IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 05/12/2018 alle ore 11:32
Il tempo dell'.......IMU (e della Tasi)
Esoneri, campi di applicazione e percentuali per mettersi in regola con i tributi locali Imu-Tasi, scatta l' ora dei saldi Entro il 17/12 i pagamenti per fabbricati, aree e terreni È tempo di pagare i saldi Imu e Tasi. Mancano, infatti, poco più di 10 giorni per la scadenza. Il termine ultimo per passare alla cassa è il 17 dicembre, poiché il 16 dicembre è domenica. Sono tenuti a versare l' Imu tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni. Sono invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti ad abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli, e i terreni agricoli. Allo stesso modo sono tenuti a pagare la Tasi coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili. Dal 2016 non sono più obbligati al versamento dell' imposta sui servizi indivisibili possessori e detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale. Pagano entrambi i tributi con uno sconto, rispettivamente, del 50% e del 25%, gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e quelli locati a canone concordato. I saldi devono essere calcolati sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per l' anno in corso. Il pagamento può essere effettuato con il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Imu. Sono soggetti all' Imu terreni, fabbricati e aree edificabili. Non devono, invece, versare l' imposta i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l' esenzione. La nozione di prima casa per l' Imu è diversa rispetto a quella stabilita per l' Ici dall' art. 8 del decreto legislativo 504/1992. In base a quanto disposto dall' art.13 del dl 201/2011, per abitazione principale si intende l' immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell' abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all' immobile adibito ad abitazione. In presenza delle condizioni di legge questi immobili sono esenti, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all' aliquota e alla detrazione. La legge prevede per queste unità immobiliari l' applicazione di una aliquota ridotta del 4 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire di 2 punti percentuali, e una detrazione di 200 euro. Mentre l' aliquota di base per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è fissata nella misura del 7,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare o diminuire di 3 punti percentuali. Dal 2016 è stata estesa l' esenzione Imu ai terreni agricoli. L' art. 1, comma 13, della legge di Stabilità 2016 (208/2015) stabilisce che non sono tenuti al pagamento dell' imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero dell' economia e delle finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. I titolari dei terreni che non hanno i requisiti per fruire dell' esenzione, sono ovviamente tenuti al pagamento del tributo. Coloro che hanno versato a giugno, in acconto, il 50% dell' imposta calcolata in base a aliquote e detrazioni adottate nel 2017, sono tenuti a versare, entro il 17 dicembre, le somme a conguaglio di quanto dovuto per l' intero anno facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per il 2018. Tasi. Sia i proprietari degli immobili che gli inquilini sono tenuti a versare l' imposta sui servizi indivisibili. In seguito alle modifiche apportate alla disciplina della Tasi, a partire dal 2016 sono fuori dal campo di applicazione del tributo degli immobili utilizzati come abitazione principale da possessori e detentori, vale a dire anche dagli inquilini, a condizione che non siano classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9. La Tasi si paga solo su fabbricati e aree edificabili. Mentre non sono soggetti a imposizione i terreni. La base imponibile è la stessa dell' Imu, così come sono gli stessi i criteri per determinare il quantum dovuto a saldo. Trattamenti agevolati. Imu e Tasi hanno in comune le stesse agevolazioni per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e per quelli locati a canone concordato. Per i primi l' articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità 2016 ha abolito il potere di assimilazione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma. In particolare, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l' immobile concesso in comodato. Oltre all' immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest' ultimo requisito è imposto anche per l' unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Hanno poi diritto a un trattamento agevolato gli immobili locati a canone concordato. È previsto uno sconto del 25% sia per l' Imu che per la Tasi. PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO 3 dicembre 2018 Pagina 10 Italia Oggi Sette

canarino (05/12/2018 11:59)
sull`aumento dei diritti di rogito ,fermi da anni,non è previsto nulla ?
IMU prima casa appartamenti confinanti (05/12/2018 11:42)
Imu Prima casa e appartamenti confinanti Qual è il corretto trattamento ai fini Imu in caso di possesso di due o più unità immobiliari contigue, costituenti per l` intero, quanto meno dal punto di vista sostanziale, l` abitazione principale dei contribuenti? La vecchia normativa in materia di ICI (art. 8 D.Lgs. 504/1992) prevedeva che «Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, ., e i suoi familiari dimorano abitualmente». I Comuni tendevano a negare le agevolazioni previste per la tassazione dell` abitazione principale (compresa l` esenzione) i n c a s o d i u n i t à i m m o b i l i a r i c o n t i g u e a u t o n o m a m e n t e a c c a t a s t a t e , l a Giurisprudenza di Cassazione (Sent. 25902/08, 25729/09, 12269/2010, 3393/2010 e 20567/11) tendeva a far prevalere il concetto sostanziale relativo all` effettivo utilizzo quale dimora abituale. Il D.L. 201/2011, istitutivo dell` Imu, ha introdotto una diversa definizione, ove « P e r a b i t a z i o n e p r i n c i p a l e s i i n t e n d e l ` immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Stante il richiamo alla situazione catastale dell` unica unità abitativa, ad oggi paiono non esserci più dubbi sulla sopravvenuta impossibilità di considerare agevolabili tutte le unità autonomamente accatastate, anche se contigue, abitate dal nucleo familiare. Unica soluzione è quindi quella di richiedere, ove possibile (e se conveniente, data la variazione della rendita catastale), la fusione catastale delle unità contigue, affinchè siano considerate l` unica abitazione principale. Si sottolinea «ove possibile». A tal fine, l` Agenzia delle Entrate, a mezzo della Circolare n. 27/2016, ha specificato che non è comunque possibile la fusione catastale di due unità immobiliari contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l` autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Nel caso di interventi edilizi che facciano perdere tale autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di addivenire alla fusione catastale in presenza di due diversi titolari (ad esempio un immobile di proprietà di un coniuge e l` altro di proprietà dell` altro), è possibile anche la cosiddetta mera «unione di fatto ai fini fiscali» di due unità immobiliari che non possono essere fuse. In tal caso occorre presentare, mediante pratica Docfa, apposite dichiarazioni, distinte per ogni unità immobiliare, così dando evidenza negli atti catastali, ai soli fini fiscali, dell` unione di fatto per considerare abitazione principale ai fini Imu e Tasi le unità fuse «di fatto». 3 dicembre 2018 Pagina 26 La Stampa Continua --> 1 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 FABIO VALENTE STUDIO PILONE 3 dicembre 2018 Pagina 26 La Stampa
Pertinenze esonerate solo se contigue (05/12/2018 11:35)
Pertinenze esonerate solo se contigue Non può essere riconosciuta l` esenzione Imu per il garage se la distanza dall` abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. Dunque, è necessaria la contiguità spaziale per avere diritto all` agevolazione fiscale (Commissione tributaria regionale di Milano, sentenza 3376/2018). Al riguardo, è stata r i c h i a m a t a d a l l a g i u r i s p r u d e n z a l a t e s i sostenuta per le aree edificabili che sono pertinenze di fabbricati. In effetti, in base a quanto disposto dall` articolo 817 del codice c i v i l e , l ` i m p o s i z i o n e è e s c l u s a s o l o i n presenza di un` effettiva destinazione della pertinenza al servizio del bene principale. Dunque, sussistono vincoli rigidi per fruire dei benefici fiscali sulle pertinenze della prima casa. Un garage non può essere considerato pertinenza di un` abitazione principale se non c` è contiguità spaziale tra i due immobili. La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale, che è indispensabile per poter fruire dell` esenzione Imu. Peraltro, s e c o n d o l a C a s s a z i o n e ( o r d i n a n z a 15668/2017), è necessario anche il vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell` abitazione al momento del separato acquisto del garage. Naturalmente, non bastano solo i requisiti oggettivi per fruire dell` esenzione sulle pertinenze, occorre che il contribuente possieda anche quelli soggettivi per beneficiare del trattamento agevolato sull` abitazione principale. Va evidenziato che anche la classificazione catastale è decisiva. La Cassazione (ordinanza 8017/2017) ha chiarito che non spetta l` esenzione se l` immobile destinato ad abitazione principale, ma il principio vale anche per la classificazione delle pertinenze nelle categorie C/2, C/6 e C/7, è inquadrato catastalmente come ufficio o studio. Per i giudici di legittimità, «ai fini del trattamento esonerativo rileva l` oggettiva classificazione catastale dell` immobile, per cui l` immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all` imposta...». Ha precisato, inoltre, che nel caso in cui l` immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente che pretenda l` esenzione impugnare l` atto di classamento. 3 dicembre 2018 Pagina 10 Italia Oggi Sette