Possibile svincolarsi da convenzioni Consip
sentenza cds
Possibile svincolarsi dalle convenzioni Consip
Non è obbligatorio aderire alle convenzioni
quadro Consip se l' amministrazione individua,
tramite gara, condizioni economiche migliori.
Lo ha affermato il Consiglio di stato con la
pronuncia n.
1937 della quinta sezione emessa l' 8 marzo
2018 rispetto alla scelta del ministero dei beni
e delle attività culturali che aveva deciso di
non aderire a una convezione quadro per l'
affidamento di servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
Per gli stessi servizi la Consip in precedenza
aveva affidato con procedura aperta un
a p p a l t o a g g i u d i c a t o p e r 1 1 0 m i l i o n i . L '
aggiudicatario della gara Consip impugnava il
bando di gara emesso dal Mibact segnalando,
in particolare, l' obbligo delle amministrazioni
pubbliche centrali di aderire alle convenzioni
Consip.
I giudici di palazzo Spada dovevano quindi
dare risposta.
Per i giudici, «fermo il carattere di principio del
dovere di cui al richiamato articolo 26 (comma
3 della legge 488/99), nondimeno permane la
facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le
amministrazioni statali centrali e periferiche) di
a t t i v a r e i n c o n c r e t o p r o p r i s t r u m e n t i d i
negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli
rispetto a quelle fissate all' esito delle convenzioniquadro
». Viene al riguardo citato il comma quarto
periodo del comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che deroga al principio della nullità dei
contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, per le amministrazioni dello stato, quando il
contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di
qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Pertanto, dice la
sentenza, «così come la disposizione consente la stipula di contratti che esulano dagli obblighi di
ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip, così anche la medesima disposizione legittima
l' indizione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a
quelli conseguibili con l' adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26». In
questo caso il risparmio conseguibile dal Mibact con il bando impugnato è stato di 5 milioni circa, al
lordo del ribasso.
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6 aprile 2018
Pagina 40 Italia Oggi
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