SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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(07/03/2019 11:03)
Eh si.......non abbiamo bisogno di interpretazioni di dipendenti di unioni o vicesegretari per capire una sentenza della Corte. Orgoglioso di una categoria professionale formata da vere eccellenti professionalità guastata da pochi furbetti furbacchioni e presenzialisti carrieristi amen
(07/03/2019 10:37)
mi dispiace solo che la nostra (spoil sistem)non sia stata additiva di principio ...
Poi obiettivamente parlando mi chiedo il senso di comuni da 100 o 500 abitanti ,oggi sommersi di adempimenti e che altro servizio non rendono che tenere aperta l`anagrafe per qualche certificato o carta identità e tenere pulita l`unica strada comunale o il microcimitero comunale.
Bilanci per il 70 se non il 90 per cento destinati a pagare impiegati,segretario supplente,indennità del sindaco e mutui di magari trenta anni fa rinegoziati ognivolta.
Sentenze additive di pricipio (07/03/2019 10:28)
2.5. Le sentenze additive di principio
Come precedentemente ricordato, le sentenze additive (al pari di quelle sostitutive) presuppongo l?esistenza di un?unica soluzione idonea a rendere la norma incostituzionale compatibile con la Carta fondamentale. Si danno, tuttavia, ipotesi in cui l?accertamento dell?incostituzionalità si scontra con la necessità di rispettare la discrezionalità del legislatore ordinario nell?individuazione di una tra le possibili soluzioni idonee a rendere la norma compatibile con la Costituzione. In tali ipotesi la Corte, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, fa talvolta ricorso, anziché ad un semplice monito (su cui vedi infra, par. 3.), alle cosiddette sentenze additive di principio, attraverso le quali la Consulta, dichiarata l?illegittimità costituzionale della disposizione oggetto del giudizio «nella parte in cui non» (come nelle additive «classiche»), non procede ad individuare il frammento normativo mancante, ma indica il principio generale cui rifarsi nel riempire di contenuti la lacuna riscontrata.
Con la sentenza additiva di principio, la Corte instaura, dunque, un dialogo, non solo con il legislatore, chiamato a colmare il difetto di normazione, ma anche con i giudici, sui quali ricade, nelle more dell?intervento legislativo, il compito di dar seguito, nella concretezza dei rapporti giuridici, al principio enunciato nella decisione di illegittimità costituzionale.
sentenza additiva (07/03/2019 10:22)
2.4.1. Le sentenze additive
Con le decisioni additive, la declaratoria di incostituzionalità colpisce la disposizione «nella parte in cui non prevede» un qualcosa, con conseguente aggiunta, da parte della sentenza, di un frammento alla norma oggetto del giudizio. La pronuncia additiva presuppone l?impossibilità di superare la «norma negativa» affetta da incostituzionalità per via d?interpretazione, nonché l?esistenza di un?unica soluzione costituzionalmente obbligata
VL (07/03/2019 09:36)
Le unioni hanno fallito quasi ovunque essendo un ulteriore ente quindi con evidenti duplicazioni di costi.Sulla sentenza però non vedo questa netta vittoria dei piccoli comuni come si dice in quanto la norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non consente al piccolo comune di dimostrare la non convenienza della gestione associata.Questo va dimostrato anche se è facile dimostrarlo verso le unioni ,meno verso le convenzioni.
Di buono vi è che l`attuale governo,lega in testa non è per le gestioni associate .
Dichiarazione di illegittimità (07/03/2019 09:14)
Si vedono tante interpretazioni in giro, anche da parte di funzionari che sono interessati a sostenere le interpretazioni riduttive, tipo dipendenti di unioni e così via. Lasciano il tempo che trovano. L`illegittimità della norma che prevedeva l`obbligatorietà è stata dichiarata. Quella norma non c`è più. Se il legislatore vorrà intervenire in materia dovrà quantomeno osservare i paletti posti dalla corte. Associazionismo 0 piccoli comuni 1.
BdC (05/03/2019 15:04)
tenderei a dare una lettura meno euforica della sentenza.E` incostituzionale nella parte in cui non consente al comune di dimostrare che la gestione associata è negativa per l`ente .
In ogni caso ci devono mettere mano e mi pare che questo governo è per superare il sistema delle gestioni associate che a mio avviso ha nelle unioni il massimo di inefficienza e sprechi in quanto doppione di enti già esistenti.
(05/03/2019 11:45)
1) dichiara l?illegittimità costituzionale dell?art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall?art. 19, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di
Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l?esonero dall?obbligo, che a causa della
particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato,
non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di
efficacia ed efficienza, nell?erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento;
Punto significativo (05/03/2019 11:13)
"Il menzionato comma 28 è pertanto illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità, in un
contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l?esonero dall?obbligo, che a causa
della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune
obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in
termini di efficacia ed efficienza, nell?erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento."
(05/03/2019 10:28)
Leggere la sentenza mi fa capire come le ragioni dei piccoli enti siano state analiticamente e ottimamente rappresentate. Nell`intervento vedo cuore e cervello.
associazionismo K.O. (05/03/2019 09:20)
La disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali (trasporto pubblico, polizia municipale ecc.) è incostituzionale là dove non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell?erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.
Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 33 depositata oggi (relatore Luca Antonini) in riferimento all?art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Secondo la Corte, l?obbligo imposto ai comuni sconta un?eccessiva rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui: a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri comuni non in situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.
Si tratta di situazioni dalla più varia complessità che però - secondo la sentenza - meritano attenzione perché il sacrificio imposto all?autonomia comunale non realizza quei risparmi di spesa cui è finalizzata la normativa stessa.
La sentenza, inoltre, richiama l?attenzione sul fatto che, rispetto al disegno costituzionale, l?assetto organizzativo dell?autonomia comunale italiana è da sempre relegato ?a mero effetto riflesso di altri obiettivi?. Una doverosa cooperazione da parte del sistema degli attori istituzionali, direttamente o indirettamente coinvolti, dovrebbe invece assicurare il raggiungimento del difficile obiettivo di una equilibrata, stabile e organica definizione dell?assetto fondamentale delle funzioni ascrivibili all?autonomia locale. A questo proposito la sentenza ricorda come in altri Paesi (ad esempio in Francia) sono state trovate risposte strutturali al problema della polverizzazione dei comuni, spesso attuando la differenziazione sul piano non solo organizzativo ma anche funzionale.
La Corte ha infine dichiarato l?illegittimità delle norme della legge regionale Campania sulla individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, in quanto approvate in assenza della necessaria concertazione con i Comuni interessati.
243 (11/01/2019 19:05)
sicuramente stanno semplificando gli adempimenti contabili nei piccoli comuni ,il che non guasta.
stanno dando un poco di soldi ai piccoli e medi comuni per investimenti.
sulle gestioni associate parlano di facoltatività.
ma per quanto ci riguarda bisogna vedere le idee che predomineranno in sede di revisione del tuel.
da un lato una lega che tende a regionalizzare quanto più possibile (tranne ordine pubblico e sicurezza)dall`altro un movimento 5 stelle che contrario alla nostra abolizione ,chiedeva trasparenza e controlli ma che al momento spesso sconfessa le proprie idee .
vedremo,sicuramente peggio di renzi è difficile trovare.
io vedo una regionalizzazione della figura con maggiori e diversi controlli statali magari a campione o limitati a certe materie.
Dott.ssa Giulia D`Este (11/01/2019 16:55)
Confermo il prof. Luca Antonini è un grande e non come quell`incompetente, docente a Torino, incaricato da Renzi, che scrisse della nostra abolizione! Il vento è cambiato e i sinistri sono finiti!
243 (11/01/2019 16:38)
in sede di revisione tuel,regionalizzeranno la materia gestione associata lasciando alle regioni di provvedere sulla base di principi generali statali e allo stesso modo regionalizzeranno anche noi .Poi inseriranno qualche controllo statale in più sugli enti locali.
benissimo!!!! (11/01/2019 15:27)
IL PROF.LUCA ANTONINI ERA L`AVVOCATO DEL VENETO QUANDO LA CORTE AVEVA DICHIARATO INCOSTITUZIONALE LA RIFORMA MADIA PERCHE` INVADEVA IL CAMPO DI COMPETENZA DELLE REGIONI!!!E`UNO CHE CONOSCE IL FATTO SUO ED E`PREPARATISSIMO!!!!INCROCIAMO LE DITA..