IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE :
LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare "
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 20/03/2019 alle ore 11:37
Novità del decreto sbocca cantieri
In Cdm il decreto sblocca cantieri. Regolamento unico. Meno invitati alle procedure
Appalti, piccoli lavori snelliti
Niente progettazione per le attività di manutenzione
PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI -
Meno invitati alle procedure negoziate.
N o n s a r à n e c e s s a r i a l a p r o g e t t a z i o n e
e s e c u t i v a p e r i l a v o r i d i m a n u t e n z i o n e
o r d i n a r i a e s t r a o r d i n a r i a ( c o n a l c u n e
eccezioni).
Pagamento diretto del progettista negli appalti
integrati. Soppresso l' obbligo di indicazione
della terna dei subappaltatori.
Inversione della verifica dei requisiti dei
concorrenti. Assorbimento della soft law e dei
regolamenti ministeriali in un regolamento
unico. Sono queste le principali linee sulle
quali si muove la bozza del decreto legge
cosiddetto «sblocca cantieri» ieri mattina in
preconsiglio dei ministri e che sarà presentata
oggi dall' esecutivo. Una bozza che contiene,
oltre alla nomina dei commissari straordinari
(ma non del commissario unico), anche
diverse modifiche puntuali al codice dei
contratti pubblici (si veda ItaliaOggi del 16
marzo scorso). Nel documento, dal quale sono
state espunte diverse proposte di matrice
Lega e Mef presenti nella precedente bozza di
lavoro, compare innanzitutto l' unificazione dei
provvedimenti già emessi in attuazione del decreto 50/2016 (decreti ministeriali e linee guida Anac) che,
entro 90 giorni dall' entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, saranno riuniti in un
«regolamento unico» di attuazione del codice appalti. Questo testo regolamentare avrà ad oggetto le
seguenti materie: «nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni e dei
contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell' esecuzione; esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; requisiti
degli operatori economici per l' affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; lavori riguardanti i
beni culturali». In sostanza è il ritorno ad un (mini, ma non tanto) regolamento di attuazione, in attesa poi
di comprendere se la delega approvata qualche settimana fa per la riforma organica del codice si
riferirà ad altre materie. Altro intervento di rilievo riguarda la messa a regime della norma (oggi
transitoria) che consente l' affidamento dei lavori sulla base di un progetto definitivo semplificato per gli
interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria, ad esclusione degli
interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.
In questi casi si prescinderà dal progetto esecutivo anche in fase di esecuzione del contratto, ma ci
vorrà almeno una relazione generale, l' elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metricoestimativo,
il piano di sicurezza e di coordinamento con l' individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. Viene comunque ridefinito il contenuto del progetto di fattibilità
che deve sempre essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali. Non cambia
la norma sull' appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione in alcuni casi specifici) ma si
prevede il pagamento diretto del progettista da parte della stazione appaltante. Per le procedure di
affidamento di lavori da 40 mila a 150 mila euro (e per servizi e forniture da 40 mila a 221 mila euro) si
passa da 10 invitati a tre invitati (minimo). Si alza fino a 350 mila euro la soglia per affidamento di lavori
con procedura negoziata e invito a 10 operatori e quindi gli inviti a 15 imprese scatteranno soltanto al di
sopra dei 350 mila euro e fino a un milione di euro. Possibile l' affidamento in amministrazione diretta di
lavori fra 150 mila e 350 mila euro Non c' è quindi traccia di aperture fino alla soglia europea (5,4
milioni) relativamente ad affidamenti diretti. Prevista l' inversione della verifica dei requisiti: le stazioni
appaltanti potranno decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione
relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti,
ma dovranno effettuarla comunque sull' aggiudicatario e a campione anche sugli altri partecipanti. Nei
contratti sotto soglia previsto l' utilizzo del criterio del prezzo più basso, ma con esclusione dei servizi di
ingegneria e architettura, dei servizi di ristorazione e di quelli ad elevata intensità di manodopera; viene
invece previsto che anche i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico o innovativo dovranno
essere affidati con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa. Eliminato l' obbligo di
indicazione in fase di offerta della terna dei subappaltatori.
Viene chiarito definitivamente che gli organismi di diritto privato che qualificano le imprese di
costruzioni, «nell' esercizio dell' attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono
funzioni di natura pubblicistica». Viene eliminato il tetto, previsto all' articolo 95 comma 10-bis del
codice, relativo ai punteggi attribuibili all' offerta economica, oggi fermo al 30%. Ripristinato l' incentivo
82% del valore dell' opera) per i tecnici delle amministrazioni che si occupano della progettazione. I
commissari di gara, se mancheranno esperti dell' albo Anac, potranno essere nominati dalle stazioni
appaltanti.
© Riproduzione riservata.
20 marzo 2019
Pagina 31 Italia Oggi
Le novità del decreto (21/03/2019 11:36)
Codice appalti, regolamento unico per
ridimensionare il ruolo Anac
Le obiezioni del Colle. Non sarà un decreto del premier ma un decreto del Presidente
della Repubblica a riscrivere le norme attuative. Salta la norma ammazza-gare,
procedure negoziate fino a 350mila euro
ROMA Nel tormentato decreto legge sblocca
cantieri non c` è solo la lite sui commissari. C`
è una prima parte condivisa e consolidata: la
riforma del codice appalti che il governo è
convinto possa velocizzare i lavori. Una
q u a r a n t i n a d i n o r m e c h e r i s c r i v o n o
radicalmente le regole degli appalti, con
limitati fronti di tensione fra M5s e Lega: quelli
più vistosi sono il limite del subappalto al 30%
( c h e M 5 s v u o l e m a n t e n e r e e l a L e g a
eliminare) e la norma ammazza-gare che
avrebbe alzato a 5 milioni la soglia per affidare
i lavori senza gara formale, con una procedura
negoziata (la vecchia trattativa) aperta a
cinque imprese.
Mentre sulla prima si continua a discutere ed è
stato uno dei motivi di stallo del Cdm di ieri, la
seconda è stata eliminata. La norma arrivava
da un "pacchetto Tria" per il rilancio degli
investimenti e della crescita ma è stata
cassata dal decreto per una forte opposizione
pentastellata. Le reazioni delle imprese e dei
sindacati erano andati nella stessa direzione.
Sostanziale sintonia fra i due partner di
governo sul resto dell` impianto.
L` obiettivo è ribaltare l` assetto organizzativo creato dal codice appalti approvato dal governo Renzi. La
riforma del governo Conte punta a sfoltire le norme nazionali che appesantiscono rispetto alle direttive
Ue (il cosiddetto gold plating) e soprattutto a ridimensionare i poteri dell` Autorità anticorruzione guidata
da Raffaele Cantone.
Nell` attuale codice l` Anac è il perno centrale, dotato di poteri regolatori (attraverso le linee guida) oltre
che di vigilanza. Il governo vuole eliminare i primi, tornando a una impostazione classica, in cui è il
governo a dettare l` attuazione del codice.
La sintonia fra i partner politici non vuol dire che il provvedimento proceda senza difficoltà. Il disegno
era assorbire e modificare i decreti ministeriali e le linee guida Anac approvate finora (o in corso di
approvazione) agendo con un decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) che avrebbe dovuto
approvare un regolamento attuativo unico. Ma i regolamenti veri e propri sono approvati con decreto del
Presidente della Repubblica (Dpr) e hanno un iter di approvazione più rigido e complesso. Ed è stato
proprio il Colle a far notare l` incongruità fra l` obiettivo del regolamento generale attuativo unico e la
forma del Dpcm.
La norma di legge è stata corretta (e anche spostata in avanti nell` articolato) e il regolamento sarà
quindi approvato con Dpr.
Il regolamento generale segna un ritorno alla tradizione rispetto ai tentativi di soft law flessibile
inaugurati con il codice del 2015.
Basta uno sguardo all` indietro per vedere come abbia funzionato in passato la tradizione. La legge
fondamentale sui lavori pubblici è del 1865, approvata appena fatta l` Italia, e aveva un regolamento
generale che fu approvato trenta anni dopo, nel 1895.
Tempi più brevi, "solo" cinque anni per approvare il regolamento generale della legge Merloni, dal 1994
al 1999, mentre l` ultimo regolamento generale, quello del «codice De Lise» del 2006 aveva visto la luce
quattro anni dopo, nel 2010. Il premier giura che qui il processo sarà molto più veloce proprio perché si
avvarrà del lavoro già fatto.
Abbastanza solide le altre norme.
Per le trattative private la soglia resta a 350mila euro, come fissata dalla legge di bilancio. Il subappalto
- aldilà del limite del 30% - sarà comunque più facile con l` eliminazione della terna che oggi le imprese
devono indicare già in gara (norma contestata dalla lettera di messa in mora della commissione Ue).
Torna prioritario il massimo ribasso, mentre si ritocca il meccanismo di individuazione ed esclusione
automatica delle offerte anomale. Il massimo ribasso è stato per anni la norma più contestata, ora si
preferisce all` offerta economicamente più vantaggiosa (forse soprattutto perché non ha bisogno di
commissioni di gara che valutino discrezionalmente le offerte). Per semplificare si introduce anche una
norma pericolosa: la possibilità per la stazione appaltante di verificare i requisiti delle offerte proponenti
dopo l` apertura delle buste (con la possibilità per imprese che non hanno i requisiti di influenzare le
medie delle offerte).
Una semplificazione doverosa è quella degli appalti per manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla
base del progetto definitivo e non esecutivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Giorgio Santilli
21 marzo 2019
Pagina 2 Il Sole 24 Ore