IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 13/06/2018 alle ore 10:22
Regolamento Anac misure discriminatorie RPCT
Bozza di Regolamento in consultazione Regolamento del ??2018 Regolamento sull?esercizio del potere dell?Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione IL CONSIGLIO VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante ?Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell?illegalità nella pubblica amministrazione? e ss.mm.ii. VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante ?Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell?articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190?. VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante ?Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni? come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la ?Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33?. VISTO, in particolare, l?art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato l?art. 1 della legge 190/2012. VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all?articolo 1, comma 2 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.. VISTO il ?Regolamento sull?esercizio dell?attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione? svolta dall?Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 marzo 2017. VISTO l?articolo 1, comma 82, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui ?Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione?. VISTO l?articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 secondo cui «Il provvedimento di revoca dell?incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all?Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace». Bozza di Regolamento in consultazione VISTO, l?articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ultimo periodo secondo cui ?Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39?. RITENUTO che le tre norme sopra richiamate non garantiscono uniformità in ordine al tipo di intervento dell?Autorità in caso di revoca e/o in relazione ad altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT e non disciplinano né il procedimento che l?Autorità deve seguire né la natura dell?atto con cui l?Autorità è tenuta ad ?esprimersi?. CONSIDERATO quanto riportato nell?aggiornamento al PNA 2017, Delibera n. 1208/2017, sull?interpretazione della successione delle norme sopra richiamate, volto ad evidenziarne lo scopo e cioè di rafforzare le garanzie di svolgimento del ruolo e delle funzioni del RPCT evitando che possa essere oggetto di misure discriminatorie in ragione delle attività esercitate al fine di prevenire la corruzione; CONSIDERATO, pertanto, che il quadro normativo sopracitato richiede un?interpretazione coerente e sistematica volta a uniformare l?intervento dell?Autorità nei procedimenti di revoca che riguardano la figura del Segretario Generale negli Enti locali, sulla base delle comunicazioni dei Prefetti, nel termine di trenta giorni (art. 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e nei procedimenti di revoca che riguardano tutti gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali conferiti al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT, sulla base della comunicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti, come individuati al successivo articolo 1, lettera f) del presente Regolamento, nel termine di trenta giorni (art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39); CONSIDERATO che la disciplina volta a tutelare il ruolo del RPCT è stata ulteriormente integrata e rafforzata con le modifiche apportate dall?art. 41, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 all?art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l?estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all?ANAC nei casi di ?altre misure discriminatorie, dirette o indirette?, ivi inclusa la revoca, adottate nei confronti del RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell?Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell?attività di prevenzione della corruzione; RITENUTO che ai sensi delle norme sopra richiamate l?intervento dell?Autorità non può che consistere in una richiesta di riesame laddove emerga un nesso di possibile causalità tra la revoca e/o le altre misure discriminatorie e l?attività di prevenzione della corruzione svolta dal RPCT; RITENUTO che, secondo quanto previsto sia dall?art. 1 comma 82 della l. 190/2012 sia dall?art. 15 comma 3 del d.lgs. 39/2013, la revoca, comunicata ad Anac dai Prefetti, dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti, come individuati al successivo articolo 1, lettera f) del presente Regolamento, diventa efficace decorso il termine di trenta giorni, e, di conseguenza, che entro il Bozza di Regolamento in consultazione suddetto termine di trenta giorni l?Autorità deve pronunciarsi allo stato degli atti; RITENUTO che il termine di cui sopra implichi un onere di trasmissione immediata all?Autorità del provvedimento di revoca, unitamente a tutta la documentazione ad esso correlato, da parte dei Prefetti, delle Amministrazioni e degli altri soggetti, come individuati al successivo articolo 1, lettera f) del presente Regolamento. RITENUTO che, in assenza di una chiara indicazione legislativa e al fine di consentire ad ANAC di poter esercitare effettivamente il potere attribuitele, il suddetto termine di trenta giorni non possa che decorrere da quando l?Autorità riceve il provvedimento di revoca e che, pertanto, le Amministrazioni e gli altri soggetti, come individuati al successivo articolo 1, lettera f) del presente Regolamento, non possano nel frattempo procedere alla nomina di un nuovo RPCT. RITENUTO che, qualora l?ANAC non riceva i provvedimenti di revoca dai Prefetti, dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti come individuati al successivo articolo 1, lettera f) del presente regolamento possa comunque tenere in considerazione segnalazioni relative alla revoca dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e che, in tali casi, possa richiedere la comunicazione del provvedimenti di revoca all?Amministrazione interessata con conseguente applicazione del termine di trenta giorni della sospensione dell?efficacia della revoca. CONSIDERATO che ai sensi dell?art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, l?Autorità interviene a seguito di segnalazioni relative ad altre misure discriminatorie, diverse dalla revoca e che non essendo previsti termini di legge, la richiesta di riesame dell?ANAC si intende debba essere svolta nel rispetto dei termini previsti dal ?Regolamento sull?esercizio dell?attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione? del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell?Autorità, e a seguito dell?esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall?art. 1, comma 2, lett. f) della legge 190/2012. RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, disciplinare in un medesimo atto regolamentare l?intervento dell?Autorità nella forma di richiesta di riesame con riferimento alla revoca del RPCT e alle ?altre misure discriminatorie, dirette o indirette? adottate nei confronti del RPCT, sia pure nel rispetto dei diversi termini e aspetti procedimentali come sopra indicati. VISTA la deliberazione del Consiglio del 30 maggio 2018 EMANA il seguente Regolamento: Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente Regolamento, si intende per: Bozza di Regolamento in consultazione a) «Autorità», l?Autorità Nazionale Anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell?Autorità; c)«Consiglio», il Consiglio dell?Autorità; d)«Ufficio», l?ufficio competente sui procedimenti concernenti l?intervento dell?Autorità Nazionale Anticorruzione sui provvedimenti di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle presunte misure discriminatorie ai sensi della normativa indicata in premessa e) «dirigente», il dirigente dell?Ufficio; g) «PNA», il Piano Nazionale Anticorruzione; h) «Amministrazione», amministrazioni pubbliche e altri soggetti tenuti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi del comma 2-bis dell?articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, all?adozione di misure di prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; f) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Articolo 2 (Oggetto) 1. Il presente Regolamento disciplina l?intervento dell?Autorità nella forma di ?richiesta di riesame? nei casi di: a) revoca dell?incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT, ai sensi dell?articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) revoca dell?incarico amministrativo di vertice o dirigenziale nei confronti del RPCT, ai sensi dell?articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; c) revoca dell?incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell?amministrazione, segnalata all?Autorità quale misura discriminatoria per motivi collegati direttamente e indirettamente allo svolgimento delle funzioni di RPCT, ai sensi dell?articolo 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190; d) adozione di altre misure discriminatorie dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all?articolo 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo. Articolo 3 (Ufficio competente per l?istruttoria) 1. L?Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione dell?Autorità è l?ufficio responsabile delle istruttorie per l?adozione della ?richiesta di riesame? di cui al precedente art. 2. 2. Il responsabile dell?istruttoria è il dirigente dell?Ufficio. 3. Il dirigente può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell?istruttoria. Bozza di Regolamento in consultazione CAPO I Richiesta di riesame dei provvedimenti di revoca del RPCT Articolo 4 (Comunicazione dei provvedimenti di revoca) 1. Le Amministrazioni e i Prefetti, nel caso degli Enti locali, comunicano tempestivamente all?Autorità i provvedimenti di revoca del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni dall?acquisizione al protocollo dell?Autorità del provvedimento di revoca. 2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l?efficacia del provvedimento di revoca è sospesa. Articolo 5 (Documentazione da trasmettere all?Autorità) 1. Le Amministrazioni e i Prefetti comunicano all?Autorità il provvedimento di revoca, preferibilmente utilizzando la posta elettronica certificata, unitamente a: a) gli atti del procedimento di revoca; b) ogni altro documento ritenuto utile a supporto dei motivi della revoca. 2. L?incompleta o l?omessa trasmissione della documentazione, fermo restando i profili di responsabilità penale e amministrativa, non pregiudica lo svolgimento dell?istruttoria da parte dell?Autorità. 3. Nel trasmettere il provvedimento di revoca e la documentazione di cui al comma 1, le Amministrazioni e i Prefetti segnalano i dati sensibili da sottrarre alla pubblicazione. Articolo 6 (Segnalazioni riguardanti la revoca del RPCT) 1. Ferme restando le responsabilità penali e amministrative, qualora le Amministrazioni o i Prefetti, nel caso degli Enti locali, non comunichino il provvedimento di revoca all?Autorità, quest?ultima può prendere in considerazione anche segnalazioni altrimenti pervenute al protocollo dell?Autorità riguardanti la revoca del RPCT. 2. In tal caso, l?Ufficio richiede all?amministrazione interessata il provvedimento di revoca, unitamente ai documenti di cui all?art. 5, comma 1, lett. a). Il termine di trenta giorni, per la formulazione della richiesta di riesame e della sospensione dell?efficacia della revoca, decorre dall?acquisizione al protocollo dell?Autorità del provvedimento e della documentazione. Bozza di Regolamento in consultazione Articolo 7 (Istruttoria) 1. L?Ufficio, qualora dall?esame del provvedimento di revoca nonché della documentazione allegata, rilevi la possibile fondatezza dell?esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l?approvazione, una proposta motivata di richiesta di riesame del provvedimento di revoca. 2. L?Ufficio, qualora dall?esame del provvedimento di revoca nonché della documentazione allegata, non rilevi la correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l?approvazione, una proposta motivata di archiviazione della richiesta di riesame della revoca per l?assenza della predetta correlazione. 3. L?Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o laddove non si configuri alcuna fattispecie di revoca, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale ai sensi dell?art. 7 comma 6 del Regolamento sull?esercizio dell?attività di vigilanza della prevenzione della corruzione del 29 marzo 2017. Qualora dall?esame dei documenti emergano elementi volti a configurare presunte misure discriminatorie diverse dalla revoca, l?Ufficio procede ai sensi dell?art. 10. Articolo 8 (La richiesta di riesame) 1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT nonché la richiesta all?Amministrazione di riesaminare il provvedimento di revoca e l?indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l?Amministrazione è tenuta a comunicare all?Autorità gli esiti del procedimento di riesame. 2. La richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell?Autorità, è trasmessa all?organo di indirizzo dell?Amministrazione e al RPCT interessato e comporta il protrarsi dell?inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell?Amministrazione. 3. L?Autorità, ricevuti dall?Amministrazione gli esiti del procedimento di riesame, ne prende atto eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la connessione tra revoca e l?attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Articolo 9 (Pubblicazione delle delibere della richiesta di riesame di provvedimenti revoca) Bozza di Regolamento in consultazione 1. Le delibere dell?Autorità sulla richiesta di riesame sono pubblicate sul sito internet dell?Autorità nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali. CAPO II Richieste di riesame di provvedimenti contenenti misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT. Articolo 10 (Segnalazione di misure discriminatorie diverse dalla revoca) 1. Le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all?articolo 1 comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, sono segnalate tempestivamente all'Autorità dagli interessati. 2. Le segnalazioni cui al comma 1 vengono esaminate dall?Ufficio nel rispetto dei termini del ?Regolamento sull?esercizio dell?attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione? del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell?Autorità. 3. L?Ufficio, nel comunicare all?organo di indirizzo dell?Amministrazione l?avvio del procedimento, ai sensi dell?articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, chiede allo stesso informazioni sulle misure adottate, da comunicare all?Autorità entro il termine di venti giorni. 4. Qualora l?Ufficio, all?esito dell?istruttoria, valuti la possibile fondatezza dell?esistenza di una correlazione tra le misure adottate dall?Amministrazione, di cui al comma 1, adottate dall?Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di richiesta di riesame. 5. L?Ufficio, qualora all?esito dell?istruttoria non rilevi una correlazione tra le misure di cui al comma 1 adottate dall?Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di archiviazioni della richiesta di riesame delle misure per l?assenza della predetta correlazione. 6. L?Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale. Articolo 11 (Contenuti della richiesta di riesame) 1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra le misure adottate dall?Amministrazione e le attività svolte dal RPCT, nonché la richiesta all?Amministrazione di riesaminare le misure e l?indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l?Amministrazione è tenuta a comunicare all?Autorità gli esiti del procedimento di riesame. Bozza di Regolamento in consultazione 2. La richiesta di riesame, approvata dal Consiglio dell?Autorità, è trasmessa all?organo di indirizzo dell?Amministrazione e al RPCT interessato. 3. L?Autorità, ricevuti dall?Amministrazione gli esiti del procedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la connessione tra le misure adottate dall?Amministrazione e l?attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Articolo 12 (Pubblicazione delle delibere di richiesta di riesame di misure discriminatorie diverse dalla revoca) 1. Le delibere dell?Autorità sulle richieste di riesame sono pubblicate sul sito internet dell?Autorità nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell?Autorità.