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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 19/04/2019 alle ore 10:51
Dirigenti a contratto nomina del sindaco
Corte conti Molise: è una delle poche attribuzioni gestionali assegnate al primo cittadino
Gli incarichi spettano al sindaco
Sua la competenza a reclutare dirigenti a contratto
S p e t t a i n v i a e s c l u s i v a a l s i n d a c o l a
c o m p e t e n z a a d i n c a r i c a r e i d i r i g e n t i a
contratto, mentre sull' apparato amministrativo
incombe il dovere di compiere l' istruttoria
preventiva, la sottoscrizione del contratto e il
compimento degli adempimenti successivi.
La sentenza della Corte dei conti, sezione
giurisdizionale Molise 8 aprile 2019, n.
10 fornisce indicazioni molto utili sul piano
operativo sulla complessa procedura intesa al
reclutamento di dirigenti a contratto ai sensi
dell' articolo 110 del dlgs 267/2000.
Competenze del sindaco La sentenza ha
escluso l' illegittimità del conferimento dell'
incarico, e di conseguenza dell' illiceità dell'
esborso connesso al compenso erogato,
derivante dalla circostanza che la nomina sia
stata disposta con decreto del sindaco.
I giudici della sezione Molise hanno avuto
facilmente modo di dimostrare la legittimità del
decreto sindacale di nomina, richiamando la
previsione piuttosto chiara dell' articolo 50,
comma 10, del dlgs 267/2000: «Il sindaco e il
p r e s i d e n t e d e l l a p r o v i n c i a n o m i n a n o i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali».
Si tratta, dunque, di una delle poche competenze in qualche misura gestionali che l' ordinamento degli
enti locali attribuisce direttamente al sindaco, invece che a dirigenza giunta o consiglio.
La sentenza evidenzia piuttosto chiaramente che si tratta di una competenza gestionale vera e propria:
infatti, i giudici considerano possibile assimilare in qualche misura il decreto sindacale ad una
determinazione dirigenziale, perché l' attribuzione di un incarico dirigenziale a contratto comporta anche
l' impegno di spesa.
Il sindaco, dunque, nell' adottare il decreto di incarico, non solo può, ma anche deve impegnare
contestualmente la spesa necessaria, per finanziare la connessa retribuzione.
Competenze dell' apparato Se al sindaco, quindi, compete incaricare con proprio decreto il dirigente a
contratto, all' apparato amministrativo spetta svolgere tutta l' attività istruttoria connessa, che va dall'
elaborazione dell' avviso pubblico alla gestione della selezione, all' espressione di avvisi e pareri sulla
legittima adozione dell' iniziativa.
Secondo la sentenza, non necessariamente occorrono i pareri di regolarità amministrativa e contabile,
previsti dall' articolo 49 del Tuel, il quale li impone solo per le proposte di deliberazione di giunta e
consiglio.
Tuttavia, la pronuncia della magistratura contabile ritiene che non sia un vizio di legittimità nemmeno l'
assenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: esso, infatti, si limita ad
attestare l' effettiva disponibilità in bilancio delle somme, senza potersi esprimere in alcun modo sulla
legittimità dell' atto.
Tocca ancora all' apparato (sulla base dell' organizzazione interna di ciascun ente) adottare, poi, tutti gli
atti attuativi dell' incarico.
In particolare, la Sezione Molise avverte che compete al dirigente o responsabile preposto sottoscrivere
il contratto che regola l' incarico assegnato dal sindaco, così come compete ovviamente all' ufficio
stipendi erogare materialmente il compenso. Né il decreto sindacale di incarico può considerarsi
illegittimo se successivamente il contratto non venga sottoscritto.
È, quindi, sia nella fase istruttoria preliminare, sia nella fase attuativa successiva, che eventualmente l'
apparato amministrativo può e deve evidenziare vizi giuridico-contabili. Nel caso di specie, la Procura
regionale aveva attivato l' azione di responsabilità perché i dirigenti a contratto erano stati assunti pur
avendo il comune violato il patto di stabilità: ma, di tale violazione il sindaco ebbe cognizione sei mesi
dopo l' adozione dei decreti, senza che mai prima né revisori dei conti, né ragioniere o apparato
amministrativo avessero mai espresso in atti problemi connessi al rispetto del patto.
Per questa ragione, la sentenza ha assolto il sindaco, lasciando intendere sullo sfondo che eventuali
responsabilità erariali andrebbero ricercati non in capo al primo cittadino, ma alla compagine
amministrativa: era essa a dover avvertire il sindaco della condizione finanziaria e comunque a tenerne
conto nel momento in cui dovesse stipulare il contratto o erogare lo stipendio.
LUIGI OLIVERI
19 aprile 2019
Pagina 35 Italia Oggi