IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 08/04/2019 alle ore 11:30
Sblocca cantieri confronto a tre fino a 200.000
SBLOCCA-CANTIERI Appalti, confronto a tre nei lavori fino a 200mila euro Procedura aperta per i bandi entro la soglia comunitaria Le stazioni appaltanti dovranno effettuare gare con procedura aperta per l' acquisizione di appalti di lavori sopra i 200mila euro e fino sino alla soglia comunitaria, mentre nella fascia tra i 40mila e i 200mila euro avranno m o d o d i r i c o r r e r e a u n a p r o c e d u r a c o n confronto competitivo con obbligo di invito a soli tre operatori; in entrambe le fasce si potrà utilizzare il criterio del prezzo più basso. Il decreto «sblocca-cantieri» rivoluziona le p r o c e d u r e p e r l ' a f f i d a m e n t o d e l l a realizzazione di opere di valore inferiore alla soglia comunitaria contenuta nell' articolo 36 del Codice contratti, lasciando invece invariato l ' a s s e t t o g e n e r a l e d e i p e r c o r s i p e r l ' acquisizione di beni e servizi. Su questi ricadono però alcune novità utilizzabili nelle procedure selettive indipendentemente dall' oggetto dell' appalto. Le innovazioni del decreto si traducono nell' eliminazione della possibilità di utilizzare l' affidamento diretto per gli appalti di lavori tra i 40mila e i 150mila euro (in conseguenza dell' abrogazione del comma 912 della manovra 2019), mantenendolo (come per beni e servizi) solo entro i 40mila euro. La fascia intermedia è rimodulata dalle nuove norme (che riformulano alcune parti dell' articolo 36, comma 2, lettera b del Codice dei contratti) in uno spazio operativo compreso quindi tra i 40mila e il nuovo limite di 200mila euro, nel quale le stazioni appaltanti possono affidare la realizzazione di opere con procedure negoziate (con confronto comparativo) e obbligo di invito ad almeno tre operatori economici. La novità maggiore si ha invece per gli appalti tra 200mila euro e la soglia eurounitaria per i lavori, 5.548.000 euro: in questa fascia (nella quale scompare il valore intermedio di un milione di euro) le stazioni appaltanti dovranno affidare gli appalti con la procedura aperta disciplinata dall' articolo 60 del Codice dei contratti, pur potendo utilizzare l' esclusione automatica delle offerte anomale. L' innovazione ha rilevanti implicazioni operative, in quanto per appalti sopra i 500mila euro l' articolo 36, comma 9 prevede l' obbligo di pubblicazione del bando integrale sulla Gazzetta ufficiale, sul profilo del committente e sui siti dell' osservatorio e del Mit oltre che, per estratto, su un quotidiano nazionale e uno locale. Per le acquisizioni di beni e servizi il decreto non modifica le procedure di affidamento, mantenendo quello diretto entro i 40mila euro e la mini-gara con invito al almeno cinque operatori oltre questo valore e fino alle soglie eurounitarie (221mila e 750mila euro per i soli servizi compresi nell' allegato IX). Il decreto innova molto le procedure selettive (sia negoziate sia aperte) nel sottosoglia, stabilendo anzitutto che in questo ambito, fatte salve le situazioni in cui è obbligatorio l' utilizzo del criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuate dall' articolo 95, comma 3 del Codice, le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti sulla base del criterio del minor prezzo: se vogliono comunque utilizzare l' offerta economicamente più vantaggiosa (quindi al di fuori dei casi obbligatori), devono motivare la scelta. L' ulteriore rilevante innovazione procedurale introdotta dal decreto «sblocca-cantieri» si trova nella nuova disposizione portata dal riformulato articolo 36, comma 5 del Codice, che consente alle amministrazioni di effettuare la valutazione delle offerte economiche prima dell' analisi della documentazione amministrativa relativa a requisiti e documenti per la partecipazione alla gara. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Alberto Barbiero 8 aprile 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore

Novità sblocca cantieri (23/05/2019 12:51)
decreto sblocca cantieri Gare più semplici sotto 1 milione e tetto al 40% per i subappalti Non passa Infrastrutture spa: bocciata la società in house proposta da Toninelli Mauro Salerno - Appalti più semplici sotto al m i l i o n e , q u o t a d i s u b a p p a l t o a l 4 0 % e c a n c e l l a z i o n e d e l b o n u s d e l 2 % p e r l a progettazione svolta dai tecnici della Pa. Sono le tre novità più importanti in arrivo dagli emendamenti votati nella notte di martedì 21 maggio al decreto sblocca cantieri dalle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato. A queste va aggiunta anche la conferma del divieto per chi concorre a una gara di diventare subappaltatore delle imprese vincente. È stata così accolta una delle preoccupazioni avanzate dal presidente dell` Anticorruzione, Raffaele Cantone. Oltre alle votazioni sull` articolo 1 - con le modifiche al codice appalti - le commissioni ieri hanno votato, in un clima abbastanza teso, una serie di emendamenti al capitolo sisma e all` articolo 3 con le semplificazioni per la presentazione dei progetti in area sismica. Il via libera definitivo del provvedimento slitta così alla settimana prossima, anche se resta confermato l` obiettivo di portare il testo in Aula il 28 maggio. «Decideranno gli uffici di presidenza, ma contiamo di riunirci lunedì - spiega il relatore Agostino Santillo (M5S)». Tra i punti chiave restano da votare pochi emendamenti all` articolo 4 sui commissari dove però è stata "sminata" la bomba Tav, mentre «tutti gli emendamenti della maggioranza sull` articolo 5 (rigenerazione urbana, ndr) sono stati ritirati», dice ancora Santillo: «Possiamo chiudere in poche ore». Inviti sotto al milione Confermato il ritorno della pos sibilità di assegnare le gare di lavori sotto al milione sulla base di procedure negoziate. Salta dunque il paletto della gara obbligatoria oltre i 200mila euro introdotto dal decreto sblocca cantieri. Si torna, invece, al meccanismo delle procedure a invito già previsto dal codice appalti, ma sulla base di importi (e numero di imprese da consultare) diversi. Tra 40mila e 150mila euro (221mila euro per forniture e servizi) si prevede una sorta di affidamento diretto "ibrido" con almeno tre inviti. In pratica il funzionario della stazione appaltante potrà scegliere l` impresa che ai suoi occhi dà maggiori garanzie, dopo aver preso visione di almeno tre preventivi (cinque nel caso di forniture e servizi). Tra 150mila e 350mila euro gli invitati dovranno essere almeno 10, mentre tra 350mila euro e un milione almeno 15. Previsto anche l` obbligo di far ruotare gli invitati, in modo da non chiamare sempre le stesse imprese e quello di selezionare le aziende al termine di indagini di mercato o pescando in un elenco di operatori. La gara a procedura aperta rimane obbligatoria per i lavori oltre il milione, con il vincolo di aggiudicazione al prezzo più basso ed esclusione delle offerte anomale fino alla soglia Ue di 5,5 milioni. Subappalto al 40% Corte Ue permettendo (sono in arrivo sentenze che potrebbero far saltare ogni paletto), la soglia massima del subappalto viene fissata al 40%: quota intermedia tra il 30% previsto dal codice e il 50% del decreto sblocca cantieri in vigore dal 19 aprile. Non viene invece toccata la clausola che assegna alla stazione appaltante di decidere di volta in volta con il bando l` importo effettivo del subaffidamento ammesso (da zero a 40%). La soluzione non piace alle imprese perché introduce il rischio di dover far fronte a richieste organizzative "a fisarmonica". Ok anche all` emendamento che reintroduce il divieto di affidare subappalti a una delle imprese che ha partecipato alla gara principale («rischio collusione e spartizione», aveva denunciato Cantone) e all` eliminazione del bonus del 2% per i progettisti della Pa, che il decreto voleva ripristinare. Il bonus rimane, ma continuerà a riguardare le attività di programmazione e controllo, come prevedeva il codice appalti. Nel campo dell` edilizia privata va citato l` ok alla possibilità di presentare via Pec i progetti di interventi edilizi allo sportello unico. Via libera anche all` emendamento che concede più tempo ai Comuni per avviare i micro-lavori finanziati con il piano Salvini a inizio anno. Non passa Infrastrutture Spa Addio all` idea di creare una nuova società pubblica (in house) sotto l` ombrello del Mit per accelerare la realizzazione delle opere. L` emendamento Cinque Stelle al Dl Crescita che faceva nascere Infrastrutture Spa dal prossimo primo settembre (vedi «Il Sole 24 Ore» di ieri) non è sopravvissuto al vaglio di ammissibilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 23 maggio 2019 Pagina 5 Il Sole 24 Ore
Meno vincoli per la P.A. (03/05/2019 10:44)
Novità dello «Sblocca cantieri»: centrale unica non obbligatoria, ritorno a progettazioni incentivate Contratti, meno vincoli per la p.a. Aggiudicazioni sottosoglia Ue con il massimo ribasso Niente obbligo di centralizzazione della domanda per comuni non capoluogo di provincia; ritorno alla progettazione interna «incentivata», ma anche semplificata; più spazio per gli affidamenti con procedura negoziata; aggiudicazione dei contratti sotto soglia Ue con il prezzo più basso. Sono queste alcune delle principali scelte, destinate alle pubbliche amministrazioni, operate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 («Sblocca cantieri») che ha iniziato questa settimana il suo iter parlamentare al senato, con l` obiettivo di avviare l` esame dei singoli articoli dopo il 7 maggio e nell` auspicio di giungere in aula il 17 maggio. Poi il testo, dopo le elezioni europee, passerà a l l a c a m e r a ( i l p r o v v e d i m e n t o d o v r à comunque essere convertito entro il 17 giugno). Un primo intervento importante sul fronte delle pubbliche amministrazioni riguarda il tema generale della qualificazione delle stazioni appaltanti e della riduzione del loro numero (si puntava all` epoca a una sforbiciata di circa il 70%). Su questo, prima del decreto 32 i comuni non capoluogo di provincia dovevano affidare contratti o ricorrendo centrali di committenza (stazione unica appaltante o centrali di unioni di comuni) o soggetti aggregatori qualificati. Con il decreto «Sblocca cantieri» l` obbligo diventa una facoltà perché al posto della parola «procede» si scrive «può procedere direttamente e autonomamente oppure». Sempre guardando al mondo delle amministrazioni rileva la scelta di intervenire a favore dei tecnici interni alle stazioni appaltanti che fra i loro compiti hanno anche la progettazione (cosiddetta progettazione interna), ma che dal 2016 fino al 18 aprile 2019 non potevano più contare sull` incentivo (una quota del 2% del valore dell` opera) previsto dall` art. 113 del codice dei contratti pubblici. Tutto cambia con il decreto «Sblocca cantieri»: si torna alla progettazione «incentivata». Non solo, si aggiunge anche la progettazione cosiddetta «semplificata»: per le manutenzioni ordinarie e per quelle straordinarie (ad eccezione degli interventi che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali) si potrà anche prescindere dalla predisposizione del progetto esecutivo. Andando avanti, si passa poi alla fase di aggiudicazione dei contratti dove si prevede l` innalzamento da 150 mila a 200 mila della soglia per gli affidamenti di lavori con procedura negoziata senza bando e invito di tre operatori economici, contratti di piccolo importo guarda caso proprio di interesse dei comuni non capoluogo di provincia. Oltre i 200 mila euro, invece, si utilizzerà direttamente la procedura aperta con applicazione dell` esclusione automatica delle offerte anomale. Sì perché, in altra disposizione, si inserisce la regola generale (sotto soglia Ue) che si deve aggiudicare al prezzo più basso, tranne che (motivando) si scelga il criterio dell` offerta economicamente più vantaggiosa. Rimangono fuori da quest` obbligo i servizi sociali e di ristorazione, quelli di ingegneria e architettura e quelli ad alta intensità di manodopera sempre da affidare misurando il rapporto qualità-prezzo. Dovrebbe semplificare anche l` inversione procedimentale della verifica dei requisiti (prima si esaminano le offerte e poi si guardano i requisiti). Infine, altro punto sensibile nel mondo delle pubbliche amministrazioni, il decreto riapre alla possibile nomina dei commissari di gara, anche solo parzialmente, da parte della stazione appaltante in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell` Albo Anac. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI 3 maggio 2019 Pagina 34 Italia Oggi
(30/04/2019 10:22)
SBLOCCA-CANTIERI Gazzetta Ufficiale n.92 del 18/04/2019. DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l`accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040). Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2019 1. Stop alle Linee Guida ANAC: si torna al Regolamento Unico Appalti Il DL prevede il superamento del potere di soft regulation dell?ANAC con l?adozione di un nuovo Regolamento attuativo entro 90 giorni dalla conversione del DL da parte del Parlamento. Fino all?adozione del nuovo Regolamento simile al DPR 207/2010 (180 giorni), continueranno ad applicarsi le linee guida e i decreti attuativi già varati. Il nuovo regolamento ingloberà, tra l`altro, le norme sui livelli di progettazione, la qualificazione, la direzione dei lavori, il collaudo, i Beni culturali, le direttive sulle gare sottosoglia. 2. Appalto integrato Il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell`esecuzione di lavori stabilito al comma 1 dell?art. 59 non si applica ai progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020, qualora la pubblicazione del bando avvenga entro i successivi 12 mesi. Tra le misure che riguardano l?attività di progettazione si prevede il pagamento diretto per i progettisti in caso di ricorso all`appalto integrato. 3. Incentivi ai progettisti interni alla PA La norma reintegra la possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici ai dipendenti della PA per l?attività di progettazione. È un ritorno al passato tenuto conto che il D.Lgs. n.50/2016 aveva ricompreso tra le attività riconosciute per ottenere l?incentivo del 2% quelle di programmazione e controllo delle opere ma non più quelle di progettazione, con la nuova norma rientrano negli incentivi esclusivamente ?le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione?. 4. Manutenzione a gara con la progettazione definitiva Altra importante novità per velocizzare l?apertura dei cantieri è la possibilità di affidare i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria di opere che non interessano le parti strutturali ed impiantistiche) sulla base del progetto definitivo semplificato, invece che su quello esecutivo. 5.Ritorna il ?Minor Prezzo? su tutto il Sottosoglia Tenuto conto che il vincolo delle Direttive Europee relativo all?Offerta Economicamente più Vantaggiosa obbliga il Legislatore nazionale esclusivamente per gli appalti sopra soglia UE, il decreto estende la possibilità di ricorso al criterio del minor prezzo per tutti i lavori fino a 5.548.000 euro. 6. Semplificato il calcolo dell?anomalia Nel Decreto è eliminata l?opzione di 5 diversi metodi alternativi di calcolo a favore di un metodo per il calcolo della soglia di anomalia quando il numero di offerte ammesse è apri o superiore a 15 ed un altro metodo da applicare quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. Per rendere indeterminato nel tempo le modalità di calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione di un diverso criterio di calcolo. 7. Controllo requisiti: nel Mercato Elettronico validi i formulari alternativi al DGUE Il DL prevede la possibilità per le PA di sostituire nel Mercato Elettronico e nel Sistema Dinamico di Acquisizione il DGUE con formulari standard messi a disposizione in sede di abilitazione e/o di gara. 8. Controllo requisiti ?posticipato? Il DL prevede la possibilità per le gare sottosoglia di procedere all`esame delle offerte prima della verifica dei requisiti dei concorrenti. In questo caso si procederà all?esame della ?Busta A? soltanto per il migliore offerente e a campione sul resto dei partecipanti. 9. A regime la riduzione degli inviti per il sotto-soglia dei lavori Il DL porta a regime la riduzione delle ditte da invitare nelle procedure di lavori pubblici, determinando anche oltre il 31/12/2019 il numero minimo delle ditte da invitare in 3 per gli affidamenti fino a 200.000 euro (era 150.000 euro). È da evidenziare che è stato abrogato il comma 912 della L. 145/20148 con cui si stabiliva, per tutto il 2019, la possibilità di eseguire la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori per i lavori fino a 350 mila euro. 10. Salta la soglia di 1.000.000 per la negoziata nei lavori Il DL elimina la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata semplificata con 15 inviti per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro. Resta la possibilità di procedura negoziata per i lavori di manutenzione ordinaria disposta dall?art.37, comma 2. 11. Qualità/Prezzo obbligatorio esteso ai servizi ad alto contenuto tecnologico Per gli appalti sotto la soglia comunitaria il criterio del minor prezzo diventa la regola, mentre quello dell?offerta economicamente più vantaggiosa può essere utilizzato previa adeguata motivazione. Resta il criterio dell?OEPV per i casi d cui all?art. 95 comma 3 a cui si aggiunge l?obbligo di ricorso al criterio del Qualità/Prezzo anche per i servizi di importo superiore a 40.000 euro che abbiano alto contenuto tecnologico o innovativo 12. Anticipazione prezzo non solo per i lavori Il meccanismo dell`anticipo del 20% del prezzo, previsto per l?esecuzione dei lavori, viene esteso anche ai servizi e ai servizi tecnici. 13. Salta il limite al prezzo nell?OEPV Negli appalti aggiudicati con l`offerta economicamente più vantaggiosa cade il tetto massimo di 30/100 per l?elemento prezzo, misura introdotta dal Correttivo 2017. 14. Subappalto: stop alla terna obbligatoria, limite al 50% e via libera al subappalto al concorrente Salta l`obbligo di indicare la terna, innalzato il tetto dal 30% al 50% sul valore complessivo dei lavori e salta anche il divieto di subappalto alla ditta concorrente (a). Viene meno anche l?obbligo dichiarativo sui subappaltatori in capo al concorrente (d). 15. Albo Commissari ANAC ?derogabile? In caso di un numero insufficiente di iscrizioni all?Albo Commissari ANAC le stazioni appaltanti potranno continuare a nominare commissari interni, in deroga alle disposizioni dell?art.77. La soluzione, suggerita dalla stessa Anac in un recente atto di segnalazione a Governo e Parlamento, si è resa necessaria a causa del ridotto numero di soggetti iscritti all?Albo Nazionale. 16. Stop al rito ?superaccelerato? degli appalti Il decreto interviene anche sul Codice del Processo Amministrativo procedendo a una revisione radicale del rito superaccelerato per gli appalti, introdotto dal D.Lgs. n.50/2016. 17. Modifiche all?art.80 Vengono apportate alcune modifiche all?art.80 sul possesso dei requisiti di moralità, non richiedendo l?attestazione del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore e modificando la durata temporale dell?incidenza della pena accessoria. 18. Delega al RUP della Centrale facoltativa Vengono apportate modifiche all?articolo 37 rubricato ?Aggregazioni e centralizzazione delle committenze?. Da un lato resta inalterato l?obbligo, anche sotto soglia, di utilizzo degli strumenti telematici centralizzati forniti dalle Centrali di Committenza per tutti gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro e fino alle soglie UE per beni e servizi e 1.000.000 euro per i lavori di manutenzione ordinaria, dall?altro per i Comuni non capoluogo nelle gare sopra le soglie indicate al comma 2, la gestione affidata alle Centrali di Committenza diventa da obbligatoria a «facoltativa» (comma 4). 19. Semplificazioni per gli interventi strutturali in zone sismiche Attraverso una serie di modifiche al Testo Unico Edilizia vengono regolamentati gli interventi in zona sismica da classificare "rilevanti", "di minore rilevanza" o "privo di rilevanza", a seconda della tipologia dell?intervento e della zona in cui ricadono (zone 1, 2 o 3). Il MIT attraverso proprie Linee Guida, d`intesa con la conferenza unificata, è designato a indicare gli elementi per classificare gli interventi nelle diverse categorie. 20. Imprese in crisi, anticipata norma del Codice (art. 110 D.lgs. 50/2016) Viene data immediata attuazione alla modifica introdotta dal D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice delle crisi di impresa) che sostituisce l`articolo 110 del Codice appalti, stoppando la partecipazione alle gare d`appalto alle imprese in procedura fallimentare, a meno che non abbiano in essere una procedura concordataria, sia in bianco che in concordato liquidatorio. Nel concordato in bianco, nella fase tra la richiesta e il momento del deposito del decreto di autorizzazione del Tribunale, per la partecipazione alle gare è sempre necessario l`avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Elaborazione: ASMEL ? Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali
Appalti 81 correzioni (19/04/2019 12:09)
Appalti, 81 correzioni al codice Obiettivo: semplificare le gare Spazio al massimo ribasso fino a 5,5 milioni. Solo tre preventivi sotto 200mila euro Mauro Salerno - Arriva a tre anni esatti dall` entrata in vigore del nuovo codice - diventato operativo il 19 aprile 2016 - la controriforma degli appalti voluta dal governo M5S-Lega, nel tentativo di far ripartire piccole e grandi opere intrappolate nella morsa di burocrazia, sciopero della firma dei funzionari pubblici, difficoltà di programmazione e progettazione delle amministrazioni, scarsa o nulla capacità di dare attuazione ai pilastri della riforma del 2016, rimasta largamente sulla carta. Il decreto Sblocca-cantieri apporta ben 81 correzioni ai 216 articoli del codice del 2016: un tornado di modifiche che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento attuativo unico. La retromarcia sul potere di regolazione dell` Anac di Raffaele Cantone è la prima grande svolta imposta dallo Sblocca-cantieri. Il provvedimento fa piazza pulita di molte linee g u i d a e d e c r e t i g i à v a r a t i o i n c o r s o d i emanazione per sostituirli con un regolamento vincolante e dall` impostazione rigida. Un ritorno al passato nel tentativo di dare certezze a funzionari pubblici spaventati dagli eccessi di discrezionalità arrivati con il nuovo modello della regolazione flessibile. Il nuovo testo stabilisce che il regolamento dovrà essere varato entro 180 giorni (con il precedente codice ci sono voluti 4 anni) e solo allora verranno cancellati i provvedimenti attuativi già varati. Se per le grandi opere arrivano i commissari con pieni poteri per operare in deroga, le opere di piccola e media dimensione (sotto la soglia Ue di 5,5 milioni) dovrebbero beneficiare di tutta una serie di soluzioni studiate per accorciare al massimo i tempi delle gare. La "madre" di queste semplificazioni è l` innalzamento a 200mila euro della soglia sotto la quale i lavori pubblici potranno essere assegnati basandosi sui preventivi di sole tre imprese («ove esistenti»). Una super-corsia preferenziale che si è attirata le critiche del presidente dell` Anticorruzione Raffaele Cantone. Il decreto fa poi tabula rasa della giungla di soglie che, ora - per gli appalti compresi tra 150mila e 2 milioni di euro - impongono regimi di pubblicità, inviti e criteri di aggiudicazione differenziati in base all` importo delle opere. Il disboscamento qui è totale. Tra 200mila e 5,5 milioni si eliminano le procedure a inviti che vengono sostituite sempre dalle gare (ora obbligatorie solo da un milione in su). Un sistema a prima vista più rigido. Che trova però nell` applicazione di un criterio di aggiudicazione più diretto - il massimo ribasso (senza necessità di commissari esterni) - la sua camera di compensazione. Confermate poi tutte le altre novità già anticipate. Il tetto per il subappalto sale al 50%. A decidere la percentuale saranno le amministrazioni gara per gara. Soluzione, questa, che non piace alle imprese, che denunciano il rischio di rimanere spiazzate da continui cambi di fronte organizzativi. Tornano l` appalto integrato libero, con una finestra che si chiuderà nel 2021, e gli incentivi del 2% per i progetti redatti dai tecnici della Pa. Ci sono poi le novità per le imprese in crisi, che mettono fuori gara le aziende in liquidazione e un orizzonte più ampio di riferimento (15 anni invece di 10) per permettere ai costruttori di non perdere i requisiti "azzoppati" dalla crisi del mercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 19 aprile 2019 Pagina 2 Il Sole 24 Ore
Saltano gli appalti centralizzati (15/04/2019 12:58)
DL SBLOCCA CANTIERI Saltano gli appalti centralizzati per gli acquisti soprasoglia Salta l` obbligo di ricorso alle stazioni uniche per i non capoluoghi I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, s e n z a r i c o r r e r e a c e n t r a l i u n i c h e d i committenza o stazioni uniche appaltanti. Il decreto-legge «sblocca cantieri» introduce un` importante innovazione nelle disposizioni dell` articolo 37 del Codice dei contratti p u b b l i c i , e l i m i n a n d o l ` o b b l i g o p e r l e amministrazioni comunali non capoluogo di sviluppare oltre specifiche soglie i processi di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante moduli organizzativi aggregativi. La disposizione stabiliva originariamente che le stazioni appaltante rappresentate da Comune non capoluogo dovessero acquisire i beni e servizi di valore superiore alle soglie eurounitarie facendo ricorso ai soggetti aggregatori; e, in particolare, alle centrali uniche di committenza costituite tra i Comuni e alle stazioni uniche appaltanti presso le Province, replicando un modello organizzativo già definito nel Dlgs 163/2006. Lo stesso obbligo valeva per i lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di valore superiore ai 150mila euro e per i lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a un milione di euro. Nel pacchetto di norme finalizzato a dare maggiore impulso agli appalti è contenuta la riformulazione di una parte del comma 4 dello stesso articolo 37, che con la sostituzione della parola «procede» con le parole «può procedere» trasforma l` obbligo in facoltà. I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell` entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell` articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti. L` opzione può consentire alle amministrazioni comunali interessate di valorizzare i moduli aggregativi sulle procedure più impegnative e complesse, nonché, al tempo stesso, di gestire autonomamente e più rapidamente gare per appalti di media entità. Il quadro di obblighi derivante dal codice comporta per i comuni non capoluogo che vogliano gestire in proprio le procedure sopra le soglie individuate dall` art. 37 con strumenti informatici adeguati a soddisfare le prescrizioni dell` articolo 40, comma 2 dello stesso Dlgs 50/2016, dovendo quindi utilizzare piattaforme telematiche che consentano di effettuare procedure aperte (come nel caso degli appalti di lavori di valore superiore ai 200mila euro in base alle nuove disposizioni introdotte nell` articolo 36). L` innovazione determina anche una revisione delle scelte effettuate da molte amministrazioni locali in sede di costituzione di unioni di Comuni, per individuare le soluzioni più efficaci. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Alberto Barbiero 15 aprile 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore
(13/04/2019 10:45)
soldi per tutti è vero ma un comune di 100 o 200 abitanti non può avere quasi quanto uno di 5000 . occorrerebbe più graduazione. comunque sicuramente una maggiore attenzione verso i comuni .
(13/04/2019 09:49)
Negli appalti sopra i 200 mila euro aggiudicazione al prezzo più basso In arrivo le linee guida del ministero delle infrastrutture per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico; nel codice appalti è previsto il ricorso alla procedura aperta sopra i 200 mila euro e l` aggiudicazione con il prezzo più basso; l` impresa fallita in esercizio provvisorio non potrà partecipare a nuove gare; Sono questi alcuni dei punti qualificanti del nuovo testo (42 pagine) datato 8 aprile del decreto «sblocca cantieri», che adesso a n d r e b b e d e n o m i n a t o a n c h e « s i s m a e rigenerazione urbana»; quasi un decreto «omnibus», che dovrebbe essere a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale (stando alle dichiarazioni di ieri del vice premier Di Maio) Fra le novità del testo diverse disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, che intervengono sul dpr 380/2001, fra cui quella che stabilisce che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico; inserite anche norme di chiarimento sui cosiddetti «interventi rilevanti» nelle zone sismiche (zone 1 e 2 ad alta sismicità), a «minore rilevanza» e per gli interventi «privi di rilevanza». Importante la disposizione, che rinvia alle linee guida del ministero delle infrastrutture per l` individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all` articolo 93 del dpr 380. Nelle more dell` emanazione delle linee guida, le regioni possono, comunque, dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell` emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. Compaiono nel provvedimento disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa. In particolare, intervenendo sull` articolo 110 del codice dei contratti si introduce una nuova formulazione che non consentirà più all` impresa fallita, in esercizio provvisorio di continuità, di prendere parte a nuove gare pubbliche, sia indirettamente, sia in subappalto. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Sono poi state aggiunte ex novo intere discipline, ad esempio su criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica e privata post terremoto (incluse disposizioni sulla concessione e sull` erogazione dei contributi. Fra le novità relative al codice appalti anche la norma che, modificando l` art. 76, prevede che sia dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all` articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell` amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all` esito della verifica della documentazione attestante l` assenza dei motivi di esclusione di cui all` articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l` ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Nel testo si prevede che per gli affidamenti oltre 200 mila euro di lavori (al di sotto e fino a 40 mila euro, si utilizzerà la procedura negoziata senza bando con invito a tre) e oltre la soglia europea per servizi e forniture, si proceda con procedura aperta. ANDREA MASCOLINI 12 aprile 2019 Pagina 28 Italia Oggi
(08/04/2019 12:17)
Finalmente fondi per tutti gli enti per le necessità primarie e con tempi contingentati, senza partecipare a gare garette, campanili, campanoni, campanacci, lotterie e riffe.....