IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 23/07/2018 alle ore 10:08
Incarichi ribasso senza limiti
Una delibera dell' Anac in materia di affidamento di attività di architettura e ingegneria Incarichi, ribasso senza limiti Finirebbero per ridurre la concorrenza sul prezzo Il limite al ribasso nell' aggiudicazione di incarichi per lo svolgimento di attività di ingegneria e architettura è illegittimo in quanto limita la concorrenza sull' elemento prezzo e di fatto orienta a priori l' entità del ribasso stesso. È q u a n t o a f f e r m a l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e anticorruzione con la delibera n. 610 del 27 giugno 2018 per una istanza di parere relativa ad una procedura negoziata per l' affidamento di un incarico professionale emesso da una c e n t r a l e u n i c a d i c o m m i t t e n z a p e r u n affidamento del valore di 82 mila euro avente ad oggetto la prestazione di servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella redazione del progetto definitivo-esecutivo e nella direzione dei lavori, da affidarsi con il criterio dell' offerta economicamente più v a n t a g g i o s a ( O e p v ) m a c o n u n r i b a s s o massimo fissato al 50% dell' importo a base di gara. La ragione addotta dalla centrale di committenza per difendere la scelta di fissare un limite alle offerte economiche pari al 50% del valore stimato dell' appalto era attinente alla necessità di salvaguardare la corretta applicazione dei Ccnl. L' Anac censura la scelta dell' amministrazione richiamando una pronuncia del Consiglio di stato (la. n. 2912 del 28 giugno 2016 della quinta sezione) che aveva già affermato l' illegittimità del limite di ribasso che «introduce un' inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull' elemento prezzo». In quel caso il limite era fissato al 12% e la motivazione era stata la stessa del bando oggetto della delibera ma i giudici avevano specificato che le stessa salvaguardia poteva essere realizzata attraverso lo strumento dell' esclusione delle offerte anormalmente basse. Ma il Consiglio di stato aveva anche espresso considerazioni negative sulla norma dell' allora vigente regolamento del codice appalti (l' art. 266, comma 1, lettera c che prevedeva l' obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara un limite ai ribassi sul prezzo): «detta disposizione», diceva il Consiglio di stato, «presenta profili di dubbia legittimità, connessi alla violazione dei ricordati principi in materia di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica. In realtà già con le linee guida 1-2016 sull' affidamento dei servizi di ingegneria e architettura l' Anac aveva eliminato l' obbligo di indicazione del limite di ribasso, in precedenza già ritenuto contrario ai principi del Trattato in tema di libera concorrenza. Nella delibera di giugno l' Autorità chiarisce di nuovo il concetto: «di fatto viene annullato il confronto concorrenziale sul prezzo, in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un' offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali». Entrando poi nel merito, l' Anac specifica anche che «fissando una percentuale massima di ribasso ammesso, la Stazione appaltante «suggerisce» già a priori quale ritiene essere il prezzo migliore e così spinge tutti i concorrenti a formulare un' offerta economica ridotta del 50% rispetto alla base d' asta o, quantomeno, ad approssimarsi quanto più possibile. E infatti 8 concorrenti su 17 (ma due sono stati esclusi) avevano offerto proprio il ribasso del 50%, uno il ribasso del 49,5%, e tutti gli altri ribassi comunque molto elevati, ovvero compresi tra il 27,54 e il 41%». © Riproduzione riservata. ANDREA MASCOLINI 20 luglio 2018 Pagina 35 Italia Oggi

Anac impugna gli atti (23/07/2018 11:09)
L` Anac impugna gli atti Al via, dal primo agosto, l` impugnativa da parte di Anac degli atti delle stazioni appaltanti illegittimi concernenti contratti di rilevante impatto o caratterizzati da «gravi violazioni» di legge. Previsto sia il ricorso al Tar diretto, sia il ricorso che fa seguito a una diffida alla stazione appaltante con «parere motivato» al quale la stazione appaltante non si sia conformata. Le notizie di atti illegittimi possono essere a c q u i s i t e d a l l ` A n a c d ` u f f i c i o , d a a l t r e amministrazioni o magistrature ma anche da privati ma senza obbligo di dare corso alla segnalazione. Il regolamento Anac, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018, disciplina come l` Autorità presieduta da Raffaele Cantone può intervenire in caso di atti delle stazioni appaltanti che presentino elementi di illegittimità e arriva dopo che il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici (dlgs 19 aprile 2017, n. 56) ha abrogato l` articolo 211, c. 2, dell` iniziale versione del c o d i c e c o n t e n e n t e i l c . d . p o t e r e d i raccomandazione vincolante. In sede di conversione del dl n. 24 aprile 2017, n. 50 è stato infatti inserita una norma che ha sostituito l` abrogato art. 211, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, attribuendo all` Autorità nazionale Anticorruzione un potere impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre autorità indipendenti. In particolare (art. 211, comma 1-bis e 1-ter) si prevede che Anac sia legittimata ad agire in giudizio per l` impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Il successivo comma 1-ter prevede inoltre un più ampio potere di ricorso, che presuppone l` emissione di un parere motivato entro 60 giorni nel quale si elencano i vizi di legittimità; in questo caso l` impugnativa è preceduta da una sorta di atto di diffida ad uniformarsi al parere nei successivi 60 giorni. In caso di mancata osservanza delle indicazioni contenute nel parere l` Anac impugna al Tar entro 30 giorni. La differenza con la prima ipotesi consiste nel fatto che deve trattarsi di una grave violazione di legge che l` articolo 6 del regolamento elenca tassativamente: affidamento senza pubblicazione di bando o avviso di gara; affidamento mediante procedura diversa da quella prevista dalla legge; rinnovo tacito di un contratto (vietato); modifica del contratto invece che indizione di nuova gara; grave violazione di obblighi derivanti dal Trattato Ue. Clausole ingiustificatamente interdittive o limitative della concorrenza; mancata risoluzione del contratto. Oggetto di impugnazione possono essere bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d` indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali. Oltre a questi atti saranno impugnabili anche delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del Rup, nomine della commissione giudicatrice, atti riguardanti rinnovi taciti, riserve, approvazioni di varianti o modifiche effidamenti supplementari. L` Anac acquisirà notizia di un atto illegittimo d` ufficio, ma anche a seguito di nell` esercizio delle proprie attività istituzionali. segnalazione di soggetti qualificati (magistratura amministrativa, contabile e altre amministrazioni) e da terzi o privati. ma in questo caso le segnalazioni saranno esaminate «in considerazione delle risorse disponibili». © Riproduzione riservata. ANDREA MASCOLINI 21 luglio 2018 Pagina 33 Italia Oggi
Gare presidente libero (23/07/2018 10:26)
Il Tar Napoli aderisce all` interpretazione data dall` Anac nel 2017 Gare, presidente libero Compatibile la direzione di unità operativa Non sussiste alcun profilo di incompatibilità relativamente al presidente della commissione di gara che durante il corso della procedura s i a s t a t o n o m i n a t o d i r e t t o r e d e l l a U o c acquisizione beni e servizi, unità operativa avente funzioni di amministrazione attiva sul contratto oggetto di gara, qualora lo stesso non abbia partecipato alla stesura del bando. Così si è pronunciato il Tar Napoli, quinta sezione, con la sentenza n. 3587 del 30 maggio 2018, chiarendo come la dedotta i n c o m p a t i b i l i t à d e l p r e s i d e n t e d e l l a commissione giudicatrice non fosse assistita da elementi di fondatezza, atteso che il presidente non aveva partecipato alla stesura della lex specialis, né sussistevano elementi concreti circa la violazione dell` imparzialità della gara e la limitazione della libertà nella formulazione delle offerte. Nel caso portato all` attenzione del collegio, u n a s o c i e t à i m p u g n a v a l a d e l i b e r a d i aggiudicazione della procedura di gara per l` affidamento del servizio di vigilanza armata e sorveglianza non armata di una struttura pubblica, deducendo la violazione delle regole in tema di autonomia, indipendenza e terzietà della commissione di gara di cui l` art. 77, c. 4, dlgs 18 aprile 2016, n. 50. Il suddetto motivo di ricorso si basava sulla presunta incompatibilità del presidente della commissione di gara, nominato durante il corso della procedura direttore della Uoc acquisizione beni e servizi, unità operativa avente funzioni di amministrazione attiva (stipula dei contratti, controllo della esecuzione del servizio, richiesta dei servizi, pagamento dei corrispettivi) su tutti i contratti di fornitura di beni e servizi della stazione appaltante e, dunque, anche sul contratto oggetto di ricorso. Il Tar ha evidenziato, infatti, come l` art. 77, c. 4, dlgs 18 aprile 2016, n. 50 abbia esclusivamente lo scopo di garantire la libertà di elaborazione delle offerte e, in seconda istanza, l` imparzialità della valutazione delle stesse, a tutela tanto dei concorrenti quanto della stazione appaltante, impedendo che i medesimi soggetti possano influire sul contenuto del servizio da aggiudicare e sul risultato della procedura di gara. Il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara, prosegue il Collegio, va pertanto declinato nel senso di garantire loro la cosiddetta virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa che, nell` ipotesi di specie, non appare messa in discussione, dal momento che il presidente della commissione, solo successivamente nominato direttore della Uoc acquisizione beni e servizi, non aveva partecipato alla predisposizione del bando di gara. Il Tar, in definitiva, ha aderito all` interpretazione del disposto dell` art. 77, c. 4, dlgs n. 50 del 2016 fatta propria dall` Anac con delibera n. 436 del 27 aprile 2017, secondo cui occorre comunque tenere presente, al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del responsabile unico del procedimento, quell` approccio interpretativo di minor rigore della norma fornito nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa. L` eventuale situazione di incompatibilità con riferimento alla funzione di commissario di gara e presidente della commissione giudicatrice deve essere valutata in concreto, verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l` esito. © Riproduzione riservata. PAOLO CIRASA E CHIARA DI MARIA 23 luglio 2018 Pagina 206 Italia Oggi Sette
(23/07/2018 10:26)
caratteri più grandi ,no ?