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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 09/04/2019 alle ore 08:47
maggiorazione segretario bloccata dal fondo
da la posta del sindaco
La maggiorazione del segretario comunale bloccata dal tetto al fondo accessorio
09/04/2019 Dirigenza degli Enti Locali
In linea con quanto stabilito dal contratto nazionale delle Funzioni locali (che obbliga di destinare i risparmi al fondo delle risorse decentrate dei dipendenti), un segretario comunale che ha svolto anche funzioni gestionali aggiuntive prima spettanti ai titolari di posizione organizzativa non potrà utilizzare i risparmi ottenuti da quelle funzioni per maggiorare la sua retribuzione di posizione e di risultato. L'ente è tenuto a controllare il limite imposto dall'articolo 23, comma 2, DLgs 75/2017, che obbliga a non superare le risorse del salario accessorio complessivamente stanziante nell'anno 2016, prima di accordare al segretario una maggiorazione nel limite del 50% della sua retribuzione. Questo è quanto ha stabilito la Corte dei Conti della Puglia con la delibera 27/2019.
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, previsto dal contratto collettivo delle Funzioni locali (con firma nel 2018), deve comunque essere considerata, rispettando l'articolo 23, comma2, DLgs 75/2017. La norma prevede inoltre che, anche a livello dirigenziale, l'ammontare complessivo delle risorse dedicata in base annua al trattamento accessorio del personale non possa superare l'importo corrispondente dell'anno 2016. La correlazione tra salario accessorio delle posizioni organizzative e fondo del restante personale non pare condurre ad alcun problema, dopo un'analisi tra norma contrattuale e norma legislativa. Anche per questo la somma delle due componenti stanziate nell'anno 2019 non dovrà superare quella destinata nel 2016.
Meno chiara è la possibile correlazione intercorsa tra retribuzione dei titolari di posizione organizzativa e quella del segretario se quest'ultimo si trova a svolgere anche funzioni aggiuntive gestionali proprie dei titolari di posizione organizzativa. In caso di funzioni gestionali aggiuntive, la normativa contrattuale dei segretari comunali (come stabilito dal contratto nazionale 16 maggio 2011) prevede il riconoscimento di un importo della maggiorazione della retribuzione di posizione oscillante tra il 10% ed il 50%.
Ci si porta quindi a chiedere se ci sia o meno da parte dell'ente l'obbligo di inserire nel totale di retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzativa anche la maggiorazione, in modo da poter verificare se sia stato superato il limite del 2016. Anche per questo dubbio, la Corte pugliese ha dichiarato che il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, DLgs 75/2017 va applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nella sua complessività, e non solo in riferimento ai fondi riportati alle singole categorie di personale di comparto, dirigenti o segretari comunali, titolare di posizione organizzativa.
x 12.33 (10/04/2019 08:27)
da ora in poi vogliamo leggere solo articoli postati da te e commentati da te
(09/04/2019 20:54)
Marco porcio il censore
(09/04/2019 19:26)
Visto che esasperate la questione, e che questo è solo un esempio ma di casi analoghi se ne verificano spesso, ebbene io invece ne ho i cxxxxxi pieni di leggere articoli farciti di stxxxxxe senza che nessuno abbia alcunché da obiettare!
(09/04/2019 15:26)
Invidia ...c `è chi può e chi non può ,lui non può.
(09/04/2019 13:37)
naturalmente nessuno ,a scanso di matitine blue rosse facili e inutili al contempo.
segretario disgustato (09/04/2019 13:35)
non capisco i toni di certi commenti su questo articolo postato.
di saccenza , arroganza e di tipi del genere sono il migliore e gli altri son nessunno ,ne abbiamo piene le scatole.
(09/04/2019 12:33)
Premesso che della questione non me ne frega niente, anche perché ci sono problematiche ben più rilevanti, detto questo, il parere in questione è del 21 febbraio scorso ed era già stato ampiamente divulgato, e peraltro non dice nulla di nuovo rispetto a quanto già si sapeva (restano ferme le interpretazioni, come al solito vessatorie, della corte dei conti), non si capisce l`utilità e il senso di una frase col tenore: maggiorazione segretario bloccata dal fondo; e solo un ignorante della materia e della lingua può usare questo lessico: un segretario comunale che ha svolto anche funzioni gestionali aggiuntive prima spettanti ai titolari di posizione organizzativa non potrà (in prima persona!) utilizzare i risparmi ottenuti da quelle funzioni per maggiorare la sua (se la attribuirebbe da solo!) retribuzione di posizione e di risultato - e comunque non è così: il parere ribadisce semplicemente che il limite ex art. 23,
co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale; in quell`articolo si va addirittura ben oltre la già oppressiva e contestabile linea della corte dei conti.
B.A. (09/04/2019 11:12)
si aspettava il tuo solito ben congegnato e fruttuoso intervento su di un articolo che di converso notizia dell`ennesima situazione negativa per la categoria.
(09/04/2019 10:56)
Già le interpretazioni della Corte dei Conti sono vessatorie, poi addirittura si pubblicano e si condividono acriticamente articoli sconcertanti contenenti falsità e sgrammaticati (...non potrà utilizzare i risparmi ottenuti da quelle funzioni per maggiorare la sua retribuzione di posizione e di risultato...)