IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
Sei in: Home page --> Blog

PRIVACY E COOKIE

Il Comune Informa 2.0


You Can Go: Portale del turismo

Fatturazione elettronica Pa e conservazione sostitutiva


ICT Global Service srl


viewpoints.it la cittą intelligente


Amministrazione Aperta


viewpoints.it la cittą intelligente

Il blog e' organizzato in aree tematiche ognuna delle quali puo' avere una o piu' aree di discussione. Nelle area di discussioni possono essere inseriti uno o piu commenti.
Le aree di discussione possono essere riservate o libere. Nelle discussioni riservate, identificate da un iconcina rossa, gli utenti possono inserire i propri commenti solo dopo aver effettuato l'autenticazione attraverso la pagina di login. Nelle discussioni libere, identificate da un iconcina verde, l'utente puo commentare liberamente senza la necessita di autenticarsi.
Discussione libera proposta da: il 06/04/2018 alle ore 09:39
Possibile svincolarsi da convenzioni Consip

sentenza cds

Possibile svincolarsi dalle convenzioni Consip

Non è obbligatorio aderire alle convenzioni

quadro Consip se l' amministrazione individua,

tramite gara, condizioni economiche migliori.

Lo ha affermato il Consiglio di stato con la

pronuncia n.

1937 della quinta sezione emessa l' 8 marzo

2018 rispetto alla scelta del ministero dei beni

e delle attività culturali che aveva deciso di

non aderire a una convezione quadro per l'

affidamento di servizi relativi alla gestione

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Per gli stessi servizi la Consip in precedenza

aveva affidato con procedura aperta un

a p p a l t o a g g i u d i c a t o p e r 1 1 0 m i l i o n i . L '

aggiudicatario della gara Consip impugnava il

bando di gara emesso dal Mibact segnalando,

in particolare, l' obbligo delle amministrazioni

pubbliche centrali di aderire alle convenzioni

Consip.

I giudici di palazzo Spada dovevano quindi

dare risposta.

Per i giudici, «fermo il carattere di principio del

dovere di cui al richiamato articolo 26 (comma

3 della legge 488/99), nondimeno permane la

facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le

amministrazioni statali centrali e periferiche) di

a t t i v a r e i n c o n c r e t o p r o p r i s t r u m e n t i d i

negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli

rispetto a quelle fissate all' esito delle convenzioniquadro

». Viene al riguardo citato il comma quarto

periodo del comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che deroga al principio della nullità dei

contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, per le amministrazioni dello stato, quando il

contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di

qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Pertanto, dice la

sentenza, «così come la disposizione consente la stipula di contratti che esulano dagli obblighi di

ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip, così anche la medesima disposizione legittima

l' indizione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a

quelli conseguibili con l' adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26». In

questo caso il risparmio conseguibile dal Mibact con il bando impugnato è stato di 5 milioni circa, al

lordo del ribasso.

© Riproduzione riservata.

6 aprile 2018

Pagina 40 Italia Oggi



(17/05/2018 12:06)

Per ora mere ipotesi investigative

Consip...... appalti Amara...... (17/05/2018 12:00)

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/17/consiglio-di-stato-le-ammissioni-di-amara-diciotto-sentenze-pilotate-per-riassegnare-appalti-anche-quelli-consip/4361665/

sempre di pił (05/05/2018 10:20)

Il punto nodale riguarda la possibilità per le amministrazioni centrali di indire autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi di proprio interesse, in deroga al generale obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro di cui all’articolo 26, comma 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488.

Il Collegio osserva che, fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26, nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro.

Risulta dirimente al riguardo la previsione di cui al quarto periodo del comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario’), a tenore del quale “la disposizione del primo periodo del presente comma [il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, n.d.E.] non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”.

Così come la disposizione in parola ammette (sia pure in via derogatoria) la stipula di contratti che esulano dagli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip, così anche la medesima disposizione legittima l’indizione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con l’adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26.

La sussistenza del richiamato (e legittimo) rapporto fra regola ed eccezione è confermato dallo stesso articolo 26 della l. 488 del 1999 il quale

- al comma 3 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”. La disposizione per un verso conferma (attraverso il ricorso alla modalità deontica “possono”) il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e, per altro verso, consente la ricerca da parte delle amministrazioni di opzioni negoziali alternative (scil.: con il vincolo/limite dell’insuperabilità delle condizioni negoziali proprie delle convenzioni-quadro);

- al comma 3-bis obbliga le amministrazioni che abbiano deliberato di procedere in modo autonomo agli acquisti di proprio interesse di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza.

Le disposizioni appena richiamate (lette in combinato disposto con il richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012) delineano un coerente quadro normativo il quale (al fine di assicurare in modo adeguato la razionalizzazione degli acquisti da parte delle PP.AA.)

- demanda alla Consip il cruciale compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni;

- consente (ma in via eccezionale e motivata) alle amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro;

- responsabilizza le amministrazioni che intendano procedere in modo autonomo fissando taluni vincoli ex ante (insuperabilità delle condizioni trasfuse nelle convenzioni quadro) e talune serie conseguenze ex post (nullità degli atti realizzati in violazione e responsabilità in capo ai funzionari che abbiano agito in violazione di legge e con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche).

Il richiamato assetto normativo, tuttavia, non sanziona le amministrazioni per il solo fatto di aver attivato autonome procedure al fine di individuare condizioni migliorative rispetto a quelle offerte dalla Consip (confliggerebbe del resto con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sottesi al programma di centralizzazione e introdurrebbe nel sistema ingiustificabili profili di rigidità).

Al contrario, le serie conseguenze legali delineate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 sono attivabili solo laddove la singola amministrazione abbia travalicato le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione.

E’ qui importante osservare che, nonostante il ripetuto richiamo dell’appellante al contenuto della circolare ministeriale del 25 agosto 2015, anche tale ultimo atto richiama in modo espresso la facoltà eccettuale di cui si è avvalso il Ministero (alla quale dedica l’intera Sezione 3), pur sottolineando i puntuali obblighi di motivazione che incombono sull’amministrazione che di tale facoltà intenda avvalersi.

4. Impostati in tal modo i termini generali della questione il Collegio rileva l’infondatezza dell’appello, laddove si consideri:

- che il Ministero appellato, dopo avere attivato (nella vigenza della precedente convenzione

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XDCC4OQPI3PY4EQ5SGXUMX53O4&q=

(11/04/2018 11:59)

http://luigioliveri.blogspot.it/2018/04/riforme-della-pa-di-epocale-solo-i.html#more

(11/04/2018 11:55)

Riproduciamo qui sotto la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1937 del 28 marzo 2018, con la quale e’ stata considerata legittima la decisione del Ministero dei beni culturali di non avvalersi di una convenzione CONSIP. Come precisamente chiosato da Luigi Oliveri – vedi qui – “La sentenza mette a nudo quanto una visione acritica e radicale della funzione delle centrali di committenza (visione trasfusa, purtroppo, nel codice dei contratti) nega: la funzione delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori, come la Consip, non deve essere quella di creare dei colli di bottiglia, nei quali convogliare forzatamente l’attività delle pubbliche amministrazioni, bensì solo ed esclusivamente un supporto. Di due tipi: o un supporto di tipo gestionale, qualora un’amministrazione decida di affidare alla centrale tutto o parte del processo di acquisto (dalla progettazione alla gestione, oppure solo la gara, per esempio); oppure, un supporto economico: i prezzi dei contratti o delle convenzioni aggiudicati dalle centrali di committenza dovrebbero essere lo standard, il riferimento al quale appoggiarsi per attivare gare d’appalto autonome che li utilizzino come base di gara…Né, comunque, di per sé la centralizzazione porta necessariamente a benefici sulla lotta alla corruzione, sulla spesa e sull’organizzazione. La centralizzazione degli appalti e l’esaltazione della Consip come punto unico per gli acquisti di beni e servizi sono stati propagandati, sin dai tempi del Cottarelli commissario della spending review come la panacea. Si è visto, però, che la Consip, concentrando appalti di immenso valore, è tutt’altro che un fortino inespugnabile da corruttori e corrotti.”


http://www.eticapa.it/eticapa/consiglio-di-stato-legittima-la-deroga-dalle-convenzioni-consip/#more-9217

(06/04/2018 09:55)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XDCC4OQPI3PY4EQ5SGXUMX53O4&q=