SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 12/11/2018 alle ore 11:34
manovra, novità in materia di finanza locale
Numerose e rilevanti le novità per gli enti locali
contenute nel disegno di legge di bilancio per
il 2019. Gli enti, in vista della scadenza del 31
dicembre, hanno già avviato i lavori per il
bilancio 2019-2021, e numerosi sono gli
interrogativi che si stanno ponendo i ragionieri
ed i revisori sulle nuove disposizioni.
L' organo di revisione, baluardo di legalità,
nello scenario di profondo cambiamento che si
sta delineando assume un ruolo sempre più
rilevante. Tra le novità di maggior impatto si
annoverano: l' abolizione delle regole di
finanza pubblica, la possibilità di utilizzare l'
avanzo di amministrazione per gli enti in
disavanzo, la modifica della disciplina del
fondo pluriennale vincolato, l' introduzione di
a l c u n e s e m p l i f i c a z i o n i c o n t a b i l i e l a
rinegoziazione dei mutui.
Abolizione del pareggio di bilancio e nuovi
equilibri In attuazione delle sentenze della
Corte costituzionale n.
247/2017 e n. 101/2018, il sistema dei vincoli
di finanza pubblica viene abrogato, così come
l' insieme di regole, di adempimenti, di premi e
di sanzioni che lo hanno caratterizzato per
circa venti anni di vigenza.
Di conseguenza, le città metropolitane, le
province e i comuni potranno utilizzare il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa unicamente nel rispetto
delle disposizioni del Tuel e del dlgs n. 118/2011.
Sono confermati, comunque, con riferimento all' anno 2018 gli obblighi di monitoraggio e di
certificazione e l' applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi 2017. Dal
2019, l' ente sarà in equilibrio se, a rendiconto, garantirà un risultato di competenza non negativo, come
risulterà dal prospetto degli equilibri di bilancio di cui all' allegato 10 al dlgs n.
118/2011. In sede di previsione, il bilancio dovrà garantire, come sempre, il pareggio tra entrate e
spese, nel rispetto dell' articolo 162 del Tuel e del principio contabile applicato di cui all' allegato 4/2 al
dlgs n. 118/2011. Le nuove disposizioni assumono, quindi, come «misuratore» il risultato di competenza
a rendiconto, ossia il totale degli accertamenti e degli impegni, oltre al fondo pluriennale vincolato e alla
quota di avanzo o disavanzo applicata al bilancio, ma non considerano gli accantonamenti, che
finiranno, non trasformandosi in impegni al termine dell' esercizio, inevitabilmente per generare un
risultato di competenza positivo, anche se risultano oneri da finanziare nel risultato di amministrazione.
Nel prospetto degli equilibri di bilancio a rendiconto, infatti, la quota degli accantonamenti generati dalla
9 novembre 2018
Pagina 47 Italia Oggi
Tributi, bilanci e finanza locale
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competenza non viene evidenziata. Tutto ciò avrà conseguenze di non poco conto, che al momento non
paiono essere prese in considerazione, comporterà ad esempio che un ente potrà risultare formalmente
in pareggio anche se in sostanza non lo è. Basti pensare a un ente che rileva a rendiconto un risultato di
competenza positivo pari a 300, ma con un Fcde generato sulle entrate accertate nell' anno pari a 500.
In tale ipotesi, l' ente risulterà in avanzo, ma nella sostanza sarà in disavanzo di 200.
Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo L' abolizione dei vincoli di finanza
pubblica comporterà la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione anche da parte degli enti in
disavanzo. La bozza di manovra conferma infatti che, l' applicazione al bilancio di previsione della quota
vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, per un importo non
superiore a quello indicato alla lettera a) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell' esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata in quella sede
per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell' importo
del disavanzo da recuperare iscritto nella prima annualità del bilancio di previsione. Resta confermata
la necessità di reperire le risorse necessarie a finanziare le spese cui erano originariamente finalizzate
le entrate vincolate e accantonate. Prima dell' approvazione del rendiconto dell' esercizio precedente,
occorre fare riferimento al prospetto del risultato presunto di amministrazione allegato al bilancio di
previsione o, in caso di esercizio provvisorio, al prospetto di verifica del risultato di amministrazione
effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo.
Fondo pluriennale vincolato Relativamente alle spese di investimento, nel disegno di legge viene
modificato il comma 3 dell' articolo 83 del Tuel, in base al quale le spese prenotate a seguito di gara
formalmente indetta concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di
aggiudicazione definitiva della gara entro l' anno successivo le economie di bilancio confluiranno nell'
avanzo di amministrazione vincolato.
Tale modifica è finalizzata ad adeguare il principio contabile applicato n. 4/2 al codice dei contratti dlgs
n. 50/2016 e sarà attuata entro il 30/4/2019.
Semplificazione degli adempimenti contabili A decorrere dal bilancio di previsione 2019, la trasmissione
delle certificazioni del bilancio di previsione e del rendiconto al ministero dell' interno da parte di Città
metropolitane, province, comuni, Unioni di comuni e comunità montane è sostituita dall' invio dei
suddetti documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). E' previsto però che,
attraverso una modifica dell' art. 161 del Tuel, con decorrenza 1/11/2019 il ministero dell' interno possa
richiedere specifiche certificazioni (firmate dal responsabile finanziario) su particolari dati finanziari non
presenti nella Bdap.
Sospensione pagamenti trasferimenti Il mancato invio dei dati alla Bdap (compresi quelli aggregati) da
parte di città metropolitane, province, comuni, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l' approvazione
dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, comporterà la sospensione dei
pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell' interno, comprese quelle a
titolo di fondo di solidarietà comunale. In fase di prima applicazione, con riferimento al bilancio di
previsione 2019, la sanzione si applica a decorrere dall' 1/10/2019.
Rinegoziazione del debito degli enti locali Gli enti potranno rinegoziare i mutui di Cassa depositi e
prestiti che, alla data dell' 1/1/2019, presentino specifiche caratteristiche, ossia, interessi a tasso fisso,
oneri di rimborso a diretto carico dell' ente locale beneficiario dei mutui, scadenza successiva al
31/12/2022, debito residuo superiore a euro 10.000.
Inoltre i mutui devono risultare senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari e non essere stati
rinegoziati ai sensi del decreto del ministro dell' economia e delle finanze del 20/6/2003.
GRAZIA ZEPPA
9 novembre 2018
Pagina 47 Italia Oggi