Sentenze pagare subito
in questo modo non generano debiti fuori bilancio
Passività da sentenze da pagare subito
I debiti fuori bilancio sono una preoccupante
patologia dei bilanci (e degli equilibri) degli
enti locali, in quanto sorgono da obbligazioni
nei confronti di terzi assunte senza aver
preventivamente adottato un provvedimento di
impegno spesa.
L a f a t t i s p e c i e d e l d e b i t o f u o r i b i l a n c i o
derivante da sentenze, è nell' ambito di tale
fenomeno patologico di spesa quella più
ricorrente ed è connotata dall' assenza totale
dell' elemento volitivo.
Secondo un approccio maggiormente analitico
(in un' epoca dove le transazioni erano trattate
ancora come debiti fuori bilancio), il dlgs n.
77/1995 prevedeva, tra le casistiche di debito
f u o r i b i l a n c i o , n o n s o l o l e s e n t e n z e
immediatamente esecutive, ma anche le
sentenze passate in giudicato.
Oggi, generalizzando il dettato normativo, il
dlgs n. 267/2000 (Tuel), alla lettera a) del
comma 1 dell' art. 194 fa riferimento alle sole
sentenze esecutive senza ulteriori distinzioni.
Questa genericità rende però di fatto difficile
indicare un preciso percorso a cui dovrebbe
attenersi l' ente locale nelle individuazione del
debito fuori bilancio da sentenze, non solo
sotto il profilo tipologico ma anche sotto quello
d e i t e m p i e d e i m o d i d e l p r o c e d i m e n t o
giurisdizionale.
Al fine di precostituire, in tutto o in parte, le occorrenze finanziarie necessarie per la copertura delle
spese derivanti da sentenze esecutive, in senso lato, il legislatore dell' armonizzazione al principio
contabile 4/2, punto 5.2, lettera h), ha introdotto nell' ordinamento l' istituto del fondo rischi contenzioso,
ascrivendolo nella categoria delle spese potenziali e allocandolo nella missione 20 (cfr. artt. 167 e 176
del Tuel).
La presenza o meno di un accantonamento al fondo rischi contenzioso rispetto alla necessità di
attivazione delle procedure previste dall' art. 194 è oggetto di disquisizione da almeno un biennio.
In linea con un approccio più contabilistico, la Corte dei conti Lombardia nella deliberazione n. 265/2017
ha affermato che non si è nell' ipotesi di debito fuori bilancio da sentenza quando è avvenuto l'
accantonamento nel fondo rischi contenzioso e questo e sufficiente.
In senso opposto, la Corte dei conti Campania, nella deliberazione n. 249/2017, ha affermato che la
procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere attivata anche in presenza di
accantonamento al fondo rischi contenzioso.
In linea invece con la Corte lombarda, Arconet nel corso della riunione del 30 marzo 2016, aveva già
precisato che le obbligazioni passive perfezionate a seguito di sentenze passate in giudicato se
impegnate nelle scritture contabili dell' ente entro i termini previsti per il pagamento non generano debiti
fuori bilancio; si formano, invece, debiti fuori bilancio qualora gli impegni non vengono registrati
tempestivamente. Chi scrive, pur condividendo un approccio più marcatamente contabilistico («debito
fuori bilancio è solo ciò che non è previsto o accantonato in bilancio»), suggerisce di procedere
tempestivamente all' impegno e al pagamento delle spese derivanti da sentenze, decreti ingiuntivi,
pignoramenti ecc., prescindendo dalla eventualmente necessaria (preventiva o successiva) procedura
di riconoscimento ex art. 194 del Tuel. E ciò indipendentemente dalla tesi sposata dall' ente locale, il
tutto evitando di assumere la decisione con intento elusivo rispetto alla obbligatoria comunicazione alla
procura della Corte dei conti.
GENNARO CASCONE
16 marzo 2018
Pagina 39 Italia Oggi
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