IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 06/04/2018 alle ore 09:35
Concertazione necessaria su materie regionali

Concertazione necessaria sulle materie regionali

Dalla Consulta limiti alla legge statale

La Consulta mette un argine alle interferenze

legislative statali su materie di competenza

delle regioni. Con la recente sentenza n.

61/2018, i giudici delle leggi hanno dichiarato

costituzionalmente illegittimo l' art. 1, comma

202, della legge 190/2014 (legge di Stabilità

2015), nella parte in cui non ha previsto l'

intesa in sede di conferenza permanente per i

rapporti tra lo stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano al fine di

definire la ripartizione dei finanziamenti a

c a r i c o d e l f o n d o p e r l e p o l i t i c h e p e r l a

valorizzazione, la promozione e la tutela, in

Italia e all' estero, delle imprese e dei prodotti

agricoli e agroalimentari.

Al di là del caso concreto, la pronuncia è di

p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e n e l l a p a r t e i n c u i

evidenzia quali «paletti» il legislatore statale

debba rispettare per non invadere il campo di

quello regionale, aggiornando e attualizzando

quanto già chiarito nella sentenza n. 303 del

2003.

L' art. 117 Cost., come noto, distribuisce le

competenze legislative in base a uno schema

imperniato sull' enumerazione di quelle statali,

mentre «con un rovesciamento completo della

previgente tecnica del riparto» sono ora

a f f i d a t e a l l e r e g i o n i , o l t r e a l l e f u n z i o n i

concorrenti, le funzioni legislative residuali.

Ciò, peraltro, non significa che lo Stato non possa intervenire su materie di competenza regionale

quando lo richiedano esigenze di unitarietà quali, nella fattispecie, quelle connesse con lo sviluppo dell'

economia, soprattutto nei periodi di crisi. Sotto tale profilo, la sentenza richiama le «istanze unificanti»

derivate dall' impatto della riforma costituzionale del 2012. In tale contesto il novellato art. 81 Cost. ha

assunto (soprattutto attraverso la formulazione del primo comma) un significato «anticiclico» in termini

di politica fiscale e monetaria e, più in generale, di politica economica, consistente nella missione di

attenuare le fluttuazioni, intervenendo sul mercato per frenare la ripresa o contrastare la depressione

dell' attività economica a seconda delle contingenze caratterizzanti i relativi cicli economici.

In sostanza, la legge di bilancio dello stato, e più in generale, le leggi finanziarie che prevedono

interventi strutturali di ampio raggio (volti a favorire lo sviluppo e la crescita economica del paese e, per

naturali caratteristiche, travalicanti singole materie legislative e amministrative nella più ampia

prospettiva di una visione di insieme delle politiche pubbliche) comportano un inevitabile

coinvolgimento delle competenze regionali. Per essere legittimi, però tali interventi devono rispettare

alcuni requisiti: devono essere strutturali, finanziariamente neutrali, non sovrapporsi ai meccanismi

perequativi generali e soprattutto rispettare le esigenze della concertazione. Proprio su tale ultimo

punto, come detto, è inciampata la norma impugnata, che quindi è stata censurata dalla Corte.

Ma spesso la legislazione risulta carente anche sotto gli altri profili.

© Riproduzione riservatas.

6 aprile 2018

Pagina 39 Italia Oggi

 



(06/04/2018 11:51)

Ergo.....se vogliono unificare albi dirigenziali....è ribadito, le regioni dovranno essere daccordo.....