IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 20/04/2018 alle ore 09:56
L'ordine illegittimo va eseguito

Cassazione. Il dipendente a sua difesa può richiedere l' intervento del giudice del lavoro anche

in forma urgente

L' ordine illegittimo va eseguito

I giudici estendono alla pubblica amministrazione le regole del settore privato

Il dipendente pubblico non può rifiutarsi, di

regola, di eseguire un ordine di servizio

i l l e g i t t i m o i n v o c a n d o u n a e c c e z i o n e d i

inadempimento del datore di lavoro. Con la

sentenza 9736/2018 depositata ieri, la Corte di

cassazione si esprime in modo netto sull'

estensione alla pubblica amministrazione del

principio che la giurisprudenza ha elaborato

con riferimento ai rapporti di lavoro privato.

Quindi, anche, per i dipendenti pubblici vige il

limite per cui, a fronte di ordini di servizio o

direttive che possono determinare pregiudizio

ai diritti del lavoratore, quali l' assegnazione di

mansioni dequalificanti, la facoltà di rifiutare l'

adempimento della prestazione richiesta si

p r o d u c e u n i c a m e n t e n e l c a s o i n c u i l '

inadempimento del datore di lavoro sia totale.

In ogni altro caso, così come per i rapporti di

lavoro privato, i pubblici dipendenti che

ricevano disposizioni di servizio foriere di

arrecare pregiudizio alla loro professionalità o

ad altro diritto riconnesso al contratto di lavoro

sono comunque tenuti ad adempiere all' ordine

ricevuto. Aggiunge la Cassazione che resta

salvo il diritto per i lavoratori del pubblico

impiego, non diversamente da quanto avviene

per quelli del settore privato, di richiedere l' intervento del giudice del lavoro, anche in via d' urgenza,

affinché venga rilevato il carattere illecito delle direttive datoriali e disposta la rimozione dei loro effetti.

Il caso esaminato dalla Suprema corte è relativo al licenziamento del comandante di un corpo di polizia

municipale, nei cui confronti sono state promosse alcune azioni disciplinari, l' ultima delle quali sfociata

nel provvedimento espulsivo, in quanto sono stati disattesi gli ordini di servizio impartiti dal segretario

comunale. Il comandante ha impugnato il licenziamento sul presupposto, tra l' altro, che gli ordini di

servizio avevano connotazione illegittima e che, pertanto, ad essi non doveva essere data esecuzione.

La Corte d' appello di Roma ha accolto la tesi della dipendente comunale, concludendo che la mancata

osservanza delle disposizioni di servizio adottate dal segretario comunale eccedendo il proprio campo

di competenze non costituisse inadempimento sanzionabile.

La Corte di cassazione rigetta questa lettura e afferma che anche i dipendenti pubblici in

applicazione

dell' articolo 2, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego, a norma del quale ai rapporti di lavoro

dei dipendenti della Pa si applicano (salve espresse eccezioni) le leggi sui rapporti di lavoro privato devono

conformarsi alle disposizioni di servizio illegittime, senza poter invocare il principio della

eccezione di inadempimento al di fuori dei casi più estremi in cui risulti richiesto di porre in essere fatti

costituenti reato, ovvero azioni contrarie ai doveri di diligenza e fedeltà nei confronti della pubblica

amministrazione.

Inoltre la lavoratrice aveva dedotto l' invalidità del licenziamento per essere stato comminato nel periodo

di interdizione conseguente a matrimonio. La Corte d' appello ha accolto anche questa prospettazione,

dichiarando la nullità del licenziamento sul presupposto che esso è intervenuto dopo le pubblicazioni e

prima del decorso di un anno dopo le nozze.

La Corte di cassazione riforma la sentenza anche sotto questo profilo, osservando che la presunzione di

riconducibilità del licenziamento a "causa di matrimonio" non opera se a fondamento del provvedimento

espulsivo sia posta una contestazione degli addebiti avviata prima del periodo di interdizione.

In altri termini, se il procedimento disciplinare è iniziato prima della richiesta delle pubblicazioni di

matrimonio, la circostanza che il licenziamento sia stato intimato durante il periodo di interdizione non

esprime effetti sulla validità della iniziativa espulsiva, in quanto è da escludere che la volontà del datore

possa essere ricondotta a una condizione (il matrimonio della dipendente) che ancora non era

conosciuta.

Giuseppe Bulgarini d' Elci

20 aprile 2018

Pagina 22 Il Sole 24 Ore

 



(20/04/2018 10:27)

Perfino se proviene dal segretario comunale........

Anvedi......