SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 22/10/2018 alle ore 10:14
Si a modalità alternative a quelle elettroniche
APPALTI/ Nota Anci sugli obblighi di comunicazione in vigore dal 18/10
Offerta online derogabile
Sì a modalità alternative a quella elettronica
Gli obblighi di comunicazione elettronica negli
appalti possono considerarsi adempiuti
utilizzando le piattaforme elettroniche di
negoziazione.
Ciò significa che le piccole stazioni appaltanti
(per esempio i piccoli comuni), che non hanno
le risorse per mettere in piedi una propria
piattaforma di e-procurement, possono
delegare la gara a una centrale unica di
committenza o ad altro soggetto aggregatore
che abbia costituito tale piattaforma. Lo ha
chiarito l' Anci in una nota operativa emanata
per dettare le istruzioni sull' obbligo, in vigore
d a l 1 8 o t t o b r e , d i u t i l i z z a r e m e z z i d i
comunicazione elettronica nell' ambito delle
procedure di gara. L' obbligo, previsto dall'
articolo 40 comma 2 del Codice appalti (dlgs
n.50/2016) non implica tuttavia, secondo l'
Anci, l' obbligo di fare ricorso alle procedure
svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione, previste peraltro da una norma
differente del Codice, ossia l' art. 58. Tale
interpretazione è suffragata anche dalla stessa
direttiva comunitaria (2014/24/Ue) che ha
introdotto l' obbligo entrato in vigore l' altroieri.
All' art.52 la direttiva Ue afferma infatti che «il
ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione
elettronici non dovrebbe tuttavia obbligare le
amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla
valutazione elettronica o al trattamento automatizzato». Ciò risulta confermato dall' articolo 37 comma 2,
del Codice appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di
strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie. Ne consegue
che, anche a seguito dell' entrata in vigore dell' articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza
ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi
informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione, incluse le
domande di partecipazione e il Dgue (Documento di gara unico europeo) previsti dal Codice dei
contratti e in conformità con quanto disposto dal Codice dell' amministrazione digitale.
Anche dopo il 18 ottobre, quindi, resta comunque possibile, per la presentazione dell' offerta, la
possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di
assicurare l' integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi,
costituendo una deroga, andrà motivato.
FRANCESCO CERISANO
20 ottobre 2018
Pagina 32 Italia Oggi
(25/10/2018 11:23)
La discussione riguardava l`articolo 40 comma 2 del Codice appalti, per gli aumenti dei tributi se ne poteva aprire un`altra.
(25/10/2018 09:34)
mi chiedo quanti siano i comuni ,specialmente piccoli,che non sono al massimo delle aliquote,credo molto pochi .
Cade il blocco della leva fiscale (25/10/2018 09:26)
Cade il blocco della leva fiscale negli enti locali. I sindaci potranno aumentare le aliquote dei tributi comunali rimaste ferme al 2016, anno in cui il congelamento fu voluto per la prima volta dal governo Renzi e via via confermato fino al 2018. La richiesta, in cima alla lista dei desideri dei primi cittadini che da anni lamentano di avere conti ingessati proprio a causa del blocco delle aliquote, sarà recepita nella Manovra 2019. A confermarlo la sottosegretaria all`economia, Laura Castelli, alla XXXV Assemblea dell`Anci che si chiude oggi a Rimini. La sottosegretaria, dopo settimane di tensione tra governo e Anci sui tagli al fondo periferie, ha voluto portare un messaggio di pace ai comuni che ha ringraziato per «il contributo che ogni anno danno alla finanza pubblica», assicurando l`impegno del governo a individuare soluzioni condivise sulla legge di bilancio. Lo sblocco della leva fiscale va in questo senso perché darà più margini di manovra agli enti senza gravare sulle tasche dei cittadini. Di questo Castelli si è detta convinta. «I sindaci sono persone di responsabilità, sapranno come gestire lo sblocco», ha detto, escludendo che la misura possa determinare un aumento della pressione fiscale che vada a vanificare l`alleggerimento prodotto dalla flat tax. La sottosegretaria ha poi risposto indirettamente all`allarme lanciato dal presidente Anci Antonio Decaro sull`impatto che potrebbe avere sui bilanci comunali lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Una misura, contenuta nel dl fiscale (119/2018), che secondo l`Anci avrebbe portato alla cancellazione di 4 miliardi di crediti comunali incagliati. Secondo Castelli, tuttavia, il problema non si pone perché lo stralcio riguarda crediti che, essendo risalenti al periodo 2000-2010, dovrebbero essere o già prescritti o già svalutati da parte dei comuni. «Ne ho parlato con Decaro, si tratta di un fraintendimento». Castelli ha poi rivendicato le tante misure a favore dei comuni contenute nella Manovra. Dai fondi agli investimenti alla rinegoziazione dei mutui, dalla revisione della disciplina sul dissesto e pre-dissesto alla semplificazione delle procedure di gara che passerà non solo dalla riscrittura, ormai in dirittura d`arrivo, del codice appalti ma anche dal nuovo ruolo di Stazioni uniche appaltanti svolto dalle province (ItaliaOggi del 10 ottobre). «Crediamo molto nel ruolo di aggregatori che gli enti di area vasta potranno giocare a beneficio soprattutto dei piccoli comuni, spesso non in grado di fare le gare da soli», ha spiegato l`esponente M5S. Infine un accenno al tema migranti e al contestato ridimensionamento del sistema Sprar: Castelli ha lasciato intendere di avere vedute più simili a quelle dell`Anci che a quelle del ministro dell`interno Matteo Salvini. «Il parlamento ha sensibilità diverse che fanno parte del dibattito della politica», ha ammesso. «Ritengo doveroso e anche legittimo che si apra un confronto con il Viminale».
Più assunzioni nei comuni virtuosi. Buone notizie per i comuni sono arrivate anche dalla ministra per la p.a., Giulia Bongiorno, che intervenendo a Rimini ha rivendicato l`approvazione del ddl concretezza, oggi in consiglio dei ministri, e annunciato le prossime novità in materia di personale e digitalizzazione, tema a lei molto caro perché sulla trasformazione digitale l`Italia registra ancora ritardi allarmanti. Sul personale, Bongiorno ha confermato il turnover al 100% nella p.a. e lo stanziamento di tutti i fondi necessari per il rinnovo della parte economica dei contratti delle funzioni centrali (triennio 2019-2021) nonché per il finanziamento dell`elemento perequativo. Non solo. È in arrivo con la legge di bilancio 2019 una norma con cui si daranno maggiori margini di manovra nelle assunzioni ai comuni virtuosi. Sul fronte digitalizzazione, la ministra ha annunciato la prossima iniziativa della neo direttrice dell`Agid, Teresa Alvaro, che dovrebbe finalmente unificare le banche dati pubbliche consentendo, una volta fatta la registrazione a un date base con le proprie credenziali, di poter accedere a tutti gli altri. «L`abbiamo chiamata ?once only? (una volta per tutte) con un termine inglese che personalmente non mi piace molto», ha ammesso la ministra, «ma che rende bene il senso di quello che vogliamo realizzare».
decreto fiscale (24/10/2018 10:17)
La cancellazione delle vecchie cartelle taglia 4
miliardi ai bilanci dei Comuni
I probabili effetti dello stralcio dei debiti fiscali fino a mille euro tra 2000 e 2010 Alcuni
giudizi di Cassazione ritengono già prescritta una parte di questi crediti
Una delle novità più rilevanti del decreto
fiscale (decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119
pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale),
a l m e n o s o t t o i l p r o f i l o e c o n o m i c o , è l a
previsione di stralcio dei debiti fino a mille
euro affidati agli agenti della riscossione dal
2000 al 2010. Il limite di mille euro però non si
riferisce all` importo complessivo della cartella,
ma ai singoli crediti iscritti a ruolo. Facile
immaginare che la parte prevalente di questi
crediti riguardi proprio i crediti dei Comuni, per
Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali, rette
scolastiche, oltre che delle Regioni per il bollo
auto.
Gli importi in gioco sono rilevanti perché,
stando agli ultimi dati dell` Anci che riportano il
totale dei crediti comunali iscritti a ruolo sotto i
mille euro, l` ammontare dei crediti annullati
dal governo dovrebbe attestarsi sui 4 miliardi.
Va comunque aggiunto che una parte di questi
crediti è probabilmente prescritta, stando
almeno alla più recente (ma non condivisibile)
giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto
che la cartella dei tributi comunali si prescrive
entro cinque anni, quando Equitalia invece
riteneva che tutte le proprie cartelle fossero
soggette alla prescrizione ordinaria decennale.
Al riguardo, sarebbe stato forse più rispettoso dell` autonomia dei Comuni concedere un termine all`
ente creditore per la riattivazione del credito non prescritto mediante la notifica di un` ingiunzione di
pagamento entro una certa data prestabilita.
Altra novità riguarda la definizione del contenzioso tributario, che si applica direttamente all` agenzia
delle Entrate e facoltativamente ai Comuni, che hanno tempo fino al 31 marzo 2019 per regolamentarlo.
Qui la normativa, invero, appare poco coordinata perché prevede per le «controversie definibili» - e
sono tali quelle oggetto di notifica di ricorso, anche se non ancora depositato presso la Commissione
tributaria, perché pende il termine di 90 giorni previsto per la mediazione, oltre che di quelle non
interessate da una sentenza passata in giudicato - la sospensione per nove mesi dei termini di
impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in
vigore del decreto e fino al 31 luglio 2019. Ma le controversi comunali possono considerarsi definibili
solo se il Comune adotta il regolamento, sicché fino al 31 marzo prossimo, a stretto rigore i termini per
le impugnazioni delle sentenze, non sono sospesi, anche se si immagina che senza alcun chiarimento
normativo questa materia genererà inevitabilmente (e paradossalmente) nuovo contenzioso.
La rottamazione delle cartelle numero 3, dimentica ancora una volta le ingiunzioni di pagamento, ma
probabilmente, come per le precedenti rottamazioni, verrà prevista la possibilità per i Comuni di
rottamare anche le proprie ingiunzioni di pagamento.
Infine, dubbi si registrano anche sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento,
perché qui la norma non ne limita l` applicazione ai soli atti notificati dall` agenzia delle Entrate, anche se
la relazione illustrativa fa riferimento solo a tali atti. Se si considera che per la definizione delle
controversie tributarie è stato fatto espresso riferimento all` agenzia delle Entrate, la mancata
precisazione dovrebbe portare a ritenere che sono definibili anche gli accertamenti notificati dal
Comune, ma naturalmente la certezza si avrà solo leggendo il testo definitivo..
Pasquale Mirto
24 ottobre 2018
Pagina 27 Il Sole 24 Ore
(22/10/2018 11:26)
Quando va bene c`è il contenzioso amministrativo, quando va meno bene c`è l`invito a controdedurre da parte del procuratore della corte dei conti o l`avviso di garanzia da parte della procura della repubblica, magari accompagnato da qualche misura cautelare...
lv (22/10/2018 11:12)
la realtà è che invece di semplificare si è complicato tutto aumentando il rischio contenzioso anche su aspetti che in precedenza difficilmente erano a rischio ricorso.
(22/10/2018 10:34)
Ribadito che, soprattutto in questo periodo, è bene tenersi alla larga da qualsiasi procedura di appalto, è bene altresì evidenziare che "secondo Anci" non equivale a "secondo il TAR" o "secondo il Consiglio di Stato" o "secondo ANAC" o "secondo la Corte dei Conti" o "secondo la procura della Repubblica"...
lv (22/10/2018 10:26)
nota anci alla fine
"Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre u.s.,
resti comunque possibile, per la presentazione dell?offerta, la possibilità di
ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le
uniche in grado di assicurare l?integrità dei dati e la riservatezza delle
offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità
di presentare l?offerta in formato elettronico, su supporto informatico,
all?interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il
ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini
anzidetti, nella relazione unica ( comma 3 dell?articolo 52)."
NOTA BENE
forse era meglio indicare le motivazioni pratiche che possono consentire la deroga.
noto che da un paio di giorni siamo già sommersi di interpretazioni varie e difformi tra loro sugli obblighi sorti dal 18 10 2018.