Pagamenti delle Pa con verifica sui debiti già dai
5mila euro
Soglia dimezzata dal 1° marzo: versamento all' Ader se il contribuente risulta moroso
Dal 1° marzo scorso, il limite dei pagamenti
oltre il quale le pubbliche amministrazioni
devono verificare se il beneficiario ha morosità
verso l' agente della riscossione è stato
dimezzato: da 10mila a 5mila euro. Inoltre, il
termine entro cui l' agente della riscossione
deve notificare l' atto di pignoramento presso
terzi è stato raddoppiato da 30 a 60 giorni. La
modifica, che amplia sensibilmente la platea
dei soggetti interessati dalla procedura di
controllo, è contenuta nei commi 986 e
seguenti dell' articolo unico della legge
205/2017.
Ai sensi dell' articolo 48bis,
Dpr 602/1973,
tutte le pubbliche amministrazioni (cioè quelle
cui si riferisce l' articolo 1, comma 2, del Dlgs
1 6 5 / 2 0 0 1 ) c h e , p r i m a d e l l a m o d i f i c a ,
effettuavano pagamenti superiori a 10mila
e u r o , a q u a l u n q u e t i t o l o , d e v o n o
preliminarmente consultare la banca dati di
agenzia delle Entrate Riscossione
per
accertarsi se ci sono importi non pagati
almeno pari al medesimo limite. Questo
obbligo ha la funzione di consentire all' agente
della riscossione territorialmente competente,
in caso di verifica positiva, di notificare un
pignoramento presso terzi (si veda l' articolo in
basso). In forza di tale atto, il terzo, in questo
caso la pubblica amministrazione, ha il dovere di pagare direttamente all' Ader le somme che deve al
soggetto moroso, sino a concorrenza del debito.
Il riscontro alla richiesta di informazioni dall' ente pubblico deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi
successivi. In caso di silenzio dell' Ader, l' ente può procedere al pagamento. Invece, se c' è riscontro
positivo, l' agente della riscossione aveva 30 giorni per notificare l' atto di pignoramento presso terzi. In
tale dinamica, si inserisce la modifica legislativa in esame, che riduce a 5mila euro l' importo di
riferimento ed eleva a 60 giorni il termine per la notifica del pignoramento. In caso di debito dilazionato
con l' agente della riscossione e di piano di rientro in corso, il debitore è considerato in regola coi
pagamenti e dunque non subisce alcuna conseguenza dall' attivazione della procedura in esame. Al
più, se si hanno una o più rate non versate, la morosità sarà pari a tale importo. Idem se pende la
procedura di definizione agevolata degli affidamenti all' agente della riscossione. In quest' ultimo caso,
secondo l' articolo 1 del Dl 148/2017, se si hanno dilazioni in corso, la presentazione dell' istanza
sospende le scadenze di tutte le rate successive alla domanda. Il debitore sarà considerato moroso solo
per eventuali quote non pagate in precedenza.
Ugualmente, non si rientra nell' ambito dell' articolo 48bis
del Dpr 602/1973 se si hanno pendenze con
l' agenzia delle Entrate, derivanti ad esempio dalla rateazione di avvisi di accertamento con adesione o
da conciliazioni giudiziali. In tale ipotesi, la morosità diventerà rilevante solo dopo la sua trasmissione
all' agente della riscossione.
In caso di debiti inferiori al credito vantato verso la Pa, il blocco del pagamento non opera per l'
eccedenza del credito.
Nei confronti del dirigente dell' ente pubblico che non ottempera all' obbligo della preventiva verifica
potrà scaturire la responsabilità contabile, nel caso in cui il beneficiario del pagamento non assolva il
suo debito verso l' agente della riscossione. A tale riguardo, è stato precisato dalla Ragioneria dello
Stato (circolare dell' ottobre 2011) che il profilo del danno erariale non emerge in via automatica, ma
solo, appunto, in caso di persistenza dello stato di morosità del debitore, dopo l' avvenuto pagamento
del credito da questi vantato.
Sempre alla luce della circolare, inoltre, rientrano nel blocco anche i pagamenti effettuati su ordine del
giudice (contra, sentenza 8846/2016 della Cassazione). Con riferimento invece ai contributi pubblici alle
imprese, occorre distinguere a seconda che esso determini in capo al beneficiario un vero e proprio
diritto soggettivo oppure se residuino dei margini di discrezionalità nei riguardi dell' ente pubblico. Nel
primo caso, il pagamento non dovrebbe essere soggetto a verifica. Non è possibile aggirare il divieto in
esame frazionando artificiosamente i versamenti, per restare al di sotto del limite di legge. Se nel
contratto iniziale è pattuito un corrispettivo unitario e inscindibile superiore a 5mila euro, le verifiche
dovranno comunque essere effettuate.
La modifica è operativa per i pagamenti effettuati dal 1° marzo 2018 .
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Pagina a cura diLuigi Lovecchio
14 marzo 2018
Pagina 12 Il Sole 24 Ore