IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 26/03/2018 alle ore 10:30
Dai contratti pił autonomia per le alte professionalitą

Dai contratti più autonomia per le alte professionalità

Fra le novità più significative del nuovo

contratto degli enti locali c' è l' individuazione

dell' area delle posizioni organizzative con

contorni giuridici molto simili alla dirigenza,

quasi a colmare il vuoto normativo esistente

sulla vicedirigenza.

In quest' ottica vanno lette

e coordinate fra loro le norme della preintesa

che attribuiscono agli enti locali la possibilità di

fissare autonomamente, proprio come accade

per i dirigenti, una percentuale non inferiore al

20% delle risorse destinate alle posizioni

organizzative da utilizzare per le loro indennità

di risultato. Ciò significa che gli enti locali,

come richiesto nell' atto di indirizzo del

Comitato di settore, hanno ora lo strumento

per potenziare la componente retributiva delle

p o s i z i o n i o r g a n i z z a t i v e l e g a t a a l

raggiungimento dei risultati. A ciò si aggiunge

la possibilità contrattuale di attribuire incarichi

ad interim di altra posizione organizzativa

vacante o assente a dipendenti già titolari di

questa funzione, con l' attribuzione di specifica

indennità aggiuntiva, cosi come già accade

per le "reggenze" di altre aree o settori, da

parte dei dirigenti. Ma non è tutto. Il quadro

ordinamentale profondamente innovativo delle

posizioni organizzative si completa, nei

Comuni con dirigenza, con l' inserimento in

bilancio delle risorse per la loro remunerazione, che vengono quindi sottratte al fondo per il trattamento

economico accessorio; e inoltre con la possibilità, contrattualmente sancita, di individuare attraverso

modifiche dei regolamenti di organizzazione, posizioni organizzative con deleghe delle funzioni

dirigenziali che comportino anche la firma di provvedimenti finali aventi rilevanza esterna. Su quest'

ultimo aspetto si è detto ancora poco o nulla. Rappresenta invece una modifica sostanziale per Comuni

e Città metropolitane, che trova il suo fondamento giuridico, come richiamato nell' atto di indirizzo di

parte datoriale, nell' articolo 17, comma 1bis

del Dlgs 165/2001, e prova a far evolvere l' area delle

posizioni organizzative verso la loro naturale vocazione: figure intermedie tra il dirigente e la struttura di

riferimento, cui poter delegare funzioni dirigenziali che comprendono il potere di impegnare l' ente verso

l' esterno. Il precipitato logico di questa nuova disciplina è la possibile individuazione, nei regolamenti

interni sull' organizzazione degli uffici e dei servizi, di figure professionali del tutto simili alla vicedirigenza,

pur non introducendola formalmente come autonoma categoria di rapporto contrattuale.

Profili professionali che, per l' alto grado di autonomia gestionale e organizzativa o per lo svolgimento di

attività con contenuti di alta professionalità, possono essere previste come figure cui si può attribuire il

potere di firma di provvedimenti a rilevanza esterna o la supplenza di figure dirigenziali in caso di

assenza o vacanza del titolare, su delega ovviamente di tali funzioni dirigenziali. Le nuove regole sono

coerenti con il requisito della temporaneità dello svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di "non

dirigenti", applicandosi la disciplina della delega di poteri. In termini concreti, il nuovo contratto offre agli

enti maggiore autonomia organizzativa, e nuovi principi di semplificazione su altri istituti, e la possibilità

di valorizzare, premiandola anche economicamente, l' assunzione di responsabilità da parte di quelle

figure connotate da autonomia gestionale e alta professionalità. In questo modo si attua un preciso

indirizzo del comitato di settore, attento a non deludere le aspettative di quanti attendevano questo atto

da nove lunghi anni. (*) Segretario generale Anci © RIPRODUZIONE RISERVATA.

VERONICA NICOTRA

26 marzo 2018 Quotidiano Enti Locali