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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
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Discussione libera proposta da: 243 il 22/02/2019 alle ore 22:07
oliveri su sentenza corte tra sviste e la quasi legittimità costituzionale
Segretari comunali: sì allo spoil system. Le sviste della Corte costituzionale
La sentenza 23/2019 della Consulta purtroppo, anche se merita tutto il rispetto dovuto all'organo, lascerà il segno per la sua estrema debolezza.
Il Giudice delle leggi è apparso chiaramente preso dall'imbarazzo di dover conciliare uno spoil system evidentemente incostituzionale con le esigenze dei sindaci di scegliere fior da fiore i segretari. E per fondare questo "salomonico" giudizio, la sentenza non solo non disdegna difficoltosissime conciliazioni tra ruolo di garanzia della legalità in posizione terza e funzioni propositive, ma cerca appigli interpretativi, però smentiti dalla normativa vigente.
Non si può fare a meno di sottolineare la clamorosa svista in cui incorre la pronuncia in questo passaggio: "Innanzitutto, nei Comuni con popolazione inferiore ai centomila abitanti (art. 97, comma 4, lettera e, del d.lgs. n. 267 del 2000, che rinvia all?art. 108, comma 4, del medesimo d.lgs.), il segretario può essere nominato (anche) direttore generale. In tal caso, è chiamato a svolgere funzioni di attuazione degli indirizzi e degli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo dell?ente, dovendone predisporre il piano dettagliato, e a lui rispondono, nell?esercizio delle loro attività, i dirigenti dell?ente. Ma anche laddove un direttore generale non vi sia, o comunque il segretario comunale non sia nominato tale, il d.lgs. n. 267 del 2000 richiede a quest?ultimo di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l?attività (art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000). Funzioni di gestione gli sono affidate, infine, quando sia nominato responsabile di servizio (art. 97, comma 4, lettera d, del d.lgs. n. 267 del 2000), ciò che accade particolarmente nei Comuni di piccole dimensioni, ove non vi è personale idoneo ad assumere compiti dirigenziali".
E' davvero un peccato vedere che una sentenza della Consulta àncori un proprio ragionamento su un errore di diritto così clamoroso. Nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, infatti, è dal 2009 che il Legislatore (per una volta capace di autocritica nei confronti di una figura inutile e costosa qual è il direttore generale nei comuni) ha soppresso la figura del direttore generale.
La provvida eliminazione del direttore generale in questi comuni è stata disposta con l?articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 191/2009, modificato dall'art. 1, comma 1-quater, lett. d), della legge 42/2010.
Una svista davvero rilevante, quella della Consulta, per altro in un'argomentazione sostanzialmente decisiva per fondare la legittimità di un sistema di scelta che desse rilevanza all'autonomia degli enti locali.
Per altro, al fondo della questione resta senza risposta una domanda: per quale ragione la soggezione dei segretari comunali allo spoil system, in particolare alla decadenza automatica dell'incarico allo scadere del mandato sindacale, dovrebbe garantire l'autonomia degli enti locali? Essa autonomia deriva dalle competenze gestionali e funzionali, non certo dal modo col quale si individua il funzionario incaricato di coprire la sede, al quale la normativa assegna funzioni fondamentali, quali la garanzia della correttezza amministrativa, che richiedono necessariamente terzietà di funzioni, lungi da ogni elemento di fiduciarietà.
Il passaggio citato della sentenza, inoltre, incorre in altre due sviste; i dirigenti non rispondono affatto al direttore generale, che non è un superiore gerarchico. Semmai, i dirigenti sono chiamati ad attuare le azioni gestionali nel rispetto della programmazione di cui è responsabile il direttore.
Inoltre, negli enti di minori dimensioni non è che non vi sia "personale idoneo ad assumere compiti dirigenziali". E' corretto proprio l'opposto: pur se manchi personale di qualifica dirigenziale (i dirigenti sono tali per qualifica nell'ordinamento, non perchè qualcuno affidi loro "compiti dirigenziali"), ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000 i sindaci debbono affidare la responsabilità della direzione delle strutture di vertice ai funzionari con qualifica più elevata.
Insomma, la sentenza è fortemente inficiata da una non corretta valutazione, che non ha considerato appieno il diritto vigente.
Non stupisce che il dispositivo finale della sentenza inauguri una sorta di nuovo genus di sentenze: la "quasi" legittimità costituzionale. Leggiamolo: "In definitiva, la soluzione censurata dall?ordinanza di rimessione si presenta come riflesso di un non irragionevole punto di equilibrio tra le ragioni dell?autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall?altro. Da questo punto di vista, tenendo conto delle ricordate peculiarità delle funzioni del segretario comunale, la previsione della sua decadenza alla cessazione del mandato del sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale vi sarebbe violazione dell?art. 97 Cost., non traducendosi nell?automatica compromissione né dell?imparzialità dell?azione amministrativa, né della sua continuità".
Come dire, insomma, che lo spoil system pone, eccome, problemi rilevantissimi di coerenza del sistema, proprio perchè il segretario comunale, a differenza dei massimi vertici dirigenziali dei ministeri, non deve esprimere una personale adesione all'indirizzo politico della maggioranza di governo, caratteristica che secondo la consolidata giurisprudenza della Consulta rende legittimo, per detti vertici massimi ministeriali, lo spoil system. Il segretario non contribuisce alla formazione dell'indirizzo politico ed è chiamato a funzioni di garanzia di legittimità (per altro in alcuni casi essenziali per evitare derive di illiceità, come accaduto a Melilli).
Quindi, lo spoil system una soglia di compromissione dell'imparzialità dell'azione amministrativa la raggiunte. Solo che la Corte considera questa soglia non tale da concludere come coerenza interpretativa avrebbe richiesto, cioè, per l'illegittimità costituzionale dello spoil system. E, lo si ribadisce, è un vero peccato che detta coerenza interpretativa sia stata così inficiata dalle sviste valutative evidenziate sopra.
(17/06/2019 18:21)
Avvertite il gestore del forum o chi per lui perché intervenga prontamente per rimuovere alcune frasi inopportune e gravemente calunniose di questo thread, nell`interesse suo e anche di chi le ha scritte, indubbiamente in un momento di scarsa lucidità.
243 (17/06/2019 16:38)
quando gran parte della categoria è a favore del sistema attuale (grazie al quale i portafogli e i patrimoni ingrassano come i maiali da destinare alle sagre paesane )e dell`apicalità ,non serve prendersela con la C.C . o con il tizio di turno.
(17/06/2019 15:30)
Non conosco la vicenda ma la storia insegna che chi ha fatto male alla categoria ,ha avuto poi sventure
Dott.ssa Giulia D`Este (17/06/2019 14:17)
Dopo gli scandali delle toghe rosse Palamara e compagni, mi viene in mente che anche il nome di Pignattone c`entra in quell`inchiesta, proprio, guarda caso l`avvocato dello Stato che ha determinato la ormai tristemente nota sentenza della Corte Costituzionale n.23/2019. Che ci sia stata corruzione? E se si, si dovrebbe fare la denuncia penale, chiedere la revisione di quel processo, ricusando chi di dovere! È ora di finirla di subire! Alziamo la testa! È da tanto che la Magistratura dà cattiva prova di sé, con giudici politicizzati e disonesti! Tenete alta l`attenzione, alle volte è proprio quando sembra che tutto sia perduto, che si risorge dalle proprie ceneri!
vl (25/02/2019 10:46)
leggo secondo alcuni effetto della sentenza sarebbe quello di aprire le porte alla direzione generale in tutti i comuni,aspetto di leggere la documentazione e l`analisi di questo effetto che io obiettivamente non vedo .
a post 10,31 (25/02/2019 10:29)
non si canta vittoria, a me non ha fatto piacere la sentenza. Dopo la sentenza è doveroso fare un`analisi ed ammettere che in proposito ci sono stati comportamenti e strategie avvedute ed altre approssimative. Con gli effetti nefasti di far confermare in forma perentoria al Giudice delle leggi lo status precario attuale. E` una sconfitta, che si aggiunge ai disagi attuali. Vogliamo festeggiare con lo spumante e un cannolo?
vl (25/02/2019 08:23)
sentenza ben accolta ma molti segretari ,in fin dei conti ci sta rilevando contraddizioni e sviste è un non segretario come Oliveri.Normale sono tanti i segretari che grazie allo spoil sistem hanno fatto carriera e soldi.
Non ci sarà a questo punto nessuna riforma o revisione della figura in quanto soddisfa i sindaci,l`ordinamento e gran parte dei segretari,al massimo qualche lifting orientato ad eliminare qualche contraddizione alla figura apicale sui generis collaterale al sindaco.
243 (24/02/2019 13:06)
La corte ha puntato il dito sul fatto che il segretario dirige e gestisce ,il resto è passato in secondo ordine.Visto da questo punto di vista è innegabile che lo spoil sistem ci sta.A questo punto la conseguenza è che le funzioni di controllo e prevenzione corruzione laddove sia possibile siano effettuati da altri soggetti.Ora se questo è facile nei grandi e medio grandi comuni dove la responsabilità della prevenzione può essere data ad altro dirigente ,nei piccoli comuni è spesso impossibile.
Lo stesso per i controlli.
Un comune come Milano o Roma o Novara non ha problemi ad individuare un soggetto dirigenziale diverso dal segretario cui affidare prevenzione corruzione e controlli.Ben diverso per i piccoli comunbi.
Purtroppo siamo una figura sui generis,anzi apicali sui generis. e questo ci ha sempre condannato,ci condanna e ci condannerà.
Cosa devono fare i sindacati a livello contratttuale .A parte il giusto riconoscimento economico,cercare soluzione che evitino nei piccoli comuni la concentrazione nel segretario di tutte le funzioni.
(24/02/2019 10:06)
La Consulta avrebbe potuto dichiarare lo spoil system parzialmente illegittimo nella parte in cui permette al sindaco rieletto di non confermare il segretario da lui stesso nominato. Così si sarebbero coniugate le due esigenze, da un lato quella di mantenere la fiduciarietà della nomina dall`altro di non esporre il segretario a pressioni o ricatti.
Prendiamo atto che il sistema ci vuole così, ora l`unica consolazione potrebbe essere un buon rinnovo contrattuale che tenga conto di questo specifico status e ci riconosca un trattamento dignitoso.
Sindacalisti se non siete capaci di ottenere questo andatevene a casa!
(23/02/2019 10:31)
ma guardati intorno quanti colleghi interdetti,indagati e condannati a causa di questa figura apicale sui generis.
ma cosa stai dicendo .
probabilmente siamo la categoria con più processi penali e contabili nella p.a.
ma statti zitto ,per favore.
cè poco da rallegrarsi e cantare vittoria.
vero a metà (23/02/2019 10:24)
i Segretari hanno beccato una randellata sui denti ma, piaccia o non piaccia, la linea e la strategia dell`Unione ne escono vincenti. Questo Sindacato con una politica più furba e pragmatica, meno virtual e di apparenza sui social, ha conquistato la base e andrà a discutere sui tavoli che contano. E` un lavoro che sarà diluito e confluirà nella dirigenza pubblica, si attua il disegno di Renzi. Peccato.
fr (23/02/2019 08:30)
ci vuole coraggio a sostenere che ci sia qualcuno o qualche associazione di segretari ,che a seguito della sentenza possa proclamarsi vincente.
la sentenza ha un solo sconfitto o meglio conferma la sconfitta di una categoria quella dei segretari ,avversata da tutti e nel contempo utile al sistema come parafulmine,fantuttone,capro espiatorio .
la stessa politica dell`unione che con la figura dell`apicale mirava ad una riforma con in contraccambio aumenti economici propri della figura dirigenziale di vertice,viene stroncata dato che come emerge dalla sentenza il legislatore non ha bisogno di creare la figura apicale nei comuni dato che esiste già e a costo contenuti.
un plauso invece ad oliveri che ha messo in evidenza "pecche" e "sviste" nella sentenza mentre nella categoria si ci limitava a commenti più o meno inutili.
sicuramente quel passo della quasi legittimità la dice lunga su una sentenza che sembra aver voluto salvare ,con la figura dell`apicale sui generis,un sistema che invece fa acqua da tutte le parti.
agli unionisti dico ,dato che siete apicali cominciate a pubblicare redditi e patrimoni
(23/02/2019 07:37)
L unione ha perso e comunque le sue proposte non vengono prese in considerazione.rassegnati.se sparta piange,atene non ride ...
sindacato (23/02/2019 00:59)
ne esce vincitore il Sindacato Unione e il suo Segretario Ricciardi, duramente contestato negli ultimi mesi dai detrattori dei sindacati concorrenti. Sconfitti i proponenti. L`Unione li aveva già surclassati con un numero di tessere molto più elevato. Ricciardi è alleato con i potenti sindacati confederali e con l`ANCI, gli altri non sono conosciuti ai tavoli. Bisogna ammetterlo e farsi un selfie tutti assieme.
Dott.ssa Giulia D`Este (23/02/2019 00:02)
La sentenza della Consulta dimostra nel concreto che è venuta meno l `indipendenza della Magistratura dalla Politica! È finita! Siamo tornati indietro di molto, anzi moltissimo! A pochi va bene, ai più andrà male !!!`