IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
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Discussione libera proposta da: il 03/05/2019 alle ore 10:25
Decreto crescita addio turn over
Il decreto Crescita lega i reclutamenti al peso della spesa per stipendi sulle entrate correnti Comuni, assunzioni più libere Premiati i virtuosi. Turnover sganciato dalle cessazioni Per regioni e comuni virtuosi future assunzioni più libere. La novità è prevista nel decreto crescita (dl n. 34/2019)che punta a sganciare i nuovi reclutamenti dalle cessazioni, misurando l' ampiezza del turnover in base al peso della spesa per il pagamento degli stipendi sulle entrate correnti. I n p r a t i c a , s i p o t r à a s s u m e r e a t e m p o indeterminato sino ad una spesa complessiva (al lordo degli oneri riflessi a carico dell' amministrazione) non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell' anno precedente, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. Quindi, dopo oltre un decennio di vincoli parametrati sui risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute negli e s e r c i z i p r e c e d e n t i ( c o n u n c o m p l e s s o meccanismo di recupero dei «resti» non utilizzati), il legislatore cambia rotta: il budget assunzionale dipenderà esclusivamente dalla sostenibilità delle uscite, misurata in relazione alla capacità finanziaria ordinaria. Chi spende meno in rapporto a quanto incassa potrà assumere di più, chi spende di più (sempre in rapporto alle entrate) avrà margini inferiori. Sarà un decreto della Funzione pubblica, da adottare di concerto con il Mef e il Viminale e previa intesa in Conferenza, ad individuare le fasce demografiche e i relativi valori soglia per fascia demografica. Gli enti che avranno un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti sopra soglia dovranno avviare un percorso di graduale riduzione fino al conseguimento del predetto valore soglia, anche applicando un turnover inferiore al 100%. Peraltro, il decreto attuativo potrà anche individuare le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per coloro che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. Il che lascia comunque aperta la possibilità di far rientrare dalla finestra le vecchie regole appena uscite dalla porta. Le nuove assunzioni, inoltre, saranno consentite a condizione che vi sia coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell' equilibrio di bilancio asseverato dall' organo di revisione. La norma precisa, infine, che «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l' invarianza del valore medio pro capite, riferito all' anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018». Ciò significa che gli enti cui sarà permesso di assumere più personale di quello cessato in precedenza, potranno incrementare il fondo rispetto all' omologa voce di spesa del 2016, mentre gli altri, cui verrà chiesto di contenere la spesa, potrebbero invece vedersi costretti a tagliarlo. MATTEO BARBERO 3 maggio 2019 Pagina 33 Italia Oggi

I comuni alle prese con i nuovi criteri (24/05/2019 10:46)
i pone il problema di come procedere in attesa dei decreti attuativi del dl crescita Caos assunzioni negli enti locali Comuni e regioni alle prese con i nuovi criteri di virtuosità LUIGI OLIVERI - Caos sulle assunzioni per comuni e regioni. Il decreto crescita rende particolarmente complicato capire quale sia, attualmente, la fonte che autorizza alle assunzioni e, soprattutto, i limiti da rispettare per il turnover. La causa della confusione operativa è l` articolo 33 del dl 34/2012; una norma che stravolge lustri di normativa impostata in modo da limitare le assunzioni entro una certa percentuale del costo dei dipendenti cessati l` anno precedente: quest` anno la percentuale sarebbe stata del 100%. Tuttavia, per regioni e comuni (la norma ha dimenticato forme associative comunali, province e città metropolitane) il limite entro il q u a l e a s s u m e r e s a r à u n v a l o r e s o g l i a derivante dal rapporto tra il totale delle spese di personale al lordo degli oneri, e le entrate del primi tre titoli; nel caso delle regioni, le entrate sono calcolate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; nel caso dei comuni, le entrate sono calcolate al netto al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Tuttavia, questo nuovo sistema di determinazione della spesa per assunzioni, che premia gli enti virtuosi, non è ancora applicabile. L` articolo 33, infatti, rinvia a successivi decreti, che il Ministero della Funzione pubblica dovrà applicare entro giugno, per determinare appunto i valori soglia da rispettare: operazione piuttosto complessa per quanto riguarda i comuni, visto che occorrerà anche definire valori soglia distinti per fascia demografica. Il problema che si pone, dunque, consiste nel capire come procedere in attesa dei decreti e se sia possibile effettuare assunzioni, come anche avviare nuove procedure concorsuali. In primo luogo appare evidente che gli enti potranno dare corso alle assunzioni scaturenti da procedure avviate nel previgente regime normativo, sulla base di regole a suo tempo operanti: infatti, nella sostanza, fino al 2018 (verosimilmente le assunzioni di questo primo scorcio di 2019 saranno effetto di concorsi avviati l` anno prima) regioni e comuni hanno potuto assumere in misura ridotta rispetto al 100% del turnover. Non è da sottovalutare, tuttavia, la circostanza che queste assunzioni, pur scaturendo da procedure avviate legittimamente vigente un diverso regime normativo, potrebbero porre problemi: infatti, da esse non è escluso scaturisca quell` esubero di spesa che faccia andare l` ente al di sopra del valore soglia ancora da definire. In quanto a nuove procedure concorsuali, si potrebbe ritenere che nelle more dei decreti previsti dall` articolo 33 del dl 34/2019 sia ancora vigente la vecchia normativa, in particolare l` articolo 3, comma 5 e seguenti, del d.l. 90/2014. Tale tesi sul piano strettamente tecnico non convince. L` articolo 33 del decreto crescita non contiene alcuna disposizione transitoria ed essendo una norma manifestamente incompatibile con le previgenti regole di disciplina delle facoltà assunzionali, queste ultime non possono che considerarsi abolite tacitamente e, quindi, non più operanti. Allora, si deve concludere che in attesa dei decreti attuativi dell` articolo 33 gli enti debbano restare immobili e non assumere? Questa conclusione è erronea. Come visto sopra, intanto le assunzioni scaturenti da procedure avviate precedentemente possono sicuramente essere portate a termine. Ma, nulla esclude per gli enti di attivare anche nuovi concorsi, nelle more dei decreti attuativi. L` unica conseguenza eventualmente negativa di questo «salto nel buio» potrebbe consistere semplicemente nel ritrovarsi al di sopra dei valori soglia previsti dall` articolo 33: ma, esso prevede la possibilità di riallinearsi entro il 2025. Dunque, assunzioni effettuate in attesa dei decreti attuativi non possono considerarsi né illegittime, né causa di danno erariale, visto il lungo lasso di tempo che il decreto crescita comunque consente agli enti meno virtuosi per rispettare i valori soglia e visto che, comunque, anche laddove entro il 2025 gli enti non riuscissero a porsi sotto il valore, l` unica conseguenza è la riduzione delle capacità assunzionali al 30% del turnover. 24 maggio 2019 Pagina 38 Italia Oggi
Assunzioni parere revisori (22/05/2019 09:43)
PERSONALE Assunzioni solo con il via libera dei revisori contabili I controllori dovranno certificare il rispetto degli equilibri pluriennali Aumentano i controlli sulla spesa di personale per i revisori dei conti. La nuova disciplina delle assunzioni introdotta dal decreto crescita (articolo 33, comma 2 del Dl 34/19) stabilisce l` o b b l i g o d i a s s e v e r a z i o n e d e l r i s p e t t o pluriennale dell` equilibrio di bilancio nei Comuni che vogliono effettuare assunzioni a tempo indeterminato. I nuovi reclutamenti, da programmare in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni, non potranno determinare una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) superiore al valore soglia definito come p e r c e n t u a l e , d i f f e r e n z i a t a p e r f a s c i a demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell` anno precedente, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione (Anci ha chiesto di aggiungere la precisazione di parte corrente). Questa norma cambia le capacità assunzionali dei Comuni, sostituendo il turn over con un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa. Con decreto interministeriale, da emanare entro fine giugno, saranno individuate le fasce, i valori soglia prossimi al valore medio per singola fascia e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni sotto la soglia. L` aggiornamento dei parametri di calcolo potrà essere quinquennale. I Comuni che si collocheranno sopra la soglia dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto, fino al conseguimento del valore soglia nel 2025 anche applicando un turn over inferiore al 100%. Dal 2025 questi Comuni applicheranno un turn over del 30%, fino al conseguimento del valore soglia. I revisori saranno chiamati in causa con l` obbligo di asseverazione del rispetto pluriennale dell` equilibrio di bilancio. Il punto di riferimento per questo adempimento è il prospetto di verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione e alle sue variazioni, dove sono rappresentati gli equilibri finanziari per le tre annualità del bilancio. La firma si aggiunge a quella sulla delibera di approvazione dei fabbisogni di personale, nell` ambito della quale occorre dar conto della compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio. Non è chiara invece la sorte degli ulteriori tetti e limitazioni alla spesa di personale, non espressamente abrogati nella norma (Sole 24 Ore di lunedì scorso). Anci ha inserito fra le proposte di emendamenti la loro disapplicazione per evitare ulteriori stratificazioni normative. Si tratta, in particolare, del vincolo per cui la politica retributiva e assunzionale degli enti locali deve comunque essere attuata all` interno dei vincoli di contenimento della spesa di personale fissati ai commi 557 e 562 della legge 296/2006 per gli enti già assoggettati oppure esclusi dal vecchio patto di stabilità. I Comuni con più di mille abitanti sono tenuti ad assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013. Gli altri sono invece obbligati a mantenere le spese di personale entro il corrispondente ammontare del 2008 le proprie spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell` Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Per chi non rispetta i vincoli sulla spesa di personale si bloccano le assunzioni a qualsiasi titolo. Agli enti inadempienti è preclusa anche la possibilità di alimentare il fondo delle risorse decentrate con quote aggiuntive variabili. Ulteriori limiti di contenimento disciplinano poi le spese relative ai rapporti di lavoro flessibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Anna GuiducciPatrizia Ruffini 20 maggio 2019 Pagina 24 Il Sole 24 Ore
(18/05/2019 18:16)
Sì ma vedrai che se non modificano il testo della norma poi la Corte dei conti sarà d`accordo con la tesi di Oliveri...
(18/05/2019 12:31)
Non sono d`accordo con la tesi di Oliveri. Il sistema è cambiato totalmente e non si tratta più di ancorare la spesa ad un dato storico e cristallizzato, sul quale operare il turn over. No! Qui si parte dai dati del rendiconto di gestione con una soglia che sarà definita come percentuale, per altro differenziata per fasce demografiche, quindi un`innovazione, a mio avviso, non conciliabile con il sistema pregresso.
(18/05/2019 12:15)
Le solite assurde e complicatissime strxxxxte...
Personale il tetto di spesa non è abolito (18/05/2019 09:36)
Personale, il tetto di spesa non è abolito Il tetto della spesa di personale pari alla media del triennio 2011-2013 non è abolito dall` articolo 33 del decreto Crescita (dl 34/2019). La norma modifica in modo rilevante il sistema di computo della capacità di spesa delle regioni e dei comuni (non sono citate province, città metropolitane e unioni di comuni), passando dal calcolo di una certa percentuale (nel 2019 sarebbe stato il 100%) del costo della cessazione dell` anno precedente, più resti assunzionali del quinquennio prima, ad una verifica della sostenibilità finanziaria. Gli enti possono assumere, infatti, liberamente se la spesa complessiva per tutto il personale dipendente risulti non superiore a valori soglia distinti per fasce demografiche riferiti al rapporto tra la spesa del personale e i primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell` anno precedente a quello in cui viene prevista l` assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Alcuni stanno ponendo il dubbio se queste possibilità di assunzione connesse ad indici di efficienza finanziaria possano avere l` effetto di scardinare la disposizione contenuta nell` articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, che impone alle amministrazioni locali di contenere le spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cioè il 2011-2013. Sebbene in teoria una maggiore libertà di assunzioni, che per gli enti virtuosi con rapporto spesa di personale-entrate inferiori ai valori soglia potrà anche risultare potenzialmente superiore al 100% del turnover, possa lasciar pensare ad un superamento del tetto di spesa di personale, a ben vedere, in assenza di un` abolizione espressa di tale tetto, non pare possano evidenziarsi elementi sufficienti per rilevare la sua abolizione tacita. In primo luogo, si deve osservare che il tetto di spesa, anche fosse abolito, lo sarebbe solo per regioni e comuni, non per gli altri enti locali: quindi non è possibile parlare di abolizione in toto dell` articolo 1, comma 557-quater della legge finanziaria 20017. In secondo luogo, tale ultima disposizione è chiaramente una previsione di sana e corretta gestione mirata alla salvaguardia della finanza pubblica: non si deve dimenticare che la spesa del personale nel suo complesso costituisce circa il 20% del totale della spesa pubblica. Quindi, anche sul piano del rispetto dei valori costituzionali, l` esistenza di una norma che ponga alle amministrazioni locali un valore massimo di spesa del personale, pur in una logica espansiva delle assunzioni, appare del tutto possibile e coerente. Viene, quindi, a mancare l` elemento giuridico fondamentale per rilevare l` abolizione tacita di una norma: la sua totale ed irrimediabile incompatibilità con una previsione successiva. Inoltre, si deve anche rilevare che l` articolo 33 del decreto crescita parla espressamente del totale complessivo della spesa del «personale dipendente». Ma, il tetto di spesa di personale da considerare ai fini dell` articolo 1, comma 557-quater, è leggermente più ampio: infatti, deve comprendere anche spese non connesse al rapporto di lavoro di dipendenti dell` ente. Ricordiamo le spese per collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione, eventuali compensi corrisposti ai lavoratori socialmente utili, per il personale di altri enti che operi in convenzione, per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all` ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni), le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando, gli oneri per i segretari anche a scavalco. Quindi, la spesa di personale considerata dall` articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 è maggiore della spesa di personale calcolata ai sensi dell` articolo 33 del decreto crescita, il quale non incide, dunque sul sotto insieme della spesa non connessa ai rapporti di lavoro dei dipendenti. Al limite, le maggiori capacità assunzionali degli enti virtuosi potranno risultare utili per ridefinire la spesa, aumentando quella del personale dipendente e riducendo la rimanente spesa, ben potendo il tutto restare all` interno del parametro della media 2011-2013. Non si vede per quale ragione, quindi, il decreto crescita possa essere considerato capace di portare allo sforamento di un limite di spesa posto a garanzia degli equilibri dei conti pubblici. È vero che gli enti incrementando le entrate potrebbero tenere fermo o migliorare il rapporto tra spesa di personale ed entrate stesse, il che potrebbe in teoria consentire lo sforamento della spesa. Ma anche in questo caso, ragioni tutela della finanza pubblica sconsigliano comunque un incremento complessivo della spesa di personale nel comparto pubblico nel suo complesso, per quanto finanziabile con un incremento delle tasse, che per altro potrebbe avere influenze negative sui consumi e quindi sulle politiche economiche del governo. LUIGI OLIVERI 17 maggio 2019 Pagina 42 Italia Oggi
(10/05/2019 09:36)
sarà equa quella norma che consentirà ad un comune di 5000 o 50000 abitanti ,al nord ,al centro e al sud di poter disporre ,se si vuole ,dello stesso personale avendo la capacità di pagarlo con le proprie entrate e non come adesso con inverosimili squilibri tra nord centro e sud.
(10/05/2019 09:27)
Una simile norma è un atto di giustizia in quanto collega la struttura organizzativa dell`ente a elementi oggettivi come la popolazione e entrate accertate da consuntivo. La spesa storica, il turn over quello si che penalizzava davvero gli enti e gli effetti deleteri si sono visti.......li conosciamo........i servizi venivano affidati al men peggio all`esterno e non certo con risparmi di spesa o maggiore efficienza.......e vai con consulenze, affidamenti strani e chi più ne ha più ne metta. In tutti i casi i decreti non ci sono ancora.....aspettiamo quelli per verificare la portata della norma. E` di tutta evidenza che è una disposizione che va nella giusta direzione per eliminare squilibri ed enti che avendo esagerato nel tempo continuavano a....campare di rendita. Adesso anche loro dovranno allinearsi....senza figli e figliastri.
vl (10/05/2019 09:07)
x 10.28 una interpretazione del genere comunque penalizzerebbe i piccoli comuni ma non i grandi in quanto avrebbero maggiori possibilità di turn over.
(10/05/2019 08:52)
Non sono d`accordo. Che senso avrebbe la norma? E` chiaro che il riferimento è al conto consuntivo dell`anno precedente che, di tutta evidenza non potrà mai essere inferiore ad una spesa che risale nientepopodimeno che al 2011, questa interpretazione mi sembra non rispondente alla logica del nuovo ordinamento in materia e comunque, per fare questo tipo di interpretazioni che segano le gambe aspetterei la corte dei conti......nessuno come loro sé capace di menare fendenti ai comuni.....salvo poi, di frequente doversi rimangiare tutto.
(09/05/2019 15:52)
Si ho letto bene, https://luigioliveri.blogspot.com/2019/05/decreto-crescita-simulazione-nuova.html qui l?illustre autore scrive che le nuove disposizioni superano la disciplina del turn over ma che rimane anche il limite della spesa storica.
(09/05/2019 12:59)
Hai letto bene? Si parla delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto dell`anno precedente.....la legge precedente viene modificata dalla successiva, visto che le modalità sono completamente innovate dalla nuova disciplina che non è ancora operativa, chiaramente, in attesa del decreto F.P. MEF e Interno.
(09/05/2019 10:28)
Scrive qualche commentatore che "occorre pur sempre rispettare il tetto assoluto di spesa del personale corrispondente alla media del triennio 2011-2013, visto che l`articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 non risulta abolito"... ma allora, come al solito, è una buffonata!
Novità per la programmazione del fabbisogno (06/05/2019 11:50)
Tripla programmazione sulle assunzioni Dopo il cambio dei calcoli sul turn over piani da adeguare al criterio della spesa T.Grand. e M.Zamb. - Il testo unico del pubblico impiego lo definisce piano triennale del fabbisogno di personale. Ma ormai il riferimento al triennio è una pura chimera e la programmazione ha assunto un ritmo quasi mensile. Le continue modifiche normative c o s t r i n g o n o l e a m m i n i s t r a z i o n i a d adeguamenti del piano che, talvolta, vengono decisi quando la disposizione è già stata riscritta. L` intervento divenuto ordinario si realizza di solito in sede di approvazione della legge di bilancio. E anche quest` anno la legge 145/2018 contiene una serie di norme per sulle risorse umane. Tra le principali la previsione di c o n c o r s i u n i c i , l a p r o r o g a , p a r z i a l e e differenziata per le annualità di riferimento, delle graduatorie riferite agli anni scorsi e la possibilità di nominare solo i vincitori dei concorsi indetti dal 2019. Non sono interventi di poco conto e gli enti che come logica vorrebbe avevano approvato il documento di programmazione triennale verso la fine dello scorso anno hanno dovuto rivedere una prima volta il piano. Ma quasi inaspettatamente nella conversione del decreto su reddito e pensioni si ritorna sul tema, nemmeno tre mesi dopo la legge di bilancio. Oltre ad aggiustare il tiro di alcune norme della manovra, vengono inserite nuove disposizioni rilevanti come la possibilità di sostituire i dipendenti cessati dal servizio nello stesso anno in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro, e non più l` annualità successiva, e la facoltà di ripescare i resti delle facoltà assunzionali del quinquennio precedente, prima limitata al triennio. Le amministrazioni rimettono mano una seconda volta al piano triennale del fabbisogno di personale per adeguarlo alle più ampie possibilità di assunzione. Adesso arriva il decreto «crescita» che riscrive completamente il quadro di riferimento, spostando l` attenzione dalle cessazioni intervenute a un parametro economico: si può assumere fino al punto in cui la spesa di personale raggiunge una certa percentuale dei tre titoli delle entrate del rendiconto dell` anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. La soglia sarà stabilita con decreto, da emanarsi entro 60 giorni. Gli enti che supereranno il limite dovranno rientrare nel parametro fissato. Visto il quadro della situazione, risulta quasi irreale che il fatto che il decreto crescita disponga per il 2025. Quindi, una volta emanato il provvedimento attuativo, gli enti rivedranno per la terza volta il piano. E siamo solo a maggio. Nel frattempo, che fare? Sicuramente è opportuno correre per realizzare le assunzioni che sono già state programmate, perché in assenza di indicazioni sulla percentuale a cui verrà fissata l` asticella, in futuro potrebbe non essere più possibile procedere in tal senso per gli enti che hanno un rapporto più elevato fra spesa di personale ed entrate correnti. C` è da evidenziare che l` aggiornamento del piano del fabbisogno di personale non rappresenta solo uno strumento di programmazione utile per l` azione amministrativa, ma un preciso obbligo normativo. Un` assunzione non prevista nel piano è effettuata in violazione di legge, con le conseguenze che ricadono, in primis, sul responsabile che l` ha disposta. ©RIPRODUZIONE RISERVATA. 6 maggio 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore
(03/05/2019 12:36)
Vedrete che metteranno delle soglie percentuali talmente basse che di fatto paralizzeranno le assunzioni...