IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 29/01/2018 alle ore 11:02
Solo dirigenti doc

Corte conti: assegnazioni a soggetti con esperienza

Solo dirigenti doc

Niente incarico se il cv è ordinario

Un curriculum ordinario non può giustificare un

incarico dirigenziale a contratto.

S i v a s e m p r e p i ù c o n s o l i d a n d o n e l l a

giurisprudenza contabile l' orientamento

secondo il quale l' assegnazione degli incarichi

dirigenziali a soggetti esterni negli enti locali

presuppone il possesso dei particolari requisiti

imposti dall' articolo 19, comma 6, del dlgs

165/2001, che debbono essere connotati da

specifica rilevanza ed eccellenza.

Dopo la sentenza della Corte dei conti,

sezione giurisdizionale della Lombardia 22

giugno 2017, n. 91, è la sezione del Friuli a

intervenire sul punto, con la sentenza 2

novembre 2017, n. 70.

I l c a s o e s a m i n a t o h a r i g u a r d a t o l '

assegnazione di un incarico extra dotazione

organica, ai sensi dell' articolo 110, comma 2,

del dlgs 267/2000. Il collegio ha evidenziato

che la normativa del testo unico degli enti

locali in tema di incarichi a contratto deve

necessariamente essere coordinata con le

disposizioni previste dall' articolo 19, comma

6, del dlgs 165/2001.

Ciò comporta conseguenze inevitabili sulle

modalità procedurali e sui presupposti per la

scelta del soggetto cui attribuire l' incarico. In

particolare, spiega la sentenza, e inevitabile

che gli incarichi ricadano «su soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale»

come indicata dal citato comma 6 dell' articolo 19 del Tupi: su persone, quindi «con esperienza

acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali». O che vantino «una particolare

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e

postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni

funzionali previste per l' accesso alla dirigenza»; o che provengano «dai settori della ricerca, della

docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello stato». Non sono

possibili altri indicatori per rilevare le competenze speciali da possedere, che giustificano incarichi

senza selezioni concorsuali.

Nel caso di specie, l' incarico venne assegnato a un destinatario che nel curriculum evidenziava solo

laurea in giurisprudenza, breve tirocinio legale, collaborazione prestata in favore di una piccola società,

attività lavorativa di agente di polizia municipale e provinciale, senza «alcuna evidenza di una

qualificazione professionale acquisita nell' esercizio di funzioni dirigenziali». Per altro, l' incarico venne

attribuito tre giorni soli dopo dalla deliberazione con la quale l' ente (la provincia di Pordenone) aveva

stabilito di avvalersi dell' incarico a contratto, segno, secondo i giudici contabili, di un' istruttoria del tutto

insufficiente.

La sentenza evidenzia in modo tranciante che l' assegnazione di incarichi a contratto a persone prive

della qualificazione professionale particolarmente elevata imposta dalla normativa risulti non solo

contraria alla disciplina che regola la materia, ma anche ai principi di ragionevolezza e buon andamento

della pubblica amministrazione. Ma, l' elemento più grave, consiste nella circostanza che l'

assegnazione di incarichi a contratto a soggetti che dispongano di curriculum del tutto ordinari è in

insanabile contrasto con la «ratio di uno strumento volto a favorire l' acquisizione, da parte della

pubblica amministrazione, di professionalità esterne dotate di qualità aggiuntive e comunque non

inferiori rispetto ai già elevati requisiti previsti per le nomine di funzionari appartenenti ai ruoli

dirigenziali (vd., sezione del Controllo di legittimità sugli atti del governo, delibera n. 3 del 9.1.2003)»

Dall' illegittima assegnazione dell' incarico la sentenza ricava l' irrimediabile «pregiudizio conseguente

all' erogazione di emolumenti retributivi in favore di un soggetto privo dei titoli richiesti per lo

svolgimento delle funzioni dirigenziali» e, dunque, la connessa responsabilità erariale in capo al vice

presidente della provincia, che aveva disposto l' assunzione del dirigente a contratto.

LUIGI OLIVERI

26 gennaio 2018

Pagina 35 Italia Oggi