Il blog e' organizzato in aree tematiche ognuna delle quali puo' avere una o piu' aree di discussione . Nelle area di discussioni possono essere inseriti uno o piu commenti . Le aree di discussione possono essere riservate o libere . Nelle discussioni riservate, identificate da un iconcina rossa , gli utenti possono inserire i propri commenti solo dopo aver effettuato l'autenticazione attraverso la pagina di login. Nelle discussioni libere, identificate da un iconcina verde , l'utente puo commentare liberamente senza la necessita di autenticarsi.
Login
>> Rispondi << |
« Torna Indietro
| « Torna alle aree tematiche
Discussione libera proposta da: il 23/07/2018 alle ore 10:08
Incarichi ribasso senza limiti
Una delibera dell' Anac in materia di affidamento di attività di architettura e ingegneria
Incarichi, ribasso senza limiti
Finirebbero per ridurre la concorrenza sul prezzo
Il limite al ribasso nell' aggiudicazione di
incarichi per lo svolgimento di attività di
ingegneria e architettura è illegittimo in quanto
limita la concorrenza sull' elemento prezzo e di
fatto orienta a priori l' entità del ribasso stesso.
È q u a n t o a f f e r m a l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e
anticorruzione con la delibera n. 610 del 27
giugno 2018 per una istanza di parere relativa
ad una procedura negoziata per l' affidamento
di un incarico professionale emesso da una
c e n t r a l e u n i c a d i c o m m i t t e n z a p e r u n
affidamento del valore di 82 mila euro avente
ad oggetto la prestazione di servizi tecnici di
architettura e ingegneria consistenti nella
redazione del progetto definitivo-esecutivo e
nella direzione dei lavori, da affidarsi con il
criterio dell' offerta economicamente più
v a n t a g g i o s a ( O e p v ) m a c o n u n r i b a s s o
massimo fissato al 50% dell' importo a base di
gara. La ragione addotta dalla centrale di
committenza per difendere la scelta di fissare
un limite alle offerte economiche pari al 50%
del valore stimato dell' appalto era attinente
alla necessità di salvaguardare la corretta
applicazione dei Ccnl.
L' Anac censura la scelta dell' amministrazione
richiamando una pronuncia del Consiglio di
stato (la. n. 2912 del 28 giugno 2016 della
quinta sezione) che aveva già affermato l' illegittimità del limite di ribasso che «introduce un'
inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base
delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il
confronto concorrenziale sull' elemento prezzo».
In quel caso il limite era fissato al 12% e la motivazione era stata la stessa del bando oggetto della
delibera ma i giudici avevano specificato che le stessa salvaguardia poteva essere realizzata attraverso
lo strumento dell' esclusione delle offerte anormalmente basse.
Ma il Consiglio di stato aveva anche espresso considerazioni negative sulla norma dell' allora vigente
regolamento del codice appalti (l' art. 266, comma 1, lettera c che prevedeva l' obbligo per le stazioni
appaltanti di indicare nei bandi di gara un limite ai ribassi sul prezzo): «detta disposizione», diceva il
Consiglio di stato, «presenta profili di dubbia legittimità, connessi alla violazione dei ricordati principi in
materia di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica. In realtà già con le linee guida
1-2016 sull' affidamento dei servizi di ingegneria e architettura l' Anac aveva eliminato l' obbligo di
indicazione del limite di ribasso, in precedenza già ritenuto contrario ai principi del Trattato in tema di
libera concorrenza. Nella delibera di giugno l' Autorità chiarisce di nuovo il concetto: «di fatto viene
annullato il confronto concorrenziale sul prezzo, in contraddizione con il criterio di aggiudicazione
prescelto, ovvero quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di
ottenere da ogni singolo concorrente un' offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con
il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e
imprenditoriali».
Entrando poi nel merito, l' Anac specifica anche che «fissando una percentuale massima di ribasso
ammesso, la Stazione appaltante «suggerisce» già a priori quale ritiene essere il prezzo migliore e così
spinge tutti i concorrenti a formulare un' offerta economica ridotta del 50% rispetto alla base d' asta o,
quantomeno, ad approssimarsi quanto più possibile. E infatti 8 concorrenti su 17 (ma due sono stati
esclusi) avevano offerto proprio il ribasso del 50%, uno il ribasso del 49,5%, e tutti gli altri ribassi
comunque molto elevati, ovvero compresi tra il 27,54 e il 41%».
© Riproduzione riservata.
ANDREA MASCOLINI
20 luglio 2018
Pagina 35 Italia Oggi
Anac impugna gli atti (23/07/2018 11:09)
L` Anac impugna gli atti
Al via, dal primo agosto, l` impugnativa da
parte di Anac degli atti delle stazioni appaltanti
illegittimi concernenti contratti di rilevante
impatto o caratterizzati da «gravi violazioni» di
legge. Previsto sia il ricorso al Tar diretto, sia il
ricorso che fa seguito a una diffida alla
stazione appaltante con «parere motivato» al
quale la stazione appaltante non si sia
conformata.
Le notizie di atti illegittimi possono essere
a c q u i s i t e d a l l ` A n a c d ` u f f i c i o , d a a l t r e
amministrazioni o magistrature ma anche da
privati ma senza obbligo di dare corso alla
segnalazione.
Il regolamento Anac, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018, disciplina
come l` Autorità presieduta da Raffaele
Cantone può intervenire in caso di atti delle
stazioni appaltanti che presentino elementi di
illegittimità e arriva dopo che il decreto
correttivo del Codice dei contratti pubblici
(dlgs 19 aprile 2017, n. 56) ha abrogato l`
articolo 211, c. 2, dell` iniziale versione del
c o d i c e c o n t e n e n t e i l c . d . p o t e r e d i
raccomandazione vincolante.
In sede di conversione del dl n. 24 aprile 2017, n. 50 è stato infatti inserita una norma che ha sostituito l`
abrogato art.
211, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, attribuendo all` Autorità nazionale Anticorruzione un
potere impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre autorità indipendenti. In particolare
(art. 211, comma 1-bis e 1-ter) si prevede che Anac sia legittimata ad agire in giudizio per l`
impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante
impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Il successivo comma 1-ter prevede inoltre un più
ampio potere di ricorso, che presuppone l` emissione di un parere motivato entro 60 giorni nel quale si
elencano i vizi di legittimità; in questo caso l` impugnativa è preceduta da una sorta di atto di diffida ad
uniformarsi al parere nei successivi 60 giorni. In caso di mancata osservanza delle indicazioni contenute
nel parere l` Anac impugna al Tar entro 30 giorni.
La differenza con la prima ipotesi consiste nel fatto che deve trattarsi di una grave violazione di legge
che l` articolo 6 del regolamento elenca tassativamente: affidamento senza pubblicazione di bando o
avviso di gara; affidamento mediante procedura diversa da quella prevista dalla legge; rinnovo tacito di
un contratto (vietato); modifica del contratto invece che indizione di nuova gara; grave violazione di
obblighi derivanti dal Trattato Ue.
Clausole ingiustificatamente interdittive o limitative della concorrenza; mancata risoluzione del contratto.
Oggetto di impugnazione possono essere bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori
economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali
di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d` indirizzo e direttive che stabiliscono
modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali. Oltre a questi atti saranno
impugnabili anche delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dalla gara, aggiudicazioni, validazioni
e approvazioni della progettazione, nomine del Rup, nomine della commissione giudicatrice, atti
riguardanti rinnovi taciti, riserve, approvazioni di varianti o modifiche effidamenti supplementari. L` Anac
acquisirà notizia di un atto illegittimo d` ufficio, ma anche a seguito di nell` esercizio delle proprie attività
istituzionali.
segnalazione di soggetti qualificati (magistratura amministrativa, contabile e altre amministrazioni) e da
terzi o privati. ma in questo caso le segnalazioni saranno esaminate «in considerazione delle risorse
disponibili».
© Riproduzione riservata.
ANDREA MASCOLINI
21 luglio 2018
Pagina 33 Italia Oggi
Gare presidente libero (23/07/2018 10:26)
Il Tar Napoli aderisce all` interpretazione data dall` Anac nel 2017
Gare, presidente libero
Compatibile la direzione di unità operativa
Non sussiste alcun profilo di incompatibilità
relativamente al presidente della commissione
di gara che durante il corso della procedura
s i a s t a t o n o m i n a t o d i r e t t o r e d e l l a U o c
acquisizione beni e servizi, unità operativa
avente funzioni di amministrazione attiva sul
contratto oggetto di gara, qualora lo stesso
non abbia partecipato alla stesura del bando.
Così si è pronunciato il Tar Napoli, quinta
sezione, con la sentenza n. 3587 del 30
maggio 2018, chiarendo come la dedotta
i n c o m p a t i b i l i t à d e l p r e s i d e n t e d e l l a
commissione giudicatrice non fosse assistita
da elementi di fondatezza, atteso che il
presidente non aveva partecipato alla stesura
della lex specialis, né sussistevano elementi
concreti circa la violazione dell` imparzialità
della gara e la limitazione della libertà nella
formulazione delle offerte.
Nel caso portato all` attenzione del collegio,
u n a s o c i e t à i m p u g n a v a l a d e l i b e r a d i
aggiudicazione della procedura di gara per l`
affidamento del servizio di vigilanza armata e
sorveglianza non armata di una struttura
pubblica, deducendo la violazione delle regole
in tema di autonomia, indipendenza e terzietà
della commissione di gara di cui l` art. 77, c. 4,
dlgs 18 aprile 2016, n. 50. Il suddetto motivo di
ricorso si basava sulla presunta incompatibilità del presidente della commissione di gara, nominato
durante il corso della procedura direttore della Uoc acquisizione beni e servizi, unità operativa avente
funzioni di amministrazione attiva (stipula dei contratti, controllo della esecuzione del servizio, richiesta
dei servizi, pagamento dei corrispettivi) su tutti i contratti di fornitura di beni e servizi della stazione
appaltante e, dunque, anche sul contratto oggetto di ricorso.
Il Tar ha evidenziato, infatti, come l` art. 77, c. 4, dlgs 18 aprile 2016, n. 50 abbia esclusivamente lo
scopo di garantire la libertà di elaborazione delle offerte e, in seconda istanza, l` imparzialità della
valutazione delle stesse, a tutela tanto dei concorrenti quanto della stazione appaltante, impedendo che
i medesimi soggetti possano influire sul contenuto del servizio da aggiudicare e sul risultato della
procedura di gara.
Il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara, prosegue il Collegio, va pertanto declinato
nel senso di garantire loro la cosiddetta virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei
riguardi dei partecipanti alla gara stessa che, nell` ipotesi di specie, non appare messa in discussione,
dal momento che il presidente della commissione, solo successivamente nominato direttore della Uoc
acquisizione beni e servizi, non aveva partecipato alla predisposizione del bando di gara.
Il Tar, in definitiva, ha aderito all` interpretazione del disposto dell` art. 77, c.
4, dlgs n. 50 del 2016 fatta propria dall` Anac con delibera n. 436 del 27 aprile 2017, secondo cui
occorre comunque tenere presente, al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del
responsabile unico del procedimento, quell` approccio interpretativo di minor rigore della norma fornito
nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa. L` eventuale situazione di incompatibilità con riferimento
alla funzione di commissario di gara e presidente della commissione giudicatrice deve essere valutata
in concreto, verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione
delle offerte, potendone condizionare l` esito.
© Riproduzione riservata.
PAOLO CIRASA E CHIARA DI MARIA
23 luglio 2018
Pagina 206 Italia Oggi Sette
(23/07/2018 10:26)
caratteri più grandi ,no ?