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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 16/03/2018 alle ore 09:51
Sentenze pagare subito

in questo modo non generano debiti fuori bilancio

Passività da sentenze da pagare subito

I debiti fuori bilancio sono una preoccupante

patologia dei bilanci (e degli equilibri) degli

enti locali, in quanto sorgono da obbligazioni

nei confronti di terzi assunte senza aver

preventivamente adottato un provvedimento di

impegno spesa.

L a f a t t i s p e c i e d e l d e b i t o f u o r i b i l a n c i o

derivante da sentenze, è nell' ambito di tale

fenomeno patologico di spesa quella più

ricorrente ed è connotata dall' assenza totale

dell' elemento volitivo.

Secondo un approccio maggiormente analitico

(in un' epoca dove le transazioni erano trattate

ancora come debiti fuori bilancio), il dlgs n.

77/1995 prevedeva, tra le casistiche di debito

f u o r i b i l a n c i o , n o n s o l o l e s e n t e n z e

immediatamente esecutive, ma anche le

sentenze passate in giudicato.

Oggi, generalizzando il dettato normativo, il

dlgs n. 267/2000 (Tuel), alla lettera a) del

comma 1 dell' art. 194 fa riferimento alle sole

sentenze esecutive senza ulteriori distinzioni.

Questa genericità rende però di fatto difficile

indicare un preciso percorso a cui dovrebbe

attenersi l' ente locale nelle individuazione del

debito fuori bilancio da sentenze, non solo

sotto il profilo tipologico ma anche sotto quello

d e i t e m p i e d e i m o d i d e l p r o c e d i m e n t o

giurisdizionale.

Al fine di precostituire, in tutto o in parte, le occorrenze finanziarie necessarie per la copertura delle

spese derivanti da sentenze esecutive, in senso lato, il legislatore dell' armonizzazione al principio

contabile 4/2, punto 5.2, lettera h), ha introdotto nell' ordinamento l' istituto del fondo rischi contenzioso,

ascrivendolo nella categoria delle spese potenziali e allocandolo nella missione 20 (cfr. artt. 167 e 176

del Tuel).

La presenza o meno di un accantonamento al fondo rischi contenzioso rispetto alla necessità di

attivazione delle procedure previste dall' art. 194 è oggetto di disquisizione da almeno un biennio.

In linea con un approccio più contabilistico, la Corte dei conti Lombardia nella deliberazione n. 265/2017

ha affermato che non si è nell' ipotesi di debito fuori bilancio da sentenza quando è avvenuto l'

accantonamento nel fondo rischi contenzioso e questo e sufficiente.

In senso opposto, la Corte dei conti Campania, nella deliberazione n. 249/2017, ha affermato che la

procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere attivata anche in presenza di

accantonamento al fondo rischi contenzioso.

In linea invece con la Corte lombarda, Arconet nel corso della riunione del 30 marzo 2016, aveva già

precisato che le obbligazioni passive perfezionate a seguito di sentenze passate in giudicato se

impegnate nelle scritture contabili dell' ente entro i termini previsti per il pagamento non generano debiti

fuori bilancio; si formano, invece, debiti fuori bilancio qualora gli impegni non vengono registrati

tempestivamente. Chi scrive, pur condividendo un approccio più marcatamente contabilistico («debito

fuori bilancio è solo ciò che non è previsto o accantonato in bilancio»), suggerisce di procedere

tempestivamente all' impegno e al pagamento delle spese derivanti da sentenze, decreti ingiuntivi,

pignoramenti ecc., prescindendo dalla eventualmente necessaria (preventiva o successiva) procedura

di riconoscimento ex art. 194 del Tuel. E ciò indipendentemente dalla tesi sposata dall' ente locale, il

tutto evitando di assumere la decisione con intento elusivo rispetto alla obbligatoria comunicazione alla

procura della Corte dei conti.

GENNARO CASCONE

16 marzo 2018

Pagina 39 Italia Oggi