SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 14/03/2019 alle ore 09:30
Vademecum per riscatti e contributi parte I
L' anzianità contributiva
Le vie per riunificare gli spezzoni e maturare il diritto alla pensione
Caccia ai contributi per mettersi in pensione. Le nuove vie di
prepensionamento introdotte dal decreto legge n. 4/2019,
infatti, hanno fatto tornare d' interesse le diverse opportunità
per riunire i contributi al fine di maturare il diritto alla pensione,
magari (appunto) anche con qualche anno di anticipo. In tempi
di lavori brevi e discontinui, la pensione è sempre più un
puzzle di contributi, tra Inps e altre casse di previdenza,
comprese quelle professionali. Anche lo stesso assegno di
pensione può risultare, talvolta, non unico ma il risultato della
somma di tante quote corrispondenti ai diversi spezzoni di
contributi pagati in fondi, casse e gestioni previdenziali diversi.
Per comporre questo puzzle i lavoratori hanno a disposizione
varie vie, talvolta sovrapponibili tra di loro: dalla tradizionale
ricongiunzione (gratuita per i fortunati vecchi lavoratori, oggi
invece a pagamento) fino alle recenti novità della «pace
contributiva» per la valorizzazione dei c.d. «buchi» contributivi
(dei periodi, cioè, di non lavoro frapposti tra periodi di
occupazione) e del riscatto della laurea soft (si veda, in merito,
ItaliaOggi Sette del 4 febbraio 2019), passando per il «nuovo
cumulo» della legge bilancio 2017, richiamato a favore del
prepensionamento con quota 100. Il puzzle dei contributi,
inoltre, può riguardare anche la natura degli stessi contributi. I
periodi utili a ottenere la pensione, infatti, sono generalmente
quelli durante i quali sono stati versati i contributi obbligatori in
conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa. La legge,
però, consente di utilizzare anche altri tre «tipi» di copertura
contributiva, per esempio quelli relativi a periodi di malattia
oppure agli anni di studio, al periodo di servizio militare.
Riassumendo, i contributi utili alla pensione sono: i contributi
«obbligatori» (da lavoro); i contributi «figurativi»; i contributi
«da riscatto»; i contributi «volontari». L' ordine d' elencazione
non è casuale, ma corrisponde a una priorità stabilita dalle
norme di legge. Ciò vuol dire che, in caso di coesistenza nella
stessa settimana di una contribuzione obbligatoria e una
figurativa, come, per esempio, la sovrapposizione tra
retribuzione e inizio della maternità - si dà valore alla prima,
senza possibilità di raddoppiare il periodo (lavoro più
maternità). Così avviene anche per il secondo e il terzo tipo di
contribuzione. Nel caso più frequente - coincidenza tra gli studi
universitari e la leva - il riconoscimento figurativo per il servizio militare è preminente e quindi «annulla»
il corrispondente riscatto di laurea (anche in questo caso è escluso il «raddoppio» dei
periodi/contributi). Scopo di questo inserto è offrire una panoramica sulle diverse opportunità a
disposizione dei lavoratori per riunificare eventuali versamenti contributivi che risultino sparsi nell'
universo della previdenza sociale. I CONTRIBUTI FIGURATIVI Si chiamano «figurativi» i contributi che
vengono riconosciuti (accreditati), senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore con riferimento
ad alcuni momenti particolari della carriera lavorativa: periodi durante i quali il lavoratore dipendente
licenziato ha diritto a percepire l' indennità di disoccupazione Naspi. L' indennità è erogata per un
numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione possedute dal lavoratore negli ultimi
quattro anni; quindi la prestazione Naspi arriverà a un massimo di due anni e così anche la copertura
dei contributi figurativi; periodi di sospensione dell' attività coperti dalla cassa integrazione; periodi
successivi al licenziamento da parte di azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali il lavoratore
fruisca di indennità di «mobilità»; servizio militare o servizio sostitutivo civile (obiezione di coscienza);
periodi di malattia o di infortunio. Il periodo massimo di accredito figurativo è fissato in 95 settimane
(cioè 22 mesi) nell' intera vita lavorativa; periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio (c.d. «congedo di maternità» della durata di cinque mesi: due prima e tre dopo il parto).
Quest' accredito di contributi figurativi è riconosciuto anche, per cinque mesi, anche in assenza di un
rapporto di lavoro (cioè se la donna è senza occupazione), a patto che si possa far valere il requisito di
cinque anni di contributiva acquisita in relazione ad effettiva attività lavorativa; periodi di astensione
facoltativa dal lavoro per maternità (c.d. «congedo parentale») per la durata massima di sei mesi, anche
frazionati, fruiti entro i primi 12 anni di vita del figlio; permessi dal lavoro dovuti a malattia del bambino
di età inferiore a tre anni; periodi di ricovero per malattia tubercolare e periodi per i quali è prevista l'
erogazione dell' indennità giornaliera per cura ambulatoriale, successiva al ricovero, o del sussidio post
sanatoriale (compreso l' assegno di cura o di sostentamento); periodi di assenza dal lavoro per
donazione del sangue; periodi di aspettativa per i quali il lavoratore dipendente è chiamato a svolgere
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.
(14/03/2019 09:51)
x me circa 20.000 euro per 4 anni grazie alla nuova legge.
Quanto costa il riscatto (14/03/2019 09:36)
Quanto costa il riscatto.
Il costo del riscatto varia a seconda del regime previdenziale in cui si è inquadrati. Tutto nasce dalle
modifiche intervenute nel calcolo della pensione con la riforma Dini del 1995 (legge n. 335/1995). In
sintesi, le attuali regole prevedono l` applicazione: del tradizionale criterio di calcolo «retributivo» per l`
anzianità maturata fino a tutto l` anno 2011, a favore di coloro che vantano almeno 18 anni di contributi
alla data del 31 dicembre 1995 del tradizionale criterio di calcolo «retributivo» per l` anzianità maturata
fino a tutto l` anno 1995, a favore di coloro che avevano meno di 18 anni al 31 dicembre 1995; del nuovo
criterio di calcolo «contributivo» per coloro che non v
antano alcuna anzianità al 31 dicembre 1995 (i neoassunti, per capirci).
In particolare, ai fini del diverso criterio di calcolo del costo del riscatto, bisogna cons
iderare dove si collocano i periodi da recuperare: prima o dopo il 1996.
Criterio retributivo = l` onere è pari a una somma definita tecnicamente «riserva matematica». Questa
somma serve all` ente per coprire l` incremento di pensione che scaturisce dal riscatto. Si tratta, in altri
termini, della quantità di capitale necessaria al fondo di previdenza per costituire una riserva tale da
coprire il maggior onere finanziario derivante (in futuro) dall` aggiunta, nel calcolo della pensione, degli
anni riscattati a quelli coperti da contributi obbligatori. Le modalità di conteggio della riserva matematica
sono piuttosto complesse e il risultato (la somma da versare) dipende da vari elementi tra cui il sesso, l`
età e la retribuzione alla data de
lla domanda. In linea generale si può dire che più bassa è la retribuzione e più giovane l` età del
richiedente, meno si paga.
Criterio contributivo = il conteggio è più facile. La spesa è determinata appli
11 marzo 2019
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cando alla retribuzione l` aliquota contributiva obbligatoria in vigore al momento di presentazione dell
a domanda di riscat
to. Un dipendente, per esempio, deve sborsare, per ciascun anno di riscatto, il 33% della sua
retribuzione.
Pagamento rateale.
Una volta calcolato l` onere di riscatto, l` Inps ne dà comunicazione al richiedente. Con la nota di avviso,
alla quale normalmente è allegato il bollettino da utilizzare per il versamento, l` ente avverte che il
pagamento della somma richiesta deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni, generalmente
in unica soluzione. Tuttavia, se la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata
per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale, in un numero massimo di 60 rate
mensili (5 anni) di uguale entità e di importo non inferiore a 27 euro, con maggiorazione di interessi al
tasso legale annuo composto. Solo per le domande di riscatto degli studi universitari presentate dopo il
1° gennaio 2008, il pagamento rateale è consentito in un numero massimo di 120 rate mensili (10 anni),
senza aggiunta di interessi. Il pagamento di ciascuna rata ha valore irrevocabile. In caso di mancato
versamento di due rate consecutive la pratica si considera conclus
a, con l` accredito limi
tato ai contributi relat
ivi al periodo per la cui copertura sono sufficienti le somme già corrisposte
contributi di riscatto (14/03/2019 09:34)
I CONTRIBUTI DA RISCATTO Vi sono dei periodi nella vita del lavoratore che non danno luogo al
versamento dei contributi e, quindi, non possono poi essere calcolati nelle liquidazioni delle prestazioni
previdenziali, non ai fini del diritto della pensione né della misura. Al fine di evitare questo danno, la
legge offre la possibilità di riscattare i periodi di vuoto contributivo che possano aiutare a maturare il
diritto o a migliorare la misura della pensione. Si definiscono da riscatto, infatti, i contributi che il
lavoratore iscritto all` Inps si è pagato per farsi riconoscere ai fini della pensione periodi di lavoro per i
quali, all` epoca dello svolgimento dell` attività lavorativa, non esisteva l` obbligo del pagamento oppure
perché si tratta di lavoro svolto all` estero oppure periodi di non lavoro riferiti a particolari situazioni,
espressamente previste dalla legge: tipico esempio è quella del corso legale degli studi univers
itari. «Riscatto», dunque, è l` operazione che consente ai lavoratori di ottenere, a proprie spese (cioè
pagando), il riconoscimento contributivo di periodi «scoperti» dal punto di vista previdenziale (periodi
per i quali, cioè, non ha alcun accredito contributivo né obbligatorio né figurativo). A differenza della
copertura figurativa, che è gratuita, il riscatto è sempre a titolo oneroso. Unica agevolazione è il
riconoscimento dello sconto fiscale, perché le somme pagate per il riscatto si deducono dal reddito,
come avviene con i contributi obbligatori. In questo modo, il lavoratore ha la possibilità di recuperare
parte della spesa dalle minori tasse (Irpef) pagate. Inoltre, chi si avvale del riscatto ha la possibilità di
pagarlo a rate, senza interessi, nell` arco di 10
anni. In tabella sono indicate le principali forme di riscatto contributivo e il riferimento alle gestioni
previdenziali che lo consentono. Vediamo alcune di queste (le più ricorr
enti). Recupero dell` Università È la forma più diffusa di riscatto. Consente il recupero, cioè l` accredito
ossia la copertura ai fini contributivi, del periodo del corso legale degli studi universitari. Le condizioni
richieste sono due: aver già versato almeno un contributo; aver conseguito il diploma universitario.
Pertanto il riscatto contributivo non può essere riconosciuto a chi non ha ancora cominciato a lavorare,
né a chi, pur avendo seguito gli studi universitari, non abbia raggiunto la laurea. In verità, la prima
condizione è stata mitigata con la previsione del «riscatto in attesa del posto di lavoro». Il recupero si
riferisce agli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale, con esclusione dei periodi
«fuori corso». Il riscatto può essere anche parziale, riguardare cioè singoli anni del corso legale di studi
(esempio: solo due anni al posto dei quattro previsti dal corso di laurea). Il caso più frequente di riscatto
parziale è quello per la concomitanza tra servizio militare e frequenza universitaria. Un esempio. Il
dottor Tizio, laureato in giurisprudenza, durante gli studi universitari ha fatto il servizio militare per 12
mesi. Dal momento che per il periodo di «leva» è coperto da contributi figurativi (senza alcun onere,
quindi), il dottor Tizio può fare domanda all` Inps di riscatto di soli 3 dei 4 anni di corso legale della
laurea di giurisprudenza. Per un lungo tempo, nel passato, il recupero ai fini pensionistici degli anni di
studi universitari era pressoché riservato solo alla laurea vera e pr
opria. Non potevano, cioè, essere riscattati i corsi di tipo superiore che non davano luogo al
conferimento del titolo accademico: le «lauree brevi» o i diplomi «parauniversitari», ad esempio. Oggi,
invece (dal 1997) è possibile il riscatto anche degli anni di studio per: il «diploma universitario» che si
consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni (la cd «laurea breve»);
il «diploma di laurea», ottenuto dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei
anni; il «diploma di specializzazione», che si consegue successivamente alla laurea e al termine di un
corso di durata non inferiore a due anni; il «dottorato di ric
erca». Le nuove disposizioni si applicano alle domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997,
indipendentemente dalla data in cui si è svolto il corso di
studi. Possono essere recuperate, quindi, anche le lauree brevi conseguite prima del mese di luglio del
1997 (chi fa i conti con la pensione, dunque, può valutare anche questa eventuale possibi
lità). Il riscatto della laurea in attesa del posto di lavoro Il riscatto degli studi universitari, come
accennato, può essere richiesto anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di
previdenza che non hanno iniziato l` attività lavorativa. In tal caso, il contributo versato è tenuto dall` Inps
in apposita evidenza contabile, rivalutato e conservato per essere trasferito, a domanda dell`
interessato, presso la gestione previdenziale nella quale s` iscriverà in conseguenza dell` intrapresa di
un` attività lavorativa. In tal caso, non essendoci una retribuzione o un reddito di riferimento, la legge
prevede che l` onere di riscatto da versare sia costituito di una somma pari, per ogni anno da riscattare,
al livello minimo di reddito imponibile previsto per gli iscritti alla gestione commercianti (15.878 euro nel
2019), moltiplicato per l` aliquota di computo delle pensioni dell` assicurazione generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti (nel 2019 pari al
33%). L` onere di riscatto, come detto, è fiscalmente deducibile dall` imponibile Irpef dell` interessato;
qualora questi (come è probabile in questi casi) non fosse titolare di alcun reddito, l` onere del riscatto è
detraibile dall` imposta dovuta dai soggetti di cui l` interessato risulti fiscalmente a carico (papà o
mamma), nella misura de
l 19%. Lavoro all` e
stero. L` Italia ha in corso di validità numerose convenzioni con altre nazioni in materia di sicurezza
sociale (Paesi dell` Unione Europea, Svizzera, Usa, Argentina, Brasile, ecc.). Scopo degli accordi è
consentire al lavoratore di utilizzare, ai fini della pensione, i vari periodi lavorativi svolti in più stati. Un
esempio. In Italia per aver diritto alla pensione occorrono almeno 20 anni di contributi, così come in Fr
ancia. Poniamo il caso di un lavoratore che abbia lavorato 13 anni a Milano e 7 anni a Parigi. Senza un
accordo tra le due nazioni, il lavoratore non avrebbe diritto ad alcuna pensione. Grazie alla
convenzione, invece, ha la possibilità di cumulare i due periodi (quello italiano e quello francese) ai fini
del diritto alla pensione. In questo modo sia l` Italia e sia la Francia riconoscono la contribuzione dell`
altro Paese, conservando propria l` autonomia legislativa in materia. In altre parole, l` ente di previdenza
italiano (Inps) riconosce il diritto alla pensione sulla base di 20 anni di contributi (dati dal cumulo di 13
più 7 anni), mentre liquida una pensione calcolata solo sulla base di 13 anni (svolti in Italia) mentre l`
organismo estero paga la prestazione sulla base di 7 anni all` età e alle condizioni richieste in Francia.
Si applica, in altre parole, il principio della «totalizzazione» dei peri
odi contributivi ai fini del «diritto» alla pensione (non della misura).
Che cosa succede se l` attività lavorativa è stata svolta all` estero in un Paese non convenzionato
(Emirati Arabi, per esempio)? In questi casi per recuperare i periodi ai fini pensionistici non
c` è altra via che ricorrere al riscatto, pagando cioè di tasca propria.
L` unica condizione richiesta è il possesso della cittadinanza italiana alla data della domanda. La
richiesta va corredata dei documenti oggettivamente idonei a provare l` esistenza e la durata del
rapporto di lavoro (non è importante la prova dell` importo delle retribuzioni percepite): possono essere
utilizzati tutti i documenti originali di lavoro (eventuale contratto di ingaggio, lettera di assunzione, buste
paga e così via) avvalorati dalle dichiarazioni di autorità consolari italiane o
di pubbliche amministrazioni straniere che controllano l` immigrazione.
Altri riscatti. In presenza di almeno cinque anni di contributi derivanti da effettiva attività lavorativa (con
esclusione, quindi, dei contributi figurativi, volontari o proveniente da riscatto) può chiedere il riscatto, a
pagamento, fino a un massimo di cinque anni dei periodi di: assenza facoltativa dal lavoro per maternità
e assenza dal lavoro per malattia del bambino fino a tre anni di età (l` ipotesi interessa solo le donne
disoccupate, perché per quelle occupate questi periodi sono accreditati con contributi figurativi;
congedo per l` assistenza e la cura di disabili in misura non
inferiore all` 80% (solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1993).
Inoltre, la riforma Dini del 1995 (legge n. 335/1995), ha dato la possibilità di riscatto ai fini pensionistici
anche ai corsi di formazione professionale e a particolari periodi d` interruzione o sospensione dell`
attività lavorativa purché successivi al 31 dicembre 1996: periodi d` interruzione o sospensione del
rapporto di lavoro per un massimo di tre anni, non coperti da contributi né figurativi né volontari; periodi
di formazione professionale, studio e ricerca, finalizzati all` acquisizione di titoli o di competenze
specifiche richieste per l` assunzione al lavoro o per la progressione della carriera; periodi d`
inserimento nel mercato del lavoro (lavoro interinale, a termine, ecc.) ancora da definire mediante l`
emanazione del solito decreto ministeriale; lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale, nonché i
relativi periodi intercorrenti non coperti da contributi; lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico (
settimane o mesi alterni) per i periodi non coperti da alcun contributo.
Per gli ultimi due casi (lavoro discontinuo e part-time), in alternativa al riscatto, è possibile il versamento
della contribuzione volontaria: per l` autorizzazione, eccezionalmente
, è richiesto un solo anno
di contribuzione obbligatoria, invece di tre.