IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 20/03/2019 alle ore 11:37
Novità del decreto sbocca cantieri
In Cdm il decreto sblocca cantieri. Regolamento unico. Meno invitati alle procedure Appalti, piccoli lavori snelliti Niente progettazione per le attività di manutenzione PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI - Meno invitati alle procedure negoziate. N o n s a r à n e c e s s a r i a l a p r o g e t t a z i o n e e s e c u t i v a p e r i l a v o r i d i m a n u t e n z i o n e o r d i n a r i a e s t r a o r d i n a r i a ( c o n a l c u n e eccezioni). Pagamento diretto del progettista negli appalti integrati. Soppresso l' obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. Inversione della verifica dei requisiti dei concorrenti. Assorbimento della soft law e dei regolamenti ministeriali in un regolamento unico. Sono queste le principali linee sulle quali si muove la bozza del decreto legge cosiddetto «sblocca cantieri» ieri mattina in preconsiglio dei ministri e che sarà presentata oggi dall' esecutivo. Una bozza che contiene, oltre alla nomina dei commissari straordinari (ma non del commissario unico), anche diverse modifiche puntuali al codice dei contratti pubblici (si veda ItaliaOggi del 16 marzo scorso). Nel documento, dal quale sono state espunte diverse proposte di matrice Lega e Mef presenti nella precedente bozza di lavoro, compare innanzitutto l' unificazione dei provvedimenti già emessi in attuazione del decreto 50/2016 (decreti ministeriali e linee guida Anac) che, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, saranno riuniti in un «regolamento unico» di attuazione del codice appalti. Questo testo regolamentare avrà ad oggetto le seguenti materie: «nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell' esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; requisiti degli operatori economici per l' affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; lavori riguardanti i beni culturali». In sostanza è il ritorno ad un (mini, ma non tanto) regolamento di attuazione, in attesa poi di comprendere se la delega approvata qualche settimana fa per la riforma organica del codice si riferirà ad altre materie. Altro intervento di rilievo riguarda la messa a regime della norma (oggi transitoria) che consente l' affidamento dei lavori sulla base di un progetto definitivo semplificato per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. In questi casi si prescinderà dal progetto esecutivo anche in fase di esecuzione del contratto, ma ci vorrà almeno una relazione generale, l' elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metricoestimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l' individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Viene comunque ridefinito il contenuto del progetto di fattibilità che deve sempre essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali. Non cambia la norma sull' appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione in alcuni casi specifici) ma si prevede il pagamento diretto del progettista da parte della stazione appaltante. Per le procedure di affidamento di lavori da 40 mila a 150 mila euro (e per servizi e forniture da 40 mila a 221 mila euro) si passa da 10 invitati a tre invitati (minimo). Si alza fino a 350 mila euro la soglia per affidamento di lavori con procedura negoziata e invito a 10 operatori e quindi gli inviti a 15 imprese scatteranno soltanto al di sopra dei 350 mila euro e fino a un milione di euro. Possibile l' affidamento in amministrazione diretta di lavori fra 150 mila e 350 mila euro Non c' è quindi traccia di aperture fino alla soglia europea (5,4 milioni) relativamente ad affidamenti diretti. Prevista l' inversione della verifica dei requisiti: le stazioni appaltanti potranno decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ma dovranno effettuarla comunque sull' aggiudicatario e a campione anche sugli altri partecipanti. Nei contratti sotto soglia previsto l' utilizzo del criterio del prezzo più basso, ma con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura, dei servizi di ristorazione e di quelli ad elevata intensità di manodopera; viene invece previsto che anche i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico o innovativo dovranno essere affidati con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa. Eliminato l' obbligo di indicazione in fase di offerta della terna dei subappaltatori. Viene chiarito definitivamente che gli organismi di diritto privato che qualificano le imprese di costruzioni, «nell' esercizio dell' attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica». Viene eliminato il tetto, previsto all' articolo 95 comma 10-bis del codice, relativo ai punteggi attribuibili all' offerta economica, oggi fermo al 30%. Ripristinato l' incentivo 82% del valore dell' opera) per i tecnici delle amministrazioni che si occupano della progettazione. I commissari di gara, se mancheranno esperti dell' albo Anac, potranno essere nominati dalle stazioni appaltanti. © Riproduzione riservata. 20 marzo 2019 Pagina 31 Italia Oggi

Le novità del decreto (21/03/2019 11:36)
Codice appalti, regolamento unico per ridimensionare il ruolo Anac Le obiezioni del Colle. Non sarà un decreto del premier ma un decreto del Presidente della Repubblica a riscrivere le norme attuative. Salta la norma ammazza-gare, procedure negoziate fino a 350mila euro ROMA Nel tormentato decreto legge sblocca cantieri non c` è solo la lite sui commissari. C` è una prima parte condivisa e consolidata: la riforma del codice appalti che il governo è convinto possa velocizzare i lavori. Una q u a r a n t i n a d i n o r m e c h e r i s c r i v o n o radicalmente le regole degli appalti, con limitati fronti di tensione fra M5s e Lega: quelli più vistosi sono il limite del subappalto al 30% ( c h e M 5 s v u o l e m a n t e n e r e e l a L e g a eliminare) e la norma ammazza-gare che avrebbe alzato a 5 milioni la soglia per affidare i lavori senza gara formale, con una procedura negoziata (la vecchia trattativa) aperta a cinque imprese. Mentre sulla prima si continua a discutere ed è stato uno dei motivi di stallo del Cdm di ieri, la seconda è stata eliminata. La norma arrivava da un "pacchetto Tria" per il rilancio degli investimenti e della crescita ma è stata cassata dal decreto per una forte opposizione pentastellata. Le reazioni delle imprese e dei sindacati erano andati nella stessa direzione. Sostanziale sintonia fra i due partner di governo sul resto dell` impianto. L` obiettivo è ribaltare l` assetto organizzativo creato dal codice appalti approvato dal governo Renzi. La riforma del governo Conte punta a sfoltire le norme nazionali che appesantiscono rispetto alle direttive Ue (il cosiddetto gold plating) e soprattutto a ridimensionare i poteri dell` Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. Nell` attuale codice l` Anac è il perno centrale, dotato di poteri regolatori (attraverso le linee guida) oltre che di vigilanza. Il governo vuole eliminare i primi, tornando a una impostazione classica, in cui è il governo a dettare l` attuazione del codice. La sintonia fra i partner politici non vuol dire che il provvedimento proceda senza difficoltà. Il disegno era assorbire e modificare i decreti ministeriali e le linee guida Anac approvate finora (o in corso di approvazione) agendo con un decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) che avrebbe dovuto approvare un regolamento attuativo unico. Ma i regolamenti veri e propri sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) e hanno un iter di approvazione più rigido e complesso. Ed è stato proprio il Colle a far notare l` incongruità fra l` obiettivo del regolamento generale attuativo unico e la forma del Dpcm. La norma di legge è stata corretta (e anche spostata in avanti nell` articolato) e il regolamento sarà quindi approvato con Dpr. Il regolamento generale segna un ritorno alla tradizione rispetto ai tentativi di soft law flessibile inaugurati con il codice del 2015. Basta uno sguardo all` indietro per vedere come abbia funzionato in passato la tradizione. La legge fondamentale sui lavori pubblici è del 1865, approvata appena fatta l` Italia, e aveva un regolamento generale che fu approvato trenta anni dopo, nel 1895. Tempi più brevi, "solo" cinque anni per approvare il regolamento generale della legge Merloni, dal 1994 al 1999, mentre l` ultimo regolamento generale, quello del «codice De Lise» del 2006 aveva visto la luce quattro anni dopo, nel 2010. Il premier giura che qui il processo sarà molto più veloce proprio perché si avvarrà del lavoro già fatto. Abbastanza solide le altre norme. Per le trattative private la soglia resta a 350mila euro, come fissata dalla legge di bilancio. Il subappalto - aldilà del limite del 30% - sarà comunque più facile con l` eliminazione della terna che oggi le imprese devono indicare già in gara (norma contestata dalla lettera di messa in mora della commissione Ue). Torna prioritario il massimo ribasso, mentre si ritocca il meccanismo di individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale. Il massimo ribasso è stato per anni la norma più contestata, ora si preferisce all` offerta economicamente più vantaggiosa (forse soprattutto perché non ha bisogno di commissioni di gara che valutino discrezionalmente le offerte). Per semplificare si introduce anche una norma pericolosa: la possibilità per la stazione appaltante di verificare i requisiti delle offerte proponenti dopo l` apertura delle buste (con la possibilità per imprese che non hanno i requisiti di influenzare le medie delle offerte). Una semplificazione doverosa è quella degli appalti per manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla base del progetto definitivo e non esecutivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Giorgio Santilli 21 marzo 2019 Pagina 2 Il Sole 24 Ore