la commissione arconet dà il via libera. ma resta incertezza per lo slittamento del consolidato
Per i minienti
rinvio della contabilità economicopatrimoniale
Minienti,
rinvio della contabilità economicopatrimoniale
si', rinvio del bilancio consolidato
forse. Può essere sintetizzata in questi termini
la faq n.
30 appena pubblicata dalla Commissione
Arconet dopo che nella seduta di mercoledì
scorso è stata affrontata la questione della
proroga della scadenza del 30 aprile (si veda
ItaliaOggi del 12/2/2018).
La Commissione prende della «formulazione
poco chiara» dell' art. 232, comma 2, del Testo
unico degli enti locali, ai sensi del quale «Gli
enti locali con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti possono non tenere la contabilità
economicopatrimoniale
fino all' esercizio
2017» e ammette che tale norma possa essere
letta come se l' obbligo scattasse dal 2018 (e
quindi dal rendiconto 2019), consentendo per
il 2017 di omettere l' approvazione del conto
economico e dello stato patrimoniale.
A tal fine, però, occorre che l' ulteriore
differimento sia disposto in modo esplicito
dagli organi competenti, ossia dai consigli. Si
ritiene che non occorra una delibera ad hoc,
ma che basti inserire il rinvio nel dispositivo di
q u e l l a r e l a t i v a a l r e n d i c o n t o i n v i a d i
approvazione. Si tratta di un cambio di rotta
rispetto al passato: nella faq n. 22, pubblicata
da Arconet un anno fa, si legge infatti che il primo anno di applicazione della nuova ecopat è il 2017,
senza fare cenni a possibili, ulteriori rinvii.
Meno chiara la questione del bilancio consolidato: l' allegato 4/4 del dlgs 118/2011 è chiaro e netto nell'
affermare che «i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti sono tenuti alla predisposizione del
bilancio consolidato a decorrere dall' esercizio 2018, con riferimento all' esercizio 2017», mentre la
formulazione dell' art. 233bis,
comma 2, del Tuel (che la faq 30 non richiama) è meno equivoca di
quella del citato art. 232 quando dispone che «Gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti
possono non predisporre il bilancio consolidato fino all' esercizio 2017».
Tuttavia, senza contabilità economicopatrimoniale,
non può esservi nessun bilancio consolidato, per
cui la proroga della prima non può che comportare lo slittamento anche del secondo. Poiché la lettura di
Arconet è condivisa da Mef e Ministero dell' Interno (e verosimilmente anche dalla Corte dei conti, che
ha propri rappresentanti in Arconet) non dovrebbe esservi il rischio di sanzioni per chi omette di
approvarlo (in altri termini, non dovrebbe scattare il blocco delle assunzioni previsto dal dl 50/2017), ma
qualche effetto negativo potrebbe comunque prodursi. Si pensi, ad esempio, alla preclusione di
avvalersi della facoltà prevista dal comma 866 della legge 205/2017 di utilizzare i proventi derivanti
dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari, che è
subordinata alla dimostrazione di avere conseguito, con riferimento al bilancio consolidato dell'
esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a
2.
A proposito di mutui e prestiti, sono stati assegnati in via provvisoria i contributi statali per le operazioni
di estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nell' anno 2018. L'
elenco dei beneficiari dei 47 milioni disponibili è allegato al decreto del Ministero dell' interno,
consultabile sul portale della Direzione centrale per la finanza locale. La materia è disciplinata dall' art.
9ter
del decreto legge n.
113/2016, che prevede l' erogazione ai sindaci che rimborsano anticipatamente i propri debiti di un
trasferimento finalizzato ad abbattere il costo delle penali. Tali somme sono assegnate secondo un
procedimento in due tappe: dapprima, gli enti interessati hanno certificato (con il modello «A»,
trasmesso entro il 31 marzo scorso) a preventivo la spesa presunta, successivamente (con il modello
«B») dovranno confermare o riportare il reale importo sborsato per far fronte agli indennizzi correlati alle
estinzioni anticipate effettivamente operate. Per i contributi erogati nel 2018, il modello «B» potrà essere
trasmesso a partire dal 1° febbraio 2019 e comunque non oltre le 24 del 28 febbraio 2019. La mancata
trasmissione della seconda certificazione comporterà la perdita del contributo.
14 aprile 2018
Pagina 29 Italia Oggi