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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 06/11/2018 alle ore 13:36
Entrate prescritte in 5 anni
Per la Cassazione le somme dovute agli enti sono collegate a prestazioni periodiche
Entrate prescritte in 5 anni
Tempi brevi per la riscossione coattiva dei crediti locali
La riscossione coattiva dei crediti degli enti locali va
fatta in tempi brevi, sia per le entrate tributarie sia per
quelle di natura patrimoniale. Ormai è consolidato l'
orientamento giurisprudenziale che esclude che per le
entrate locali sia applicabile la stessa regola che vale
per i crediti erariali, che possono essere riscossi nel
temine di prescrizione decennale. Le entrate locali si
prescrivono in cinque anni.
La Cassazione ha chiarito che, a differenza dei tributi
erariali, le somme dovute per tributi, contributi e canoni
locali sono collegate a prestazioni periodiche e, come
tali, rientrano nell' ambito di applicazione della norma
civilistica, vale a dire l' art. 2948 del codice civile, che
prevede la prescrizione quinquennale.
Naturalmente, per i tributi locali si fa riferimento ai
termini per lo svolgimento delle azioni esecutive, al di là
del fatto che queste vengano esperite dagli enti
direttamente, dagli agenti della riscossione o dai
concessionari.
I giudici di legittimità si sono già pronunciati sui crediti
Tarsu, Ici, nonché sul canone idrico.
Con la sentenza 28576/2017 ha stabilito che il recupero
dell' Ici, o dell' Imu, è soggetto al termine di prescrizione
di cinque anni, se non viene notificata un' intimazione di pagamento o un atto interruttivo della
prescrizione. La prescrizione ordinaria decennale si applica solo qualora il credito vantato dall'
amministrazione comunale sia stato riconosciuto da una sentenza divenuta definitiva e non già quando
risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione. Al riguardo, è
chiara e netta anche la posizione assunta dai giudici di merito.
Per esempio, la Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) ha precisato che il
recupero forzoso del credito riguardante la tassa rifiuti è soggetto al termine di prescrizione
quinquennale poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. Dunque le azioni
esecutive esperite da Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che
riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di cinque anni, a meno che
non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. Il termine quinquennale può essere
opposto anche per le ganasce fiscali. È illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emanato
oltre i cinque anni, ancorché si tratti di una misura cautelare.
Questo breve termine prescrizionale rappresenta un limite per tutti i tributi e entrate locali che si pagano
ad anno o frazione di anno. Le prestazioni periodiche sono disciplinate dall' art. 2948 del codice civile,
secondo cui il termine per recuperare il credito si riduce a cinque anni per tutto ciò che si paga
periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Questo principio vale non solo per la tassa rifiuti, ma per le entrate locali che, normalmente, si pagano
periodicamente.
In questo senso si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la
sentenza 2479/2018. La Cassazione (ordinanza 6966/2018), inoltre, è intervenuta sulle entrate
patrimoniali, chiarendo che il termine di prescrizione del canone idrico è quinquennale. E decorre dalla
scadenza dell' ultima rata non pagata.
Prima di questa scadenza, infatti, il comune non ha il potere di riscuotere coattivamente le somme
dovute.
SERGIO TROVATO
2 novembre 2018
Pagina 42 Italia Oggi
Rebus bilanci (06/11/2018 13:39)
Rebus bilanci di previsione per le amministrazioni
territoriali
Rebus bilanci per gli enti locali. Le amministrazioni si
apprestano a mettere mano al nuovo preventivo, che
dovrebbe essere approvato in giunta e presentato al
consiglio entro il prossimo 15 novembre, unitamente alla
eventuale nota di aggiornamento al Dup. Ma molte sono
le incognite, specialmente su fronte delle entrate, la cui
quantificazione condiziona ovviamente le spese future
che non siano già state impegnate (e per le quali,
quindi, è già stata verificata la copertura finanziaria). Il
principale punto interrogativo riguarda l` efficacia degli
eventuali aumenti già deliberati o da deliberare rispetto
ai tributi, vista l` incertezza che tuttora regna sulla
possibile riproposizione del blocco introdotto dalla legge
di Stabilità 2016, poi esteso fino al 2018.
Il Governo pare intenzionato a reintrodurre la possibilità
di agire al rialzo (si veda ItaliaOggi del 25 ottobre 2018),
ma non è ancora una decisione definitiva. Per ora,
quindi, le proiezioni sul pluriennale che incorporino il
maggiore gettito atteso dalle manovre già varate nei
mesi scorsi con decorrenza dal 1° gennaio 2019 o
previste per i prossimi mesi attraverso aumenti di
a l i q u o t e o i s t i t u z i o n e d i n u o v i p r e l i e v i v a n n o
prudenzialmente considerate in termini meramente
programmatici. Per le entrate in autoliquidazione, le previsioni devono basarsi sugli effettivi incassi
realizzati negli esercizi precedenti. L` addizionale comunale all` Irpef può essere accertata per cassa, in
questo caso lo stanziamento prenderà a riferimento le riscossioni degli anni precedenti, registrate sia in
conto competenza che in conto residui oppure sarà pari, al massimo, all` importo accertato nel
penultimo anno purché non superiore ai rispettivi incassi registrati in c/competenza e in c/residui. Ad
esempio, nel 2019 le entrate per l` addizionale comunale Irpef sono accertate per un importo pari agli
accertamenti del 2017 incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018. Per le entrate riscosse
mediante ruolo o lista di carico, la previsione deve tenere conto delle somme esigibili entro la scadenza
per l` approvazione del rendiconto di ciascun anno: per cui, ad esempio, per il 2019, valgono le somme
in scadenza entro il 30 aprile 2020. Discorso più complesso per il fondo di solidarietà: salvo modifiche
dell` ultima ora, ai fini del riparto avranno un peso crescente gli indicatori di capacità fiscale e fabbisogni
standard, la cui rilevanza salirà alla 60% rispetto al 45% del 2018. Ciò potrebbe determinare una forte
redistribuzione delle risorse, che però potrebbe essere in parte attenuata da accordi politici, come
sempre accaduto negli passati. Al momento, quindi, l` unica certezza sono le assegnazioni storiche. Più
incerta ancora la questione del rifinanziamento del c.d. fondo Imu-Tasi.
Matteo Barbero.
2 novembre 2018
Pagina 42 Italia Oggi