; se si va dal giudice civile (subito o in opposizione a
provvedimenti del garante), bisogna considerare che qualche giudice di merito ritiene vincolanti il
provvedimento del garante (divieto di riprese delle parti comuni) e che qualche altro giudice si
pronuncia indipendentemente dal provvedimento di garante (e quindi dà il via libere alle telecamere sul
vialetto).
Facile constatare un groviglio di incertezze, rispetto al quale l' unica soluzione ragionevole sarebbe l'
autoregolamentazione: gli interessati si siedono attorno al tavolo e, cercando di capire le rispettive
ragioni, stilano il loro regolamento sulla videosorveglianza del vialetto.
Magari riusciranno a darsi delle regole (contrattuali) sull' oggetto della ripresa, sui tempi delle riprese,
sulla conservazione e sulla cancellazione delle immagini, sui costi da condividere e in che misura, ecc.
Se questo non è possibile, allora via libera al contenzioso. Ma non dimentichiamo che nelle more di una
legge o di un orientamento consolidato della giurisprudenza, qualcuno potrà mettere le telecamere e
qualcun altro no, qualcuno dovrà subire di essere ripreso mentre dal cancello di ingresso percorre il
vialetto che porta all' uscio di casa sua e qualcun altro, invece, no.
Ma passiamo a esaminare i vari passaggi e le varie tesi contrapposte, che sono, tra l' alto, riepilogate
dalla sentenza del Tribunale di Avellino.
Non è penale. Non c' è responsabilità penale per interferenze alla vita privata (articolo 615bis
del
codice penale): le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono la
funzione di consentire l' esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in
realtà, destinati all' uso di un numero indeterminato di soggetti.
Di conseguenza, per i giudici penali, non comportano interferenze illecite nella vita privata le
videoriprese del «pianerottolo» di un' abitazione privata, oltre che dell' area antistante all' ingresso di un
garage condominiale; le videoregistrazioni dell' ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede
dell' attività di una società commerciale; l' area condominiale destinata a parcheggio e del relativo
ingresso.
La legge sulla privacy.
L' articolo 5, comma 3, del dlgs 196/2003 dispone che «il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all' applicazione del codice della privacy
solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione».
Alla ripresa di immagini del vialetto non si applica il codice della privacy, perché il trattamento è
eseguito dal resistente per finalità esclusivamente personali, relative alla tutela dell' incolumità della
famiglia e della proprietà.
Posizione garante privacy. Il garante per la protezione dei dati personali nel suo provvedimento in
materia di videosorveglianza dell' 8/4/2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 29/4/2010), quanto ai trattamenti effettuati per finalità esclusivamente personali, non
accompagnati da comunicazione sistematica o diffusione di dati, ha preso una posizione di cautela.
Anche se non si applica la disciplina del codice della privacy, al fine di evitare di incorrere nel reato di
interferenze illecite nella vita privata (articolo 615bis
codice penale), ha scritto il garante, l' angolo
visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (per
esempio antistanti all' accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza
registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) oppure ad
ambiti antistanti all' abitazione di altri condomini.
La posizione del tribunale. Se non è penale, siano di fronte a un illecito civile?
Alcuni tribunali, come quello di Avellino, che è in buona compagnia, prendono le distanze dal garante.
Le indicazioni dettate dal garante, dicono i sostenitori di questo orientamento, non tengono conto, del
fatto che le aree comuni non rientrano nei concetti di domicilio, di privata dimora e di appartenenza di
essi.
Inoltre, per essere al riparo da occhi indiscreti non basta che un certo comportamento venga tenuto in
luoghi di privata dimora, ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo
tendenzialmente non visibile ai terzi: se l' azione può essere liberamente osservata dai terzi senza
dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può avanzare una pretesa di
riservatezza.
Quindi, secondo questo filone, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di sorveglianza
video, contrariamente a quanto affermato nel citato provvedimento del garante.
In sostanza, il garante, nel momento in cui ha dato le indicazioni sopra riportate su quale angolo visuale
dovrebbero tenere le telecamere, ha affermato che seguire tale indicazioni è necessario al fine di
«evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615bis
codice penale).
Però le sentenze penali, hanno escluso che la ripresa relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale,
garage comuni) oppure ad ambiti antistanti all' abitazione di altri condomini integri di per sé reato,
ogniqualvolta si tratti di spazio fisico direttamente e materialmente accessibile nonché visibile da parte
di chiunque, senza che sia necessario il consenso di nessuno.
Quindi, nota il tribunale di Avellino, il garante, per mezzo delle indicazioni da lui fornite con il
provvedimento del 2010 (relative a evitare che l' angolo visuale della telecamera riprenda «aree comuni
(cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti all' abitazione di altri condomini»
ha fornito un' interpretazione del reato di cui all' art. 615bis
c.p. in buona parte smentita dalla
giurisprudenza di legittimità.
Quindi se le indicazioni del Garante non sono corrette, allora non possono in alcun modo vincolare o
condizionare il giudice civile.
I passaggi del giudice civile sono i seguenti: 1. il trattamento di dati effettuato da chi riprende il vialetto,
oltre a non essere penalmente rilevante, non è neppure soggetto al codice della privacy; 2. il vialetto
oggetto di ripresa da parte della telecamera è spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da
parte di chiunque (non essendovi alcun cancello o altro ostacolo apposto all' inizio di esso), senza che
sia necessario il consenso di nessuno; 3. bisogna tener conto del diritto alla tutela dell' incolumità fisica;
4. ritenere che la telecamera dovrebbe avere un angolo visuale tale da escludere del tutto la ripresa del
vialetto di accesso significherebbe frustare del tutto lo scopo dell' apposizione della telecamera, la
quale potrebbe a questo punto essere rivolta solo verso l' interno della dimora dell' interessato, senza
poter in alcun modo identificare chi percorra il vialetto anche con scopi eventualmente illeciti o
penalmente rilevanti di aggressione all' incolumità fisica; 5. l' apposizione della telecamera con angolo
visuale relativo al solo vialetto è proporzionata a quanto sia necessario per la tutela dell' incolumità
fisica e non viola, nell' ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi
fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza altrui.
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PAGINA A CURA DI ANTONIO CICCIA MESSINA
22 gennaio 2018
Pagina 27 Italia Oggi Sette
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