SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 13/04/2019 alle ore 09:44
Posizioni organizzative nuova valutazione
Posizioni organizzative, nuova valutazione
Retribuzione di risultato non più compresa tra
una percentuale minima ed una massima della
retribuzione di posizione per i funzionari
incaricati come posizioni organizzative. A
conferma della radicale modifica del sistema
di valutazione delle posizioni organizzative,
determinata dal Ccnl 21/5/2018, giunge il
parere dell' Aran CFL49. Pur dedicato al tema
dell' eventuale maggiorazione del risultato per
i f u n z i o n a r i i n c a r i c a t i c o m e p o s i z i o n e
organizzativa a scavalco tra due enti, il parere
afferma, condivisibilmente, che a seguito della
nuova disciplina contrattuale «deve ritenersi
integralmente e definitivamente disapplicata la
precedente disciplina della retribuzione di
r i s u l t a t o d e l l e p o s i z i o n i o r g a n i z z a t i v e
contenuta nell' art.10, comma 3, del Ccnl del
31.3.1999, che rappresentava la cornice di
riferimento anche del sopra citato art. 14,
comma 5, del Ccnl del 21/5/2004». Secondo le
previsioni del superato articolo 10, comma 3,
d e l C c n l 3 1 / 1 2 / 1 9 9 9 , « l ' i m p o r t o d e l l a
retribuzione di risultato varia da un minimo del
1 0 % a d u n m a s s i m o d e l 2 5 % d e l l a
retribuzione di posizione attribuita»; il tetto
poteva ascendere al 30% proprio nel caso
degli incarichi a scavalco tra più enti. Il Ccnl
2 1 / 5 / 2 0 1 8 n o n h a r i p r o d o t t o q u e s t a
disposizione. Il che è chiara indicazione dell' intenzione delle parti negoziali di modificare alla radice il
sistema di premialità per le posizioni organizzative. Al posto della vecchia disciplina, l' articolo 15,
comma 4, del nuovo Ccnl stabilisce: «Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'
erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale
particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate
alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste
dal proprio ordinamento». Dunque, non esiste più alcuna norma contrattuale che garantisca un risultato
minimo o comunque limiti il massimo in percentuale rispetto alla retribuzione di posizione. Gli enti
dovranno conglobare in un unico capitolo di bilancio i finanziamenti destinati, fino al 2017, al pagamento
delle retribuzioni di posizione e risultato; di questa somma, almeno il 15% dovrà essere destinata alla
retribuzione di posizione. Il sistema di valutazione dovrà essere rivisto: nella sostanza, i punteggi
ottenuti da ciascun funzionario incaricato come posizione organizzativa, ottenuti secondo criteri
valutativi che sono oggetto di contrattazione, determineranno quanto di quel sotto-capitolo di almeno il
15 della spesa complessiva sarà assegnato a ciascuno.
Più alto sarà il punteggio, maggiore sarà il premio spettante, a prescindere dalla retribuzione di
posizione attribuita.
L' eliminazione della forcella 10-25% rispetto alla retribuzione di posizione, disposta dal contratto
nazionale impedisce agli enti di reintrodurla, anche in modo solo parziale col contratto decentrato o col
sistema di valutazione.
12 aprile 2019
Pagina 38 Italia Oggi