IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 15/12/2018 alle ore 10:16
Piccoli comuni anticorruzione semplice (?)
Piccoli comuni, anticorruzione semplice Anticorruzione semplificata per i piccoli comuni. L' Anci ha predisposto una guida per l' a p p l i c a z i o n e d e l P i a n o n a z i o n a l e anticorruzione 2018, che tra i suoi contenuti più rilevanti, indica alcuni strumenti per r e n d e r e m e n o g r a v o s i i m o l t i s s i m i adempimenti burocratici imposti dal sistema anticorruzione, eccessivamente pesanti per gli e n t i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i e c o n p o c o personale. Per «piccoli comuni», l' Autorità intende quelli con popolazione fino a 15 mila abitanti. Una prima semplificazione riguarda l' adozione annuale del piano triennale di prevenzione della corruzione, elaborato piuttosto complesso e ridondante. Nella nota (curata dal gruppo di lavoro coordinato da Stefania Dota, vicesegretario generale e da Maria Rosaria Di Cecca, responsabile Ufficio affari istituzionali) l' Anci ricorda che secondo l' A n a c s a r à p o s s i b i l e e l a b o r a r e i l p i a n o evidenziando l' assenza di fatti corruttivi o i p o t e s i d i d i s f u n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e significative nel corso dell' ultimo anno, confermando quindi i contenuti di quello già adottato, con l' eventuale indicazione di integrazioni o correzioni di misure preventive se necessarie a seguito del monitoraggio svolto dal responsabile anticorruzione. A proposito del responsabile, si potrà nominare con provvedimento motivato un "referente" cui affidare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa. I piccoli comuni potranno pubblicare i dati e i documenti previsti dal dlgs 33/2013 mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione «Amministrazione trasparente» conduce all' albo pretorio on line avendo cura che il link conduca al documento e non alla pagina iniziale dell' albo pretorio. Gli obblighi di trasparenza, ancora, si adempiranno anche con collegamenti ipertestuali ad altri siti istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili, come nel caso di un comune capofila di una centrale unica di committenza che pubblichi nella propria sezione i dati della sottosezione «bandi di gara e contratti» della sezione «Amministrazione trasparente» di un comune aderente. I piccoli enti potranno pubblicare in via semplificata l' organigramma, limitandosi ad indicare la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l' indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. In quanto alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, invece di effettuare la sintesi prevista dall' articolo 23 del dlgs 33/2013, si potrà anche pubblicare il provvedimento integrale, assicurando il rispetto dei dati riservati. LUIGI OLIVERI 14 dicembre 2018 Pagina 41 Italia Oggi

normalità (18/12/2018 08:17)
corte conti basilicata 2017 affidare all`esterno attività ordinarie gestibili dagli uffici è danno erariale,però di incarichi e consulenze di questo genere ne trovi tantissime,anzi è una costante dove si opera in maxiconvenzioni o con plurisupplenze
(17/12/2018 22:49)
Ormai ai sindaci, e non solo, piace l?apicale zombie parafulmine, con le sue assurde contraddizioni, che per i gialli sindacali dovrebbe coniugare ?legalità ed efficienza?... e poco importa che magari questo grottesco mostro tuttofare poi non sia in grado di scrivere neppure gli atti più elementari, come quattro righe per un esposto...
mah (17/12/2018 13:39)
mi sembra che in diversi comuni ,il segretario abbia abdicato alla funzione di assistenza e supporto giuridico preferendosi consulenze e assistenze legali specialmente ove il segretario abbia tanti comuni.però dovrebbero essere normali attività ordinarie .
(17/12/2018 13:25)
Assurdo che un comune spenda quasi 6000 euro per far redigere due esposti e per far predisporre gli atti del procedimento disciplinare...
piccolo comunello (17/12/2018 12:15)
soldi(non pochi ) spariti in piccolo comune della bassa lombarda. la giunta incarica legale. cronaca locale .
(17/12/2018 11:15)
Semplificazioni per l?adozione annuale del PTPC Un?ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). Sulla questione l?Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l?attenzione delle Amministrazioni sull?obbligatorietà dell?adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l?anno in corso, il PTPC 2018-2020)(Cfr. § 3, Parte generale). Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell?anno successivo all?adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all?adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l?organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell?assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell?ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l?art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull?adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull?attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell?art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Come disposto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 7, negli enti locali il RPCT è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. L?Autorità ha riscontrato nei piccoli comuni casi in cui il RPCT non risulta individuato. Questo, in particolare, dove il segretario comunale ricopre l?incarico non in qualità di titolare ma di reggente o supplente, anche a scavalco. La l. 190/2012, art. 1, co. 7 ha previsto che nelle unioni di comuni può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale soluzione è stata richiamata da ANAC nell?approfondimento dedicato ai piccoli comuni nel PNA 2016. Ad avviso dell?Autorità, laddove non si tratti di unioni di comuni, occorre comunque garantire un supporto al Segretario comunale per le funzioni svolte in qualità di RPCT. Pertanto, nei soli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti laddove ricorrano valide ragioni, da indicare nel provvedimento di nomina, può essere prevista la figura del referente. Quest?ultimo dovrebbe assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa nei confronti del RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTPC e riscontri sull?attuazione delle misure. Si rammenta, inoltre, che l?Autorità ha rilevato che, in generale in tutti i comuni, il Segretario è spesso componente anche del Nucleo di valutazione. Alla luce del vigente contesto normativo, come già evidenziato nell?Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018, l?Autorità ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell?autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l?indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. Il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del Nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l?assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un?attività di controllo proprio sull?adempimento dei suddetti obblighi da parte dell?amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell?art. 1, co, 12, l. 190/2012, in caso di omissione. La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l?imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza. Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, l?Autorità auspica, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l?esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all?astensione è possibile solo laddove il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente.
stevie wander (15/12/2018 16:47)
anche io ho un mare di piccoli comuni e lo facevo fare a 2000 euro all`esterno,risparmierò tantissimo.
ottimo (15/12/2018 16:26)
io ho due Comuni di 1000 abitp7anti, allora procedo in questa maniera