Dai contratti pił autonomia per le alte professionalitą
Dai contratti più autonomia per le alte professionalità
Fra le novità più significative del nuovo
contratto degli enti locali c' è l' individuazione
dell' area delle posizioni organizzative con
contorni giuridici molto simili alla dirigenza,
quasi a colmare il vuoto normativo esistente
sulla vicedirigenza.
In quest' ottica vanno lette
e coordinate fra loro le norme della preintesa
che attribuiscono agli enti locali la possibilità di
fissare autonomamente, proprio come accade
per i dirigenti, una percentuale non inferiore al
20% delle risorse destinate alle posizioni
organizzative da utilizzare per le loro indennità
di risultato. Ciò significa che gli enti locali,
come richiesto nell' atto di indirizzo del
Comitato di settore, hanno ora lo strumento
per potenziare la componente retributiva delle
p o s i z i o n i o r g a n i z z a t i v e l e g a t a a l
raggiungimento dei risultati. A ciò si aggiunge
la possibilità contrattuale di attribuire incarichi
ad interim di altra posizione organizzativa
vacante o assente a dipendenti già titolari di
questa funzione, con l' attribuzione di specifica
indennità aggiuntiva, cosi come già accade
per le "reggenze" di altre aree o settori, da
parte dei dirigenti. Ma non è tutto. Il quadro
ordinamentale profondamente innovativo delle
posizioni organizzative si completa, nei
Comuni con dirigenza, con l' inserimento in
bilancio delle risorse per la loro remunerazione, che vengono quindi sottratte al fondo per il trattamento
economico accessorio; e inoltre con la possibilità, contrattualmente sancita, di individuare attraverso
modifiche dei regolamenti di organizzazione, posizioni organizzative con deleghe delle funzioni
dirigenziali che comportino anche la firma di provvedimenti finali aventi rilevanza esterna. Su quest'
ultimo aspetto si è detto ancora poco o nulla. Rappresenta invece una modifica sostanziale per Comuni
e Città metropolitane, che trova il suo fondamento giuridico, come richiamato nell' atto di indirizzo di
parte datoriale, nell' articolo 17, comma 1bis
del Dlgs 165/2001, e prova a far evolvere l' area delle
posizioni organizzative verso la loro naturale vocazione: figure intermedie tra il dirigente e la struttura di
riferimento, cui poter delegare funzioni dirigenziali che comprendono il potere di impegnare l' ente verso
l' esterno. Il precipitato logico di questa nuova disciplina è la possibile individuazione, nei regolamenti
interni sull' organizzazione degli uffici e dei servizi, di figure professionali del tutto simili alla vicedirigenza,
pur non introducendola formalmente come autonoma categoria di rapporto contrattuale.
Profili professionali che, per l' alto grado di autonomia gestionale e organizzativa o per lo svolgimento di
attività con contenuti di alta professionalità, possono essere previste come figure cui si può attribuire il
potere di firma di provvedimenti a rilevanza esterna o la supplenza di figure dirigenziali in caso di
assenza o vacanza del titolare, su delega ovviamente di tali funzioni dirigenziali. Le nuove regole sono
coerenti con il requisito della temporaneità dello svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di "non
dirigenti", applicandosi la disciplina della delega di poteri. In termini concreti, il nuovo contratto offre agli
enti maggiore autonomia organizzativa, e nuovi principi di semplificazione su altri istituti, e la possibilità
di valorizzare, premiandola anche economicamente, l' assunzione di responsabilità da parte di quelle
figure connotate da autonomia gestionale e alta professionalità. In questo modo si attua un preciso
indirizzo del comitato di settore, attento a non deludere le aspettative di quanti attendevano questo atto
da nove lunghi anni. (*) Segretario generale Anci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
VERONICA NICOTRA
26 marzo 2018 Quotidiano Enti Locali
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