SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 07/11/2018 alle ore 09:52
Ennesima condanna per responsabilità e danno erariale a carico del segretario
tratto da self-entilocali.it
Debito assunto con l?interposizione fittizia della società partecipata: è danno erariale
Pubblicato il 6 novembre 2018
Utilizzare impropriamente lo strumento societario per risolvere la crisi di liquidità finanziaria dell?ente è fonte di responsabilità amministrativa.
Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza n. 210 depositata il 31 ottobre 2018.
Nel caso di specie il comune, trovatosi a fronteggiare una grave carenza di liquidità causata dalla mancata alienazione di parte del patrimonio immobiliare, aveva deliberato di cedere alcune aree alla propria società in house, autorizzando la stessa a stipulare un finanziamento bancario per l?importo pari a quello del valore di stima dell?acquisizione.
Tuttavia l?acquisto non era stato mai realizzato in quanto, a distanza di diversi anni, quando ormai la società in house aveva versato quasi per intero il prezzo di acquisto, il Consiglio comunale aveva deciso di non procedere più al trasferimento della proprietà dell?area alla propria partecipata, restituendo alla stessa la somma da questa ricevuta a titolo d?acconto.
Tale complessa operazione, secondo i giudici contabili, è stata finalizzata unicamente ad acquisire liquidità, dissimulando un indebitamento del Comune, non assunto direttamente dallo stesso ma con l?interposizione fittizia della società partecipata.
Considerato che il mutuo era stato illegittimamente destinato alla copertura di una mancanza di liquidità per fronteggiare le spese correnti anziché a spese d?investimento, in evidente elusione del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle d?investimento, i giudici contabili hanno confermato la responsabilità amministrativa del Sindaco, dell?Assessore al bilancio e dell?Amministratore unico della società in house.
Parimenti, seppure in misura minore, sono stati ritenuti responsabili il Segretario comunale, per il mancato adempimento alle funzioni di garanzia della legalità e della correttezza amministrativa di cui all?art. 97 del Tuel, i Responsabili del Servizio finanziario per avere espresso pareri favorevoli alle delibere, contravvenendo al corretto esercizio delle funzioni ad essi riconosciute dall?art. 49 del Tuel, nonché i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta che avevano espresso voto favorevole alle delibere ed all?approvazione degli atti negoziali con cui la complessiva operazione era stata realizzata.
Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Lombardia sent. n. 210 -18
(07/11/2018 13:43)
è stata pubblicata il 31 10
due segretari condannati per somme diverse (11.000 uno e 2000 circa l`altro ),ben diverse per gli amministratori.
di certo si allunga la casistica delle condanne,ma ci crogioliamo chiedendo corsi spes e sefa con urgenza.
di fatto qualsiasi vicenda o delibera causativa di danno vede comunque responsabile il segretario.
(07/11/2018 13:21)
sul sito corte conti non c`è ancora.
(07/11/2018 12:44)
classico caso di segretari - parafulmine...
che inoltre evidenzia come sia stupido e da masochisti effettuare la (non dovuta ove non espressamente richiesta) verbalizzazione di alcune dichiarazioni.