Incenti tecnici fuori dal trattamento accessorio
La Corte conti dell' Umbria analizza le modifiche apportate dalle legge di Bilancio
Appalti, incentivi fuori dal tetto
Non confluiscono nel capitolo del trattamento accessorio
Incentivi per le funzioni tecniche negli appalti
fuori dal tetto di spesa del salario accessorio.
La Corte dei conti, sezione regionale di
controllo per l' Umbria, con la deliberazione 5
febbraio 2018, n. 14, analizza le modifiche
apportate al sistema degli inventivi derivanti
dall' introduzione operata dalla legge 205/2017
del comma 5bis
nell' articolo 113 del codice
dei contratti, rilevandone gli inevitabili effetti
innovativi, tali da sovvertire le conclusioni cui
era pervenuta la sezione autonomie con le
delibere 17 e 24 del 2017.
La sezione autonomie, come è noto, ha
ritenuto che gli incentivi per le funzioni
tecniche rientrino nel tetto del fondo per la
contrattazione decentrata. Ma, secondo la
sezione umbra, tale lettura non regge più alla
luce del mutato quadro normativo.
Il comma 5bis
dell' articolo 113 del codice dei
contratti oggi stabilisce che «gli incentivi di cui
al presente articolo fanno capo al medesimo
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori,
servizi e forniture». Dunque, secondo la
sezione Umbria «il legislatore ha voluto,
pertanto, chiarire come gli incentivi non
confluiscono nel capitolo di spesa relativo al
trattamento accessorio (sottostando ai limiti di
spesa previsti dalla normativa vigente) ma
fanno capo al capitolo di spesa dell' appalto).
Tale osservazione è fondamentale per superare le obiezioni poste a suo tempo dalla sezione
autonomie: infatti, il dettato normativo assorbe il problema della «natura di tali incentivi (come spese
corrente o spesa di investimento)» e della «circostanza che gli incentivi remunerino o meno prestazioni
professionali tipiche». In sostanza, per la sezione Umbria non si pone più il problema della
qualificazione della spesa come investimento o corrente e la novella normativa consente di individuare i
soggetti aventi diritto all' incentivo tenendo conto delle funzioni «tecniche», garantendo l' incentivo ai
dipendenti pubblici che le espletano.
Il parere 14/2018 aggiunge che escludere gli incentivi delle funzioni tecniche dal tetto della
contrattazione nemmeno «determina un ampliamento indeterminato della spesa in esame».
Infatti, l' ordinamento contiene già dei vincoli. Il primo deriva dalla necessità che gli incentivi trovino
copertura negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
Sono quindi i quadri economici degli appalti a finanziare la spesa, entro il tetto massimo del 2%. In
secondo luogo, al singolo dipendente non possono erogarsi incentivi di importo superiore del 50%
rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo. Infine, modalità e criteri di ripartizione del
fondo sono previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento, atto che vincola i dirigenti quando liquidano gli incentivi: sono i regolamenti la fonte a cui
guardare per evitare erogazioni «a pioggia».
Dunque, conclude la Sezione Umbria, il nuovo comma 5bis
dell' articolo113 va letto nel senso che il
fondo incentivante delle funzioni tecniche non rientra nel computo della spesa rilevante ai fini del
rispetto del tetto previsto dall' articolo 23 del dlgs n.75 del 2017, cioè il fondo del 2016.
Anche perché questa visione non comporta effetti espansivi della spesa, come del resto aveva già
dimostrato la delibera della sezione di controllo per la Liguria 58/2017, che però la sezione autonomie
non aveva inteso considerare allo scopo di rivedere il proprio assunto.
Nel parere 14/2018, la sezione Umbria esclude, inoltre, che le stazioni uniche appaltanti possano
convenzionarsi con i comuni, applicando l' articolo 43 della legge 4449/1997, che permette di offrire a
soggetti pubblici o privati servizi aggiuntivi a titolo oneroso.
La sezione Umbria rileva che la disciplina delle attività quale stazione unica appaltante ricada in via
esclusiva nell' ambito degli appalti pubblici e, dunque, risulti inquadrata solo nel dlgs 150/2016, per cui
non è applicabile la normativa prevista dall' articolo 43 della legge 449/1997, fermo restando che «non
sono preclusi accordi con ricorso ad altre norme dell' ordinamento giuridico, per regolamentare
convenzioni» per regolare interventi «di natura diversa da quelli descritti dal dlgs. n. 50 del 2016».
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LUIGI OLIVERI
7 febbraio 2018
Pagina 35 Italia Oggi
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