SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 03/05/2019 alle ore 10:25
Decreto crescita addio turn over
Il decreto Crescita lega i reclutamenti al peso della spesa per stipendi sulle entrate correnti
Comuni, assunzioni più libere
Premiati i virtuosi. Turnover sganciato dalle cessazioni
Per regioni e comuni virtuosi future assunzioni
più libere. La novità è prevista nel decreto
crescita (dl n. 34/2019)che punta a sganciare i
nuovi reclutamenti dalle cessazioni, misurando
l' ampiezza del turnover in base al peso della
spesa per il pagamento degli stipendi sulle
entrate correnti.
I n p r a t i c a , s i p o t r à a s s u m e r e a t e m p o
indeterminato sino ad una spesa complessiva
(al lordo degli oneri riflessi a carico dell'
amministrazione) non superiore ad un valore
soglia definito come percentuale, differenziata
per fascia demografica, delle entrate relative ai
primi tre titoli del rendiconto dell' anno
precedente, al netto del fondo crediti dubbia
esigibilità.
Quindi, dopo oltre un decennio di vincoli
parametrati sui risparmi derivanti dalle
cessazioni di personale intervenute negli
e s e r c i z i p r e c e d e n t i ( c o n u n c o m p l e s s o
meccanismo di recupero dei «resti» non
utilizzati), il legislatore cambia rotta: il budget
assunzionale dipenderà esclusivamente dalla
sostenibilità delle uscite, misurata in relazione
alla capacità finanziaria ordinaria.
Chi spende meno in rapporto a quanto incassa potrà assumere di più, chi spende di più (sempre in
rapporto alle entrate) avrà margini inferiori.
Sarà un decreto della Funzione pubblica, da adottare di concerto con il Mef e il Viminale e previa intesa
in Conferenza, ad individuare le fasce demografiche e i relativi valori soglia per fascia demografica.
Gli enti che avranno un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti sopra soglia dovranno
avviare un percorso di graduale riduzione fino al conseguimento del predetto valore soglia, anche
applicando un turnover inferiore al 100%.
Peraltro, il decreto attuativo potrà anche individuare le percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per coloro che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. Il che lascia
comunque aperta la possibilità di far rientrare dalla finestra le vecchie regole appena uscite dalla porta.
Le nuove assunzioni, inoltre, saranno consentite a condizione che vi sia coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell' equilibrio di bilancio asseverato
dall' organo di revisione.
La norma precisa, infine, che «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all' articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l' invarianza del valore medio pro capite, riferito all' anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018». Ciò significa che gli enti
cui sarà permesso di assumere più personale di quello cessato in precedenza, potranno incrementare il
fondo rispetto all' omologa voce di spesa del 2016, mentre gli altri, cui verrà chiesto di contenere la
spesa, potrebbero invece vedersi costretti a tagliarlo.
MATTEO BARBERO
3 maggio 2019
Pagina 33 Italia Oggi
I comuni alle prese con i nuovi criteri (24/05/2019 10:46)
i pone il problema di come procedere in attesa dei decreti attuativi del dl crescita
Caos assunzioni negli enti locali
Comuni e regioni alle prese con i nuovi criteri di virtuosità
LUIGI OLIVERI - Caos sulle assunzioni per
comuni e regioni. Il decreto crescita rende
particolarmente complicato capire quale sia,
attualmente, la fonte che autorizza alle
assunzioni e, soprattutto, i limiti da rispettare
per il turnover.
La causa della confusione operativa è l`
articolo 33 del dl 34/2012; una norma che
stravolge lustri di normativa impostata in modo
da limitare le assunzioni entro una certa
percentuale del costo dei dipendenti cessati l`
anno precedente: quest` anno la percentuale
sarebbe stata del 100%.
Tuttavia, per regioni e comuni (la norma ha
dimenticato forme associative comunali,
province e città metropolitane) il limite entro il
q u a l e a s s u m e r e s a r à u n v a l o r e s o g l i a
derivante dal rapporto tra il totale delle spese
di personale al lordo degli oneri, e le entrate
del primi tre titoli; nel caso delle regioni, le
entrate sono calcolate al netto di quelle la cui
destinazione è vincolata, ivi incluse quelle
relative al servizio sanitario nazionale ed al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione; nel caso dei
comuni, le entrate sono calcolate al netto al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Tuttavia, questo nuovo sistema di determinazione della spesa per assunzioni, che premia gli enti
virtuosi, non è ancora applicabile. L` articolo 33, infatti, rinvia a successivi decreti, che il Ministero della
Funzione pubblica dovrà applicare entro giugno, per determinare appunto i valori soglia da rispettare:
operazione piuttosto complessa per quanto riguarda i comuni, visto che occorrerà anche definire valori
soglia distinti per fascia demografica.
Il problema che si pone, dunque, consiste nel capire come procedere in attesa dei decreti e se sia
possibile effettuare assunzioni, come anche avviare nuove procedure concorsuali.
In primo luogo appare evidente che gli enti potranno dare corso alle assunzioni scaturenti da procedure
avviate nel previgente regime normativo, sulla base di regole a suo tempo operanti: infatti, nella
sostanza, fino al 2018 (verosimilmente le assunzioni di questo primo scorcio di 2019 saranno effetto di
concorsi avviati l` anno prima) regioni e comuni hanno potuto assumere in misura ridotta rispetto al
100% del turnover. Non è da sottovalutare, tuttavia, la circostanza che queste assunzioni, pur
scaturendo da procedure avviate legittimamente vigente un diverso regime normativo, potrebbero porre
problemi: infatti, da esse non è escluso scaturisca quell` esubero di spesa che faccia andare l` ente al di
sopra del valore soglia ancora da definire.
In quanto a nuove procedure concorsuali, si potrebbe ritenere che nelle more dei decreti previsti dall`
articolo 33 del dl 34/2019 sia ancora vigente la vecchia normativa, in particolare l` articolo 3, comma 5 e
seguenti, del d.l.
90/2014. Tale tesi sul piano strettamente tecnico non convince.
L` articolo 33 del decreto crescita non contiene alcuna disposizione transitoria ed essendo una norma
manifestamente incompatibile con le previgenti regole di disciplina delle facoltà assunzionali, queste
ultime non possono che considerarsi abolite tacitamente e, quindi, non più operanti.
Allora, si deve concludere che in attesa dei decreti attuativi dell` articolo 33 gli enti debbano restare
immobili e non assumere? Questa conclusione è erronea. Come visto sopra, intanto le assunzioni
scaturenti da procedure avviate precedentemente possono sicuramente essere portate a termine. Ma,
nulla esclude per gli enti di attivare anche nuovi concorsi, nelle more dei decreti attuativi. L` unica
conseguenza eventualmente negativa di questo «salto nel buio» potrebbe consistere semplicemente nel
ritrovarsi al di sopra dei valori soglia previsti dall` articolo 33: ma, esso prevede la possibilità di
riallinearsi entro il 2025. Dunque, assunzioni effettuate in attesa dei decreti attuativi non possono
considerarsi né illegittime, né causa di danno erariale, visto il lungo lasso di tempo che il decreto
crescita comunque consente agli enti meno virtuosi per rispettare i valori soglia e visto che, comunque,
anche laddove entro il 2025 gli enti non riuscissero a porsi sotto il valore, l` unica conseguenza è la
riduzione delle capacità assunzionali al 30% del turnover.
24 maggio 2019
Pagina 38 Italia Oggi
(18/05/2019 18:16)
Sì ma vedrai che se non modificano il testo della norma poi la Corte dei conti sarà d`accordo con la tesi di Oliveri...
(18/05/2019 12:31)
Non sono d`accordo con la tesi di Oliveri. Il sistema è cambiato totalmente e non si tratta più di ancorare la spesa ad un dato storico e cristallizzato, sul quale operare il turn over. No! Qui si parte dai dati del rendiconto di gestione con una soglia che sarà definita come percentuale, per altro differenziata per fasce demografiche, quindi un`innovazione, a mio avviso, non conciliabile con il sistema pregresso.
(18/05/2019 12:15)
Le solite assurde e complicatissime strxxxxte...
Personale il tetto di spesa non è abolito (18/05/2019 09:36)
Personale, il tetto di spesa non è abolito
Il tetto della spesa di personale pari alla media
del triennio 2011-2013 non è abolito dall`
articolo 33 del decreto Crescita (dl 34/2019).
La norma modifica in modo rilevante il sistema
di computo della capacità di spesa delle
regioni e dei comuni (non sono citate province,
città metropolitane e unioni di comuni),
passando dal calcolo di una certa percentuale
(nel 2019 sarebbe stato il 100%) del costo
della cessazione dell` anno precedente, più
resti assunzionali del quinquennio prima, ad
una verifica della sostenibilità finanziaria. Gli
enti possono assumere, infatti, liberamente se
la spesa complessiva per tutto il personale
dipendente risulti non superiore a valori soglia
distinti per fasce demografiche riferiti al
rapporto tra la spesa del personale e i primi
tre titoli delle entrate del rendiconto dell` anno
precedente a quello in cui viene prevista l`
assunzione, considerate al netto del fondo
crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione. Alcuni stanno ponendo il dubbio se
queste possibilità di assunzione connesse ad
indici di efficienza finanziaria possano avere l`
effetto di scardinare la disposizione contenuta
nell` articolo 1, comma 557-quater, della legge
296/2006, che impone alle amministrazioni
locali di contenere le spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, cioè il 2011-2013.
Sebbene in teoria una maggiore libertà di assunzioni, che per gli enti virtuosi con rapporto spesa di
personale-entrate inferiori ai valori soglia potrà anche risultare potenzialmente superiore al 100% del
turnover, possa lasciar pensare ad un superamento del tetto di spesa di personale, a ben vedere, in
assenza di un` abolizione espressa di tale tetto, non pare possano evidenziarsi elementi sufficienti per
rilevare la sua abolizione tacita. In primo luogo, si deve osservare che il tetto di spesa, anche fosse
abolito, lo sarebbe solo per regioni e comuni, non per gli altri enti locali: quindi non è possibile parlare di
abolizione in toto dell` articolo 1, comma 557-quater della legge finanziaria 20017. In secondo luogo, tale
ultima disposizione è chiaramente una previsione di sana e corretta gestione mirata alla salvaguardia
della finanza pubblica: non si deve dimenticare che la spesa del personale nel suo complesso
costituisce circa il 20% del totale della spesa pubblica. Quindi, anche sul piano del rispetto dei valori
costituzionali, l` esistenza di una norma che ponga alle amministrazioni locali un valore massimo di
spesa del personale, pur in una logica espansiva delle assunzioni, appare del tutto possibile e coerente.
Viene, quindi, a mancare l` elemento giuridico fondamentale per rilevare l` abolizione tacita di una
norma: la sua totale ed irrimediabile incompatibilità con una previsione successiva.
Inoltre, si deve anche rilevare che l` articolo 33 del decreto crescita parla espressamente del totale
complessivo della spesa del «personale dipendente». Ma, il tetto di spesa di personale da considerare
ai fini dell` articolo 1, comma 557-quater, è leggermente più ampio: infatti, deve comprendere anche
spese non connesse al rapporto di lavoro di dipendenti dell` ente. Ricordiamo le spese per
collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione, eventuali compensi corrisposti
ai lavoratori socialmente utili, per il personale di altri enti che operi in convenzione, per personale
utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all` ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le
unioni di comuni), le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di
comando, gli oneri per i segretari anche a scavalco.
Quindi, la spesa di personale considerata dall` articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 è
maggiore della spesa di personale calcolata ai sensi dell` articolo 33 del decreto crescita, il quale non
incide, dunque sul sotto insieme della spesa non connessa ai rapporti di lavoro dei dipendenti. Al limite,
le maggiori capacità assunzionali degli enti virtuosi potranno risultare utili per ridefinire la spesa,
aumentando quella del personale dipendente e riducendo la rimanente spesa, ben potendo il tutto
restare all` interno del parametro della media 2011-2013.
Non si vede per quale ragione, quindi, il decreto crescita possa essere considerato capace di portare
allo sforamento di un limite di spesa posto a garanzia degli equilibri dei conti pubblici.
È vero che gli enti incrementando le entrate potrebbero tenere fermo o migliorare il rapporto tra spesa
di personale ed entrate stesse, il che potrebbe in teoria consentire lo sforamento della spesa. Ma anche
in questo caso, ragioni tutela della finanza pubblica sconsigliano comunque un incremento complessivo
della spesa di personale nel comparto pubblico nel suo complesso, per quanto finanziabile con un
incremento delle tasse, che per altro potrebbe avere influenze negative sui consumi e quindi sulle
politiche economiche del governo.
LUIGI OLIVERI
17 maggio 2019
Pagina 42 Italia Oggi
(10/05/2019 09:36)
sarà equa quella norma che consentirà ad un comune di 5000 o 50000 abitanti ,al nord ,al centro e al sud di poter disporre ,se si vuole ,dello stesso personale avendo la capacità di pagarlo con le proprie entrate e non come adesso con inverosimili squilibri tra nord centro e sud.
(10/05/2019 09:27)
Una simile norma è un atto di giustizia in quanto collega la struttura organizzativa dell`ente a elementi oggettivi come la popolazione e entrate accertate da consuntivo. La spesa storica, il turn over quello si che penalizzava davvero gli enti e gli effetti deleteri si sono visti.......li conosciamo........i servizi venivano affidati al men peggio all`esterno e non certo con risparmi di spesa o maggiore efficienza.......e vai con consulenze, affidamenti strani e chi più ne ha più ne metta. In tutti i casi i decreti non ci sono ancora.....aspettiamo quelli per verificare la portata della norma. E` di tutta evidenza che è una disposizione che va nella giusta direzione per eliminare squilibri ed enti che avendo esagerato nel tempo continuavano a....campare di rendita. Adesso anche loro dovranno allinearsi....senza figli e figliastri.
vl (10/05/2019 09:07)
x 10.28 una interpretazione del genere comunque penalizzerebbe i piccoli comuni ma non i grandi in quanto avrebbero maggiori possibilità di turn over.
(10/05/2019 08:52)
Non sono d`accordo. Che senso avrebbe la norma? E` chiaro che il riferimento è al conto consuntivo dell`anno precedente che, di tutta evidenza non potrà mai essere inferiore ad una spesa che risale nientepopodimeno che al 2011, questa interpretazione mi sembra non rispondente alla logica del nuovo ordinamento in materia e comunque, per fare questo tipo di interpretazioni che segano le gambe aspetterei la corte dei conti......nessuno come loro sé capace di menare fendenti ai comuni.....salvo poi, di frequente doversi rimangiare tutto.
(09/05/2019 15:52)
Si ho letto bene, https://luigioliveri.blogspot.com/2019/05/decreto-crescita-simulazione-nuova.html
qui l?illustre autore scrive che le nuove disposizioni superano la disciplina del turn over ma che rimane anche il limite della spesa storica.
(09/05/2019 12:59)
Hai letto bene? Si parla delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto dell`anno precedente.....la legge precedente viene modificata dalla successiva, visto che le modalità sono completamente innovate dalla nuova disciplina che non è ancora operativa, chiaramente, in attesa del decreto F.P. MEF e Interno.
(09/05/2019 10:28)
Scrive qualche commentatore che "occorre pur sempre rispettare il tetto assoluto di spesa del personale corrispondente alla media del triennio 2011-2013, visto che l`articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 non risulta abolito"...
ma allora, come al solito, è una buffonata!