SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
Il blog e' organizzato in aree tematiche ognuna delle quali puo' avere una o piu' aree di discussione. Nelle area di discussioni possono essere inseriti uno o piu commenti. Le aree di discussione possono essere riservate o libere. Nelle discussioni riservate, identificate da un iconcina rossa, gli utenti possono inserire i propri commenti solo dopo aver effettuato l'autenticazione attraverso la pagina di login. Nelle discussioni libere, identificate da un iconcina verde, l'utente puo commentare liberamente senza la necessita di autenticarsi.
Discussione libera proposta da: il 03/04/2019 alle ore 14:12
Riace, la Cassazione riabilita il sindaco Lucano
Finì agli arresti domiciliari per l'inchiesta per favoreggiamento dell?immigrazione clandestina e presunti illeciti nell?affidamento degli appalti per la differenziata.
Dalla cronaca:
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/04/02/news/riace_la_cassazione_riabilita_il_sindaco_lucano-223140992/
Niente truffe a Riace, niente ruberie, niente matrimoni di comodo. Così afferma la Cassazione, che nell?ordinare ai giudici di Reggio Calabria di valutare nuovamente se protrarre o meno l?esilio di Mimmo Lucano, demolisce l?impianto accusatorio che contro di lui è stato messo insieme dalla procura di Locri.
... riguardo i presunti illeciti nella gestione della differenziata, gli elementi a carico di Lucano non ci sono.
L?appalto ? si legge nelle motivazioni - è stato affidato in modo assolutamente regolare. Lo hanno deciso in modo collegiale da Giunta e Consiglio Comunale, sulla stregua di pareri di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti dal segretario e dai funzionari tecnici del Comune, dopo averlo reso pubblico e noto a tutti grazie all?istituzione persino di un albo comunale delle cooperative...
(12/04/2019 15:51)
Ultime non buone
esse (05/04/2019 09:08)
io vedo solo gestioni clientelari ,feudali,più o meno marcate ,più o meno ideologizzate .
(05/04/2019 08:12)
Se avessimo fatto noi il 10% di quel che hanno fatto i P.M (e GIP, e riesame....) ci avrebbero fatto letteralmente a pezzi. La giustizia è un problema, ormai, da affrontare. Errori marchiani - secondo la Cassazione - di quel tipo non possono non trovare una sanzione. Eppure saranno, ovviamente, impuniti.
(04/04/2019 10:49)
da associazione vighenzi blog oliveri
Per la Cassazione, informano i quotidiani, il sindaco di Riace non ha commesso irregolarità rilevanti nell`affidamento degli appalti alle cooperative sociali per la gestione dei rifiuti.
Nell`articolo su La Repubblica on line del 3 aprile 2019 si legge: "È la legge ? sottolineano i magistrati della Suprema Corte - che consente ?l`affidamento diretto di appalti? in favore delle cooperative sociali ?finalizzate all`inserimento lavorativo delle persone svantaggiate? a condizione che gli importi del servizio siano ?inferiori alla soglia comunitaria?".
Ora, fa sempre piacere constatare che una persona sia valutata come non responsabile di illeciti penali, a conferma della presunzione di non colpevolezza.
Sta di fatto, però, che la decisione della Cassazione, astraendo dal caso di Mimmo Lucano, porta ad altre considerazioni estremamente importanti.
Gli ermellini, come visto sopra, ritengono non sussistente l`impianto accusativo perchè è la legge a consentire gli affidamenti diretti alle cooperative sociali.
Quanto afferma la Cassazione è assolutamente vero. Altrettanto vero, però, è che purtroppo l`ordinamento non è monolitico, come non lo è la giurisdizione. Se quella penale può considerare che l`applicazione di una legge non sia causa di reato, le giurisdizioni civile ed amministrativa, tuttavia, che non si occupano ovviamente di rilevare la commissione di reati, possono invece dimostrare che quella legge che consenta affidamenti diretti (o mille altre modalità attuative di appalti, contributi, concessioni, ed altro ancora) sia, tuttavia, stata applicata male, sì da determinare irregolarità amministrative e danni erariali.
Le giurisdizioni tra loro non comunicano, non si contemperano: camminano su piani assolutamente paralleli e autonomi.
Certo, la visione che propone la Cassazione è, in qualche modo, "liberatoria": la legge consente di affidare alle coop sociali direttamente appalti sotto la soglia comunitaria? Allora, questo tipo di affidamenti sono regolari.
Tuttavia, amplissima giurisprudenza amministrativa e contabile dimostra che i Tar e la Corte dei conti non sempre la vedono così semplice. Lo stesso vale per l`Anac: si vedano, in proposito, le Linee Guida sugli affidamenti ad enti del terzo settore ed alle cooperative sociali: 25 pagine fittissime, complesse, contorte, che dimostrano quanto problematico sia, contrariamente a quel che appare dalla decisione della Cassazione, affidare direttamente appalti alle coop sociali.
Allora, la domanda da porsi è: si può consentire che l`ordinamento continui in questa totale incomunicabilità tra giurisdizioni? Può un medesimo fatto essere valutato in modo così opposto e diverso da diverse autorità giurisdizionali o amministrative?
(04/04/2019 10:29)
La sostanza della questione è che delle numerose e pesanti accuse nei confronti del sindaco resta in piedi solo quella, marginale, relativa all`aiuto della sua compagna nel tentativo (fallito) di farsi raggiungere dal fratello in Italian (caso particolarissimo in cui va valutata la relazione affettiva tra i due, non si trattava certo di una prassi comune)... TUTTO IL RESTO VIENE SMONTATO... Segnatamente, per quanto riguarda i presunti matrimoni di comodo, più volte evocati dai magistrati calabresi, la Cassazione ha rilevato non solo che non ci sono significativi e precisi elementi di riscontro, ma, addirittura, che non c`è alcuna contestazione formalmente elevata.
x 14.12 (03/04/2019 16:08)
I giudici di piazza Cavour, in particolare, ribadiscono nella sentenza depositata oggi ? come già fatto la scorsa settimana con la sentenza su Lemlem Tesfahun, compagna di Lucano, per la quale è stata revocata la misura dell?obbligo di firma ? la«correttezza» delle argomentazioni del Riesame di Reggio Calabria relative all?ipotesi di reato di favoreggiamento dell?immigrazione clandestina contestato al sindaco di Riace, per cui viene sottolineata «la gravità del panorama indiziario».Quanto alla gestione dei rifiuti, al contrario, l?ordinanza del Riesame «non si sofferma sulla valutazione di un profilo rilevante ai fini dell?apprezzamento del requisito della gravità indiziaria ? osserva la Cassazione ? esaminando quali altre imprese in quel territorio, oltre le cooperative sociali affidatarie per anni del servizio, avrebbero potuto in quel momento svolgerlo, tenuto conto della conformazione del centro storico del Comune interessato e delle specifiche caratteristiche dell?attività che di quel servizio costituiva l?oggetto». In sintesi, secondo i giudici del ?Palazzaccio?,«non emergono con la necessaria chiarezza di analisi gli atti o i comportamenti che l?indagato avrebbe materialmente posto in essere per realizzare in concreto una serie di condotte che, allo stato, paiono solo assertivamente ipotizzate e le cui note modali, peraltro, non vengono sotto alcun profilo tratteggiate,rimanendo addirittura contraddette dalla connotazione di collegialità propria di tutti gli atti di affidamento e dalla dedotta circostanza di fatto relativa alla pacifica presenza in ciascuna delle pertinenti delibere amministrative adottate nel corso della procedura seguita dai competenti organi municipali dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili del servizio interessato». Sul punto, dunque, il Riesame, conclude la Cassazione, dovrà«eliminare i rilevati vizi e colmare le lacune della motivazione».
Alleggerimento (03/04/2019 14:48)
Leggere anche articolo su ildesk.it per completezza.