In Gazzetta Ufficiale i formulari per partecipare agli appalti. Saranno in vigore dal 25 aprile
Gare, fideiussioni al restyling
Dopo 14 anni cambiano i modelli di stipula delle garanzie
Dopo 14 anni arrivano i nuovi modelli per la
stipula delle garanzie fideiussorie necessarie
per la partecipazione alle gare per affidamento
di contratti pubblici; saranno in vigore dal 25
aprile e si applicheranno alle gare bandite
dopo questa data. È stato pubblicato, sul
supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta
U f f i c i a l e n . 8 3 d e l 1 0 a p r i l e 2 0 1 8 , i l
r e g o l a m e n t o , p r e v i s t o d a l d e c r e t o d e l
ministero dello sviluppo economico del 19
gennaio 2018, n. 31, con cui sono state adottati
gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie, previste dagli articoli 103, comma
9 e 104, comma 9, del Codice dei contratti
pubblici.
Il decreto, emesso di concerto con il ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e già
concordato con banche, assicurazioni e loro
rappresentanze, entrerà in vigore il 25 aprile
2018. E si applicherà alle procedure e ai
contratti, per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice la procedura di gara siano pubblicati
successivamente alla data dell' entrata in
vigore del provvedimento stesso (come detto il
prossimo 25 aprile). Nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
All' articolo 1 del provvedimento, che sostituisce una disciplina delle fideiussioni (di cui al decreto del
ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123) mai aggiornata negli ultimi 14 anni, si prescrive
che le garanzie possano essere rilasciate anche congiuntamente, da più garanti. In questo caso, le
singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa
quota, sia all' interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per
quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti
della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate
nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell' unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'
importo complessivo garantito. Le garanzie fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo,
contenuti nell'«Allegato A Schemi
Tipo», al decreto stesso.
Oggetto del provvedimento gli schemi tipo: per la garanzia fideiussoria provvisoria nel caso di lavori,
servizi e forniture; per la cauzione definitiva nel caso di lavori, servizi e forniture; per l' anticipazione
(prevista soltanto per appalti di lavori), per la rata di saldo (per lavori, servizi e forniture); per la
risoluzione (nei lavori e per affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se
prevista dal bando o dall' avviso di gara); nonché la garanzia fideiussoria di buon adempimento. L'
allegato B contiene invece le relative schede tecniche.
ANDREA MASCOLINI
12 aprile 2018
Pagina 25 Italia Oggi