SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: kalende greche il 28/03/2019 alle ore 07:58
atto indirizzo riunione Puglia
Resoconto Riunione dei Segretari dell?Albo Puglia del 27.03.209 - Osservazioni all?atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla Dirigenza Area Funzioni Locali ? Sezione Segretari comunali
In poche righe si sintetizzano alcune osservazioni e criticità rilevate nell?atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei Segretari comunali:
· Preliminarmente si riscontra una incongruenza nella prima parte delle linee guida laddove si riporta la confluenza nell?Area delle Funzioni locali nelle more dell?attuazione della riforma che prefigura l?abolizione del Segretario comunale e provinciale. Pertanto non si può chiedere alle rappresentanze sindacali dei Segretari comunali di firmare un contratto che prefiguri la propria soppressione e confluenza nel ruolo unico della dirigenza locale, giacché la premessa normativa, ossia l?art. 11 comma 1 lettera b della Legge nr. 124/2015 è stata dichiarata incostituzionale.
· Entrando nel merito dell?atto di indirizzo si contesta che si possa disciplinare contrattualmente ?la compatibilità tra le funzioni di responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza e le funzioni dirigenziali attribuite al Segretario?. Si ritiene sia doveroso regolamentare a livello legislativo una materia così delicata.
· In merito all?esercizio del potere di avocazione da parte dei Segretari comunali degli atti dei Dirigenti in caso di loro inadempienza si stigmatizza l?ambito di applicazione nei Comuni dotati di dirigenza avendo la figura dirigenziale una propria responsabilità specifica (resp. Dirigenziale); diversamente tale potere di avocazione potrebbe essere circoscritto ai Comuni privi di dirigenza e limitatamente alle competenze compatibili con la preparazione professionale legata al ruolo del Segretario comunale.
· L'atto di indirizzo ARAN nella parte in cui prevede una disciplina per i Segretari Comunali di fascia C non chiarisce come avverrà la procedura di progressione in carriera dei Segretari di predetta fascia e il loro passaggio nell'Area dirigenziale. Per semplice scivolamento, dopo due anni effettivi di servizio, così come era ipotizzato dalla Legge 124/2015? oppure in analogia con l'attuale disciplina che prevede la frequenza ed il superamento dello SPES come conditio sine qua non per l'accesso alla fascia B?
· Inoltre, se l'atto ARAN chiaramente dispone che non devono esserci nuovi e maggiori oneri susseguenti all?approvazione del Contratto Collettivo Nazionale Quadro, concretamente come verrà trasfusa nel nuovo disciplinare stipendiale tutta l?attuale architettura dei diritti di rogito, delle maggiorazioni di retribuzione di posizione previste dal C.C.I.N. del 22.12.2003 così come l?indennità di convenzioni di Segreteria? Oppure vi è un serio rischio di siglare un contratto peggiorativo per i Segretari che dovrebbero negoziare ciascuno con il proprio Sindaco l?incremento della posizione ex art. 41 comma 4 del C.C.N.L. 16.05.2001, nell?ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, per poter ? forse ? far confluire quelli che oggi sono i sopra citati diritti?
· Infine appare alquanto pericolosa la previsione della revoca dell?incarico di Segretario comunale per ?l?inadeguato esercizio delle funzioni di sovraintendenza e coordinamento? di cui all?art. 97, comma 4, TUEL equiparandolo all?ipotesi di violazione dei doveri d?Ufficio, giacché l?inadeguatezza delle funzioni appare espressione vaga e quindi non misurabile e valutabile.
N.B.
altro che 2020 qui andremo e giustamente al 2030...vedo delle giuste critiche e penso a chi esultava per la conquista della figura di vertice.
lv (28/03/2019 11:27)
si tratta di una valutazione precisa quella del resoconto che diverge dai proclami di vittoria di altra componente della categoria.
ripeto la garanzia può essere solo una :
avere una indennità di posizione minima di almeno 20000-25000 euro che può e deve aumentare in presenza di condizioni valutabili OGGETTIVAMENTE come :
numero di comuni
responsabilità di settori
altre incombenze.
non si può lasciare troppa discrezionalità nel determinare il trattamento .
TROPPO RISCHIOSO
nicolino macchiavellico (28/03/2019 11:00)
Letta in quest`ottica è l`istituzionalizzazione dello schiavismo comunale.
SOno finiti i sogni di gloria.
Ma è anche vero che tanti enti a questo punto non stanno più in piedi.
Se dovrò rimanere per forza a lavorare in questi enti farò fioccare pareri non favorevoli.
lv (28/03/2019 10:44)
le maggiorazioni della posizione e le indennità di convenzione che ,poi riguardano almeno il 50 per cento dei segretari,che fine fanno ?bisogna prevedere alloraoltre un tabellare adeguato all`incremento del 3,48 quindi ritengo un tabellare base di 45000 -46000 euro e un minimo di indennità di posizione di almeno 20.000 -25.000 euro maggiorabile per responsabilità gestionali di preposizione a settori e pluralità di comuni in convenzioni .
hai voglia a parlare di riconoscimento di figura di vertice quando si rischia pure di perderci economicamente ???!!!