IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
Sei in: Home page --> Blog

PRIVACY E COOKIE

Il Comune Informa 2.0


You Can Go: Portale del turismo

Fatturazione elettronica Pa e conservazione sostitutiva


ICT Global Service srl


viewpoints.it la città intelligente


Amministrazione Aperta


viewpoints.it la città intelligente

Il blog e' organizzato in aree tematiche ognuna delle quali puo' avere una o piu' aree di discussione. Nelle area di discussioni possono essere inseriti uno o piu commenti.
Le aree di discussione possono essere riservate o libere. Nelle discussioni riservate, identificate da un iconcina rossa, gli utenti possono inserire i propri commenti solo dopo aver effettuato l'autenticazione attraverso la pagina di login. Nelle discussioni libere, identificate da un iconcina verde, l'utente puo commentare liberamente senza la necessita di autenticarsi.
Discussione libera proposta da: il 19/05/2018 alle ore 09:39
La consulta sblocca gli avanzi.

La Consulta: il blocco dal 2020 crea un vulnus. Niente effetti negativi sulla finanza pubblica

Enti, sbloccati gli avanzi e il Fpv

Devono avere effetti neutrali sull' equilibrio di bilancio

Il blocco dell' avanzo di amministrazione e del

Fondo pluriennale vincolato (Fpv) degli enti

locali a partire dal 2020 è incostituzionale.

Perché crea «un evidente vulnus» per gli enti

con riguardo all' equilibrio di bilancio che lo

s t a t o ( a r t . 8 1 C o s t . ) e l e p u b b l i c h e

amministrazioni locali, in quanto facenti parte

della finanza pubblica allargata (art. 97 Cost.),

devono garantire. Lo ha stabilito la Corte

costituzionale con la sentenza n. 101/2018

depositata ieri in cancelleria (relatore Aldo

Carosi), che contiene tre dichiarazioni di

illegittimità costituzionale di altrettante

disposizioni della legge di bilancio del 2017

(legge n. 232/2016), la prima delle quali ha

effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali.

La Consulta ha bocciato l' art. 1 comma 466,

della legge n. 232 del 2016 «nella parte in cui

stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della

determinazione dell' equilibrio del bilancio

degli enti territoriali, le spese vincolate

provenienti dai precedenti esercizi debbano

trovare finanziamento nelle sole entrate di

competenza». La stessa disposizione è stata

dichiarata incostituzionale anche là dove «non

prevede che l' inserimento dell' avanzo di

amministrazione e del fondo pluriennale

v i n c o l a t o n e i b i l a n c i d e i m e d e s i m i e n t i

territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell' equilibrio dell' esercizio di competenza».

A differenza di quanto affermato nelle sentenze n. 247 e 252/2017, in cui la Corte aveva offerto un'

interpretazione adeguatrice delle precedenti disposizioni in materia di avanzo di amministrazione e di

Fpv, salvandole dalla declaratoria di illegittimità, questa volta la Consulta non ha potuto fare altro che

ammettere che la norma della legge di bilancio 2017 «è andata a confliggere con gli artt. 81, 97 e 119

della Costituzione».

«A differenza di quanto consentito fino al 2019», si legge nella sentenza, «per il 2020 (esercizio

finanziario che viene già in rilievo per effetto della programmazione triennale 20182020)

gli enti

territoriali sarebbero costretti tra due alternative: a) rinuncia a onorare gli impegni e le obbligazioni

previste dal Fondo pluriennale vincolato a far data dal 2020, ovvero b) ricerca di una nuova copertura

per impegni e obbligazioni già perfezionati negli anni precedenti». Con evidente danno per gli enti, visto

che, prosegue la Consulta, «la riduzione in itinere dei fondi stanziati per fronteggiare spese pluriennali e

la conseguente incertezza sulla loro definitiva entità non consentono una proficua utilizzazione degli

stessi, in quanto solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una

corretta ripartizione delle risorse». La sentenza precisa che l' incostituzionalità del comma 466 non ha

effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché i cespiti inerenti al Fpv e all' avanzo

di amministrazione, se correttamente accertati, costituiscono cespiti impiegabili sia direttamente che per

liberare spazi finanziari di altri enti, attraverso le intese su base regionale.

Al contrario, osservano i giudici delle leggi, la preclusione a utilizzare l' avanzo e i fondi destinati a

spese pluriennali muterebbe la sostanza costituzionale del pareggio di bilancio configurandolo come un

«attivo strutturale inertizzato», cioè «inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale,

costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione».

La Consulta ha però avvertito: gli avanzi di amministrazione «devono essere assoggettati a una

rigorosa verifica in sede di rendiconto» e non vanno confusi con le disponibilità di cassa momentanee.

«I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in

quanto legati a una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti

sommersi, in grado di dissimulare la reale situazione economicofinanziaria

dell' ente».

La Corte ha inoltre dichiarato costituzionalmente illegittimo nei soli confronti delle province autonome di

Trento e di Bolzano e della regione Friuli Venezia Giulia il comma 475, lettere a) e b) della legge di

bilancio 2017 nella parte in cui prevede che gli enti locali di tali autonomie territoriali sono tenuti a

versare l' importo della sanzione per il mancato conseguimento dell' equilibrio di bilancio alle casse

dello stato anziché a quelle delle province autonome di appartenenza.

Infine, è stato dichiarato illegittimo il comma 519 della Manovra 2017 per violazione del giudicato

contenuto nella sentenza della Consulta n.

188/2016 la quale ha stabilito che al Friuli Venezia Giulia spettasse il conguaglio del gettito Imu

risultante dal confronto tra gli accertamenti effettivi del triennio 20122015

e le somme accantonate

preventivamente dallo stato per tale periodo.

FRANCESCO CERISANO

18 maggio 2018

Pagina 33 Italia Oggi

 



(28/06/2018 11:14)
Il dl che attuerà le sentenze della Consulta porrà alcuni paletti per non peggiorare i saldi Ue Avanzi liberi ma non troppo Verso lo sblocco delle sole somme disponibili in cassa Sbloccare l` avanzo di amministrazione limitatamente alle somme effettivamente disponibili in cassa. Potrebbe essere questa la prima misura per recepire l` orientamento della Consulta, che ha censurato le limitazioni all` utilizzo delle somme a disposizione degli enti locali. Il correttivo è ancora allo studio del nuovo governo (il dossier è sul tavolo del viceministro Laura Castelli) che punta ad inserirlo nel decreto legge atteso per la prossima settimana (si parla del 4 luglio). Tutto nasce con la sentenza n. 247/2017 della C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , p o i c o n f e r m a t a a rafforzata dalla successiva sentenza n. 101/2018: secondo i giudici delle leggi, l` avanzo, una volta correttamente accertato nelle forme di legge, è e deve rimanere nella disponibilità di chi lo ha creato. In questa prospettiva, non possono essere più mantenuti i vincoli previsti dal cosiddetto pareggio di bilancio, che analogamente al vecchio Patto di stabilità interno non annovera tale posta fra le entrate rilevanti. Da qui, la necessità di un intervento normativo, che riporti l` avanzo «sopra la linea». Ma ciò comporta non pochi problemi, in primo luogo formali. Le voci rilevanti ai fini del pareggio sono elencate nella legge 243/2012, che è una legge rinforzata e come tale non modificabile mediante una fonte di rango inferiore. Ma la questione potrebbe essere superata proprio alla luce delle pronunce della Corte, che di fatto ha riscritto in senso «costituzionalmente» orientato la disciplina della materia. Diversamente, occorrere intervenire sugli schemi del bilancio armonizzato previsti dal dlgs 118/2011, riportando l` avanzo in uno dei primi cinque titoli delle entrate. In questo quadro, il decreto potrebbe servire, oltre che per fornire maggiore certezza agli operatori, anche per porre qualche paletto in più ed evitare un impatto eccessivo sui conti nazionali, dato che l` applicazione dell` avanzo peggiora i saldi vigilati dall` Ue. Non tutto l` avanzo diventerebbe immediatamente applicabile, ma solo la quota immediatamente spendibile in termini di cassa. Non è escluso, inoltre, che vengano previste altre condizioni, come, per esempio, il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture. Ancora da definire è la questione sulle tipologie di avanzo spendibile: a parte l` ovvia esclusione della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità (che sterilizza il rischio di insoluto sui crediti), occorre stabilire se lo sblocco riguardi gli altri accantonamenti, le quote vincolate, quelle destinate agli investimenti o quelle libere. Vi è, infine, il problema degli enti in disavanzo, che ovviamente non hanno avanzi liberi, ma che possono avere degli avanzi accantonati o vincolati da applicare. Nel decreto, inoltre, dovrebbero trovare posto altre misure, in parte già annunciate (si veda ItaliaOggi del 22/6/2018) come l` ulteriore graduazione del Fcde e il sostegno finanziario ai comuni colpiti dalla declaratoria di illegittimità degli aumenti sull` imposta della pubblicità. © Riproduzione riservata. MATTEO BARBERO 28 giugno 2018
(19/05/2018 15:42)
O magari un piccolo aiuto agli oltre cinque milioni di indigenti che vivono aldi sotto della soglia di poverta`, un aiuto a chi e` senza lavoro, senza casa, senza un pasto sicuro, alle piccole imprese, ai piccoli commercianti strangolati dal commercio mondiale, una speranza per i giovani che devono necessariamente espatriare........tante piccole cose per chi ne ha bisogno.
(19/05/2018 13:59)

Così oltre 16 miliardi che dovevano servire per ridurre il debito pubblico potranno essere liberamente sperperati per lavori è opere inutili...

Pronuncia importante (19/05/2018 12:21)

Anche ai fini di un possibile utilizzo dell'avanzo primario dello Stato italiano.

(19/05/2018 12:20)

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta anche la violazione degli artt. 81 e 97 Cost., la cui combinazione costituirebbe una sorta di garanzia reciproca per tutti i livelli di governo, sia sotto il profilo dell’equilibrio individuale che di quello complessivo dei bilanci.

Il descritto meccanismo violerebbe, inoltre, secondo la ricorrente, il principio di veridicità, di trasparenza dei bilanci e di responsabilità politica, implicito, oltre che negli artt. 81 e 97 Cost., nelle norme statutarie che ne riservano al Consiglio regionale l’approvazione. L’organo rappresentativo regionale, che risponde al corpo elettorale, si troverebbe costretto dalla norma impugnata ad approvare un bilancio non trasparente e non veritiero, perché l’avanzo degli esercizi precedenti, pur registrato nelle scritture contabili della Regione, non sarebbe utilizzabile ai fini del pareggio di bilancio, in quanto verrebbe imputato al consolidamento dei conti della pubblica amministrazione e in esso confuso. L’elettore verrebbe così privato della possibilità di comprendere l’effettivo andamento della finanza regionale e di valutare corrispondentemente l’operato degli amministratori e dei rappresentanti eletti.

Risulterebbero infine violati il principio di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, dal momento che la norma produrrebbe effetti del tutto casuali e non correlati a una vera e propria “capacità contributiva” dell’ente, poiché la presenza di un avanzo di amministrazione non sarebbe di per sé sintomatica di una favorevole situazione finanziaria, né potrebbe significare che l’avanzo possa essere contabilizzato a servizio del debito consolidato delle amministrazioni pubbliche

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

(19/05/2018 10:35)

Comuni. Incognita da 16,2 miliardi

La Consulta sblocca i «risparmi» utili agli

investimenti locali

ROMA L' obbligo per regioni ed enti locali di

rispettare ogni anno il pareggio di bilancio non

può bloccare i "risparmi" accumulati negli

esercizi precedenti che servono a finanziare

investimenti. Con la sentenza 101/2018

( p r e s i d e n t e L a t t a n z i , r e d a t t o r e C a r o s i )

depositata ieri, la Corte costituzionale assesta

un' altra bordata ai vincoli di finanza pubblica

sugli enti territoriali.

La sentenza colpisce la norma sull' equilibrio

(comma 466 della manovra 2017) nella parte

in cui non libera dai vincoli del pareggio l'

a v a n z o d i a m m i n i s t r a z i o n e e i l f o n d o

pluriennale vincolato per il pagamento delle

spese programmate. La questione riguarda le

regole a regime dal 2020, annualità che è già

nei preventivi approvati quest' anno, che sono

triennali. Secondo i calcoli dell' Upb, gli

«avanzi» presenti nei conti locali valgono 16,2

miliardi, divisi fra Regioni (10,8 miliardi) ed

enti locali (5,3, di cui 3,7 nei Comuni). Poco

meno di un punto di Pil che una "liberazione"

immediata trasformerebbe in deficit.

Non tutti questi avanzi si possono tradurre

subito in investimenti, perché spesso non c' è

cassa a sostenerli: ma il problema rimane

pesante, e tocca soprattutto le prospettive di investimenti degli enti del CentroNord.

Il tema che oppone da tempo la Consulta e il ministero dell' Economia è la regola del pareggio di

bilancio, ora sotto i riflettori anche della politica con le proposte di «superamento» dell' attuale articolo

81 della Costituzione scritte nel contratto M5SLega.

Attenzione però a non confondere i due piani. La

Consulta non contesta ovviamente la norma costituzionale ma spiega che la sua applicazione non può

congelare le risorse per gli investimenti programmati.

Il tema è ad alto tasso tecnico, per di più in un «ordito normativo non di rado oscuro» secondo la stessa

Consulta che torna a denunciare «un deficit di trasparenza bisognoso di un tempestivo e definitivo

superamento».

Ma riguarda da vicino i soldi dei cittadini, che in quanto contribuenti sono titolari delle risorse al centro

della discussione.

La Corte mette nero su bianco il fatto che l' obbligo di rispettare il pareggio di competenza in un dato

anno non può bloccare le risorse che arrivano dagli anni precedenti e servono a finanziare investimenti

pluriennali. Per questo si occupa dell' avanzo di amministrazione (i "risparmi" ottenuti negli esercizi

precedenti) e del fondo pluriennale vincolato, cioè lo strumento per gestire gli investimenti che non

arrivano al pagamento nello stesso anno in cui sono attivati.

La Consulta aveva già spinto in questa direzione con la sentenza 247/2017, che in quel caso aveva

salvato un' altra norma sul pareggio (quella sugli scambi di spazi di investimento fra enti in surplus e

amministrazioni in difficoltà) dandone però un' interpretazione «costituzionalmente orientata» che

impediva appunto il blocco delle risorse degli enti. La nuova pronuncia boccia uno snodo chiave del

pareggio, e porta sui tavoli del prossimo governo un altro problema da risolvere. Oltre a liberare gli

investimenti locali bisogna infatti anche evitare abusi che finanziano spese certe con risorse incerte .

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianni Trovati

18 maggio 2018

Pagina 23 Il Sole 24 Ore